Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 7/2/2008 n. 2

Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari

Articolo 74

Abrogazioni

TITOLO VI - Norme comuni
CAPO V - Norme speciali, transitorie e finali

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate, sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
b) legge regionale 18 gennaio 1983, n. 3 (Integrazioni alla L.R. n, 11/1982- norme per i livelli di classificazione delle aziende ricettive);
c) legge regionale 24 marzo 1983, n. 10 (Modificazioni ed integrazioni alla L.R. n. 11/1982 in materia di classificazione delle aziende ricettive);
d) legge regionale 24 gennaio 1985, n. 5 (Modificazioni e integrazioni alla L.R. n. 11/1982 e alla L.R. n. 26/1979 in materia di ricettività turistica e agrituristica);
e) legge regionale 6 giugno 1989, n. 14 (Norme per l'attuazione del regime dei prezzi concordati per le strutture ricettive gestite da imprese turistiche);
f) legge regionale 17 luglio 1991, n. 10 (Modificazioni e integrazioni alla L.R. n. 14/1989 concernenti i prezzi concordati per strutture ricettive turistiche);
g) legge regionale 25 maggio 1992, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);
h) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 7 (Modificazioni e integrazioni alla L.R. n. 11/1982 e alla L.R. n. 14/1989 in materia di disciplina delle strutture ricettive);
i) legge regionale 15 dicembre 1993, . 58 (Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo e modificazione delle tabelle B e C dell'allegato alla L.R. n. 11/1982 "Norme per la classificazione delle aziende ricettive");
j) legge regionale 28 dicembre 1993, n. 62 (Modificazioni e integrazioni alla L.R. n. 7/1993 recante norme per la classificazione delle strutture ricettive);
k) legge regionale 5 maggio 1994, n. 23 (Requisiti tecnici ed igienico sanitari delle strutture ricettive alberghiere);
l) legge regionale 28 marzo 1995, n. 18 (Modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica);
m) legge regionale 29 luglio 1996, n. 31 (Modifiche alla L.R. n. 23/1994"Requisiti tecnici e igienico sanitari delle strutture ricettive alberghiere");
n) legge regionale 15 novembre 1996, n. 49 (Istituzione e disciplina delle locande);
o) legge regionale 31 dicembre 1996, n. 54 (Ulteriori modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica);
p) legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (Integrazione alla L.R. n. 13/1992"disciplina delle strutture ricettive extralberghiere");
q) legge regionale 4 settembre 2001, n. 32 (Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1992, n. 11"norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive");
[r) legge regionale 12 marzo 2003, n. 8 (Termini per la presentazione delle denunce dei prezzi per gli stabilimenti balneari e proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla L.R. n. 11/1982);] (1)
s) legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 (Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11"norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive");
t) legge regionale 23 dicembre 2005, n. 19 (Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11"norme per la classificazione delle aziende ricettive");
u) legge regionale 20 dicembre 2006, n. 43 (Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11"norme per la classificazione delle aziende ricettive");
v) legge regionale 21 dicembre 2007, n. 45 (Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11"norme per la classificazione delle aziende ricettive");
w) gli articoli 1, 2, 3, 6, 7 della legge regionale 29 maggio 1998, n. 18(Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alla legge regionale 4 marzo 1992, n. 11(Norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive) e alla legge regionale 25 maggio 1992, n. 13(Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
----------

(1) Lettera abrogata dall'art. 5, LR 13/3/2014, n. 5.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione
Articolo 2 - Regolamenti di attuazione
Articolo 3 - Caratteristiche delle strutture ricettive
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Strutture ricettive alberghiere
Articolo 6 - Alberghi
Articolo 7 - Residenze turistico-alberghiere
Articolo 8 - Residenze d'epoca
Articolo 9 - Locande
Articolo 10 - Albergo diffuso
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Strutture ricettive all'aria aperta
Articolo 13 - Villaggi turistici
Articolo 14 - Campeggi
Articolo 15 - Strutture ricettive all'aria aperta gestite dalle associazioni senza scopo di lucro
Articolo 16 - Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi
Articolo 17 - Divieti
Articolo 18 - Tipologie
Articolo 19 - Case per ferie
Articolo 20 - Ostelli per la gioventù
Articolo 21 - Rifugi alpini ed escursionistici
Articolo 22 - Affittacamere
Articolo 23 - Bed & breakfast
Articolo 24 - Case e appartamenti per vacanze
Articolo 25 - Appartamenti ammobiliati ad uso turistico
Articolo 26 - Mini-aree di sosta
Articolo 27 - Aree di sosta.
Articolo 28 - Norma di rinvio
Articolo 29 - Tipologie
Articolo 30 - Stabilimenti balneari
Articolo 31 - Spiagge libere attrezzate
Articolo 32 - Spiagge libere
Articolo 33 - Spiagge asservite a strutture ricettive
Articolo 34 - Norme comuni alle strutture balneari
Articolo 35 - Centri di immersione e di addestramento subacqueo
Articolo 36 - Complessi turistico ricettivi
Articolo 37 - Denominazione
Articolo 38 - Denominazioni aggiuntive
Articolo 39 - Segno distintivo e insegna
Articolo 40 - Periodi di apertura
Articolo 41 - Elenco regionale delle strutture ricettive e balneari
Articolo 42 - Stipula polizza assicurativa
Articolo 43 - Uso occasionale di strutture a fini ricettivi
Articolo 44 - Strutture ubicate nel territorio di più Comuni
Articolo 45 - Multiproprietà
Articolo 46 - Conversione di tipologie
Articolo 47 - Modalità di calcolo
Articolo 48 - Classificazione delle strutture ricettive e balneari
Articolo 49 - Attribuzione della classificazione e sua validità
Articolo 50 - Classificazione provvisoria
Articolo 51 - Declassificazione, sospensione e revoca della classificazione
Articolo 52 - Qualità delle strutture ricettive e balneari
Articolo 53 - Elenco caratteristiche qualitative
Articolo 54 - Comitati tecnici
Articolo 55 - Valorizzazione dell'offerta turistica
Articolo 56 - Segnalazione certificata di inizio attività
Articolo 57 - Sospensione dell'attività
Articolo 58 - Revoca dell'attività
Articolo 59 - Sospensione temporanea volontaria
Articolo 60 - Prezzi delle strutture
Articolo 61 - Vigilanza e sanzioni
Articolo 62 - Sanzioni comuni alle strutture ricettive e balneari
Articolo 63 - Sanzioni relative al Titolo II: strutture alberghiere e all'aria aperta
Articolo 64 - Sanzioni relative al Titolo III: altre strutture ricettive
Articolo 65 - Sanzioni relative agli appartamenti ammobiliati per uso turistico
Articolo 66 - Sanzioni relative al Titolo IV: strutture balneari
Articolo 67 - Sanzioni relative al Titolo V: norme comuni
Articolo 68 - Sanzioni concernenti la disciplina dei prezzi
Articolo 69 - Norme transitorie comuni
Articolo 70 - Norme transitorie per le strutture ricettive alberghiere
Articolo 71 - Norme transitorie per le strutture ricettive all'aria aperta
Articolo 72 - Norme transitorie per le altre strutture ricettive e balneari
Articolo 73 - Norma finanziaria
Articolo 74 - Abrogazioni

Sorry. No data so far.