Decreto Legge 3/6/2008 n. 97
Articolo 1
Disposizioni in materia di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a.
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 2/8/2008, N. 129
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[Disposizioni in materia di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a.
1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e in
deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474, il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, puo’ individuare
uno o piu’ soggetti qualificati che, anche nell’interesse di Alitalia-Linee
aeree italiane s.p.a., promuovano in esclusiva, per conto terzi ovvero anche
in proprio, la presentazione di un’offerta, indirizzata all’azionista
o alla societa’, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia-Linee
aeree italiane s.p.a. entro il termine indicato nella stessa delibera.
2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia-Linee aeree italiane
s.p.a. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati
quali interessati alla presentazione dell’offerta, previa assunzione di
adeguati impegni di riservatezza, l’accesso ai dati e alle informazioni
necessarie alla presentazione dell’offerta stessa.
3. Nel periodo intercorrente tra l’individuazione del soggetto e la presentazione
dell’offerta di cui al comma 1, le attivita’ comunque finalizzate
alla preparazione dell’offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi
ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle
eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell’operazione,
alle eventuali indennita’ e manleve da rilasciarsi o impegni da assumersi
in relazione alla situazione della societa’, comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio
dei Ministri, avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi
pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell’offerta
presentata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 80, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
5. Al fine di assicurare la continuita’ e l’economicita’ dell’azione
amministrativa, gli incarichi di consulenza gia’ conferiti dal Ministero
dell’economia e delle finanze nell’ambito della procedura di privatizzazione
di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi,
anche oltre il termine originariamente previsto.] (1)
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(1) Articolo soppresso dall'allegato, L 2/8/2008, n. 129.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in materia di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a.Articolo 2 - Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica
Articolo 3 - Disposizioni in materia fiscale
Articolo 4 - Differimento e proroga di termini
Articolo 5 - Entrata in vigore