Articolo Normativa

Legge Regionale Valle d'Aosta 15/4/2008 n. 9

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010

Articolo 18

Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione dell'articolo 16 della L.R. n. 32/2007

TITOLO I - Disposizioni in materia di assestamento del bilancio di previsione 2008 e modificazioni di disposizioni legislative
CAPO II - Disposizioni in materia di entrate e di spesa. Modificazioni di disposizioni legislative

Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione dell'articolo 16 della L.R. n. 32/2007

1. La dotazione organica della struttura regionale della Valle d'Aosta prevista in 2888 unità di personale dall'articolo 16, comma 1, della L.R. n. 32/2007 è aumentata a 2897 unità per i nuovi adempimenti attuativi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II. La copertura dei nuovi posti è disposta in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della L.R. n. 32/2007.
2. I limiti di spesa di cui all'articolo 16, comma 3, della L.R. n. 32/2007, definiti in euro 136.252.947 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 131.444.283 per il personale amministrato dalla Giunta regionale, euro 839.070 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato ed euro 3.969.594 per il personale dipendente dal Consiglio regionale, sono rideterminati per l'anno 2008 in euro 138.032.947 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 133.224.283 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitoli 30500, 30501, 30505, 30515, 30520, 30521 e 39020), euro 839.070 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30631) ed euro 3.969.594 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.
3. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del biennio economico 2008/2009, determinata dall'articolo 16, comma 5, della L.R. n. 32/2007, per l'anno 2008, in euro 3.300.000, è rideterminata in euro 4.000.000 (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30650 parz. e obiettivo programmatico 1.1.1 - capitolo 20000 parz.).
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le linee-guida per procedere alla progressiva stabilizzazione del personale precario assunto dall'Amministrazione regionale per fronteggiare esigenze stabili dell'ente, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.
5. Il personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato, dipendente da amministrazioni o enti pubblici non appartenenti al comparto unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso l'Amministrazione regionale in posizione di comando può essere inquadrato in posti vacanti della corrispondente categoria/posizione degli organici di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), previo nulla osta delle amministrazioni o enti di appartenenza.
6. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L.R. n. 45/1995, a trasformare i profili professionali in cui si articolano le categorie/posizioni, al fine di consentire gli inquadramenti del personale comandato in posizione di corrispondenza rispetto al profilo professionale di appartenenza, nei limiti numerici e di spesa della dotazione organica vigenti.
7. La domanda di inquadramento deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di mobilità dal dipendente in posizione di comando, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua francese in conformità alla normativa regionale vigente.
9. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, all'inquadramento nei ruoli regionali del personale interessato, individuato secondo le modalità stabilite dalle relative norme di trasferimento, si provvede con legge regionale, la quale prevede la corrispondenza della categoria/posizione di appartenenza rispetto alla categoria/posizione di inquadramento, fatto salvo il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata nell'amministrazione statale di provenienza e la salvaguardia del trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento.
10. Nelle more dell'adozione del regolamento regionale di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), i requisiti per l'accesso al profilo professionale di armiere sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla normativa statale vigente in materia di armi ed esplosivi e ai requisiti stabiliti per l'espletamento di analoghe mansioni nei Corpi di polizia dello Stato.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Aggiornamento dei residui attivi
Articolo 2 - Aggiornamento dei residui passivi
Articolo 3 - Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa
Articolo 4 - Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni dell'articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32
Articolo 5 - Fondo per Speciali Programmi di Investimento (FoSPI)
Articolo 6 - Deroga all'articolo 12, comma 2, lettera d), del Reg. 27 maggio 2002, n. 1
Articolo 7 - Assegnazione di fondi per l'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36
Articolo 8 - Piani di edilizia scolastica. Modificazione dell'articolo 11 della L.R. n. 32/2007
Articolo 9 - Trasferimento finanziario per il personale addetto allo sportello unico degli enti locali
Articolo 10 - Finanziamento ai Comuni degli studi conoscitivi della pericolosità idrogeologica del territorio comunale
Articolo 11 - Finanziamento agli enti locali per siti attrezzati, stazioni radioelettriche e strutture di radiotelecomunicazioni
Articolo 12 - Diritto proporzionale sulle acque minerali e di sorgente. Legge regionale 13 marzo 2008, n. 5
Articolo 13 - Finanziamento straordinario al Comune di Aosta
Articolo 14 - Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 6
Articolo 15 - Modificazione dell'articolo 8 della L.R. n. 6/2007
Articolo 16 - Modificazione della legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35. Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri
Articolo 17 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale. Modificazione dell'articolo 15 della L.R. n. 32/2007
Articolo 18 - Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione dell'articolo 16 della L.R. n. 32/2007
Articolo 19 - Disposizioni in materia di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Modificazioni all'articolo 9 del Reg. n. 1/2002
Articolo 20 - Trasferimento straordinario all'Istituto dell'assegno vitalizio
Articolo 21 - Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7
Articolo 22 - Acquisizione immobili sede INVA S.p.A. ed ex sede Finaosta S.p.A.
Articolo 23 - Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Modificazioni della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16
Articolo 24 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazione dell'articolo 20 della L.R. n. 32/2007
Articolo 25 - Proroga dei contratti del personale precario utilizzato presso l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta
Articolo 26 - Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali. Modificazione dell'articolo 21 della L.R. n. 32/2007
Articolo 27 - Trasferimento straordinario al Comune di Brusson per l'acquisto di parte di un immobile da destinare alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria
Articolo 28 - Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazione dell'articolo 24 della L.R. n. 32/2007
Articolo 29 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)
Articolo 30 - Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. Modificazione dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31
Articolo 31 - Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazione di limite di impegno
Articolo 32 - Programma di sviluppo rurale 2007/2013. Misure cofinanziate
Articolo 33 - Finanziamento degli aiuti diretti alle aziende agricole per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013
Articolo 34 - Spese di gestione dei consorzi di miglioramento fondiario per l'anno 2007
Articolo 35 - Sospensione della disciplina regionale in materia di generi contingentati. Legge regionale 4 agosto 2006, n. 16
Articolo 36 - Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta. Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18
Articolo 37 - Museo dell'artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10
Articolo 38 - Interventi regionali per il contenimento dei costi dell'energia elettrica
Articolo 39 - Interventi finalizzati alla realizzazione del Polo universitario di Aosta
Articolo 40 - Interventi in materia di diritto allo studio ordinario. Borse di studio
Articolo 41 - Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10
Articolo 42 - Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di Bard
Articolo 43 - Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
Articolo 44 - Progetti di interesse turistico oggetto di cofinanziamento statale
Articolo 45 - Contributo ordinario all'Aero Club Valle d'Aosta per l'anno 2008
Articolo 46 - Circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29
Articolo 47 - Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali
Articolo 48 - Variazioni alla denominazione di capitoli di spesa del bilancio di previsione
Articolo 49 - Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui
Articolo 50 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata
Articolo 51 - Variazioni allo stato di previsione della spesa
Articolo 52 - Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio
Articolo 53 - Modificazioni della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 33
Articolo 54 - Copertura finanziaria
Articolo 55 - Finalità
Articolo 56 - Misura delle tasse
Articolo 57 - Archivio regionale tasse automobilistiche
Articolo 58 - Modalità di pagamento
Articolo 59 - Gestione
Articolo 60 - Accertamento
Articolo 61 - Recupero
Articolo 62 - Sanzioni
Articolo 63 - Rimborso tassa automobilistica
Articolo 64 - Ricorsi
Articolo 65 - Modificazione della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7
Articolo 66 - Disposizioni finanziarie
Articolo 67 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 68 - Dichiarazione d'urgenza

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