Legge Regionale Lombardia 31/3/2008 n. 5
Articolo 2
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
LEGGE ABROGATA DALL'ART.2, L.R. 22/2/2010 N. 11
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ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 51, LR 4/12/2009, N. 27.
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[Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 41 bis dell’articolo 3 è aggiunto il seguente periodo: “e non devono essere stati occupanti senza titolo di alloggi ERP negli ultimi 5 anni”;
b) al comma 51 dell’articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: “. Le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 12, del r.r. 1/2004, si applicano anche agli accordi di programma e a programmi di intervento autorizzati dalla Giunta regionale, attuativi del Piano regionale per l’edilizia residenziale pubblica (PRERP);”;
c) il comma 51 ter dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: “51 ter. Nel caso in cui, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della disponibilità degli alloggi, il comune non provveda all’assegnazione:
a) qualora si tratti di alloggi gestiti da soggetto diverso dal comune e di proprietà del soggetto medesimo, all’assegnazione provvede lo stesso ente gestore, utilizzando la graduatoria comunale;
b) qualora si tratti di alloggi gestiti dal comune, ovvero l’ente gestore di cui alla lettera a) non provveda all’assegnazione in luogo del comune, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, nomina un commissario per l’espletamento delle attività di assegnazione.”;
d) dopo il comma 52 bis dell’articolo 3 è inserito il seguente: “52 ter. Il beneficiario che intende rinunciare al finanziamento per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla Regione, anche al fine della riprogrammazione delle risorse nel rispetto delle disposizioni della l.r. 34/1978 e dell’articolo 3, comma 41, lettera c) della presente legge. Il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite, comprensive degli interessi legali maturati fino al giorno della comunicazione della rinuncia alla Regione.”.
2. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 52 ter della l.r. 1/2000, come introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di finanziamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato emesso il provvedimento conclusivo.
3. Alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 27 (Criteri generali per la determinazione dei canoni per l’edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente periodo: “, per i nuclei familiari di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell’articolo 18 del r.r. 1/2004 e per i nuclei familiari che, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 18, superano il triplo dei valori patrimoniali della soglia di cui all’allegato 1, parte III, punto 7 del r.r. 1/2004.”;
b) alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente periodo: “Per tali nuclei familiari il Comune, nei procedimenti di cui all’articolo 18 del r.r. 1/2004 e con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, tiene conto della determinazione dell’ente proprietario di rinnovo del contratto e di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5.”;
c) al numero 2) della lettera a) del comma 3 dell’articolo 11 dopo le parole “situazione economica della famiglia assegnataria” sono aggiunte le seguenti parole: “, per i nuclei familiari collocati in area di accesso e permanenza l’ente proprietario può graduare l’aumento anche su più anni qualora l’aumento sia pari o superiore rispettivamente a 100 e 150 al mese;”.]
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in materia istituzionale e organizzativa e proroga di terminiArticolo 2 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
Articolo 3 - Disposizioni in materia di barriere architettoniche
Articolo 4 - Disposizioni in materia di lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione
Articolo 5 - Entrata in vigore