Legge Regionale Lazio 27/5/2008 n. 6
Articolo 12
Calcolo degli indici di fabbricabilità.
CAPO IV - Incentivazione e promozione della sostenibilità degli interventi di bioedilizia
Calcolo degli indici di fabbricabilità.
1. Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, i comuni prevedono, per la determinazione dell’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, lo scomputo:
a) del maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano esse tamponature o muri portanti, per la parte eccedente 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri;
b) del maggior spessore dei solai intermedi e di copertura, per la parte eccedente 30 centimetri e, rispettivamente, fino ad un massimo di 15 e 25 centimetri;
c) delle serre solari con vincolo di destinazione e, comunque, di dimensioni non superiori al 15 per cento della superficie utile dell’unità abitativa realizzata;
d) degli altri maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l’isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell’energia solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall’esterno.
2. Il contenimento del consumo energetico realizzato con gli interventi di cui al comma 1 deve essere dimostrato nell’ambito della documentazione tecnica richiesta per il titolo abilitativo, anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005.
3. I comuni applicano lo scomputo dei maggiori volumi realizzati ai sensi del comma 1 anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 sono applicabili anche agli interventi di recupero degli edifici esistenti, a condizione che siano salvaguardati gli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico nonché gli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali, e le falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
5. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui al comma 1. In mancanza di adeguamento, le suddette disposizioni trovano comunque applicazione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile e di bioedilizia
Articolo 3 - Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica
Articolo 4 - Risparmio idrico
Articolo 5 - Fonti energetiche rinnovabili
Articolo 6 - Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili
Articolo 7 - Protocollo regionale sulla bioedilizia
Articolo 8 - Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive
Articolo 9 - Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia
Articolo 10 - Controlli e sanzioni
Articolo 11 - Prezzario e capitolato tipo prestazionale
Articolo 12 - Calcolo degli indici di fabbricabilità.
Articolo 13 - Incentivi per interventi di bioedilizia
Articolo 14 - Contributi regionali per interventi di bioedilizia
Articolo 15 - Attività regionali formative e informative
Articolo 16 - Sostenibilità energetico-ambientale nelledilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 17 - Disposizione transitoria
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Disposizione finanziaria
