Articolo Normativa

Legge Regionale Valle d'Aosta 24/12/2007 n. 34

Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni

Articolo 33

Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1

CAPO VIII - TURISMO E TRASPORTI

Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), è inserito il seguente:
“4bis. I soggetti in possesso dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi professionali regionali possono richiedere l’accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere quale specializzazione linguistica nell’esercizio della professione. Il mancato possesso di specializzazione linguistica non preclude l’esercizio della professione.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 1/2003, è aggiunto il seguente:
“5bis. I soggetti in possesso di diploma di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o di titolo equipollente che intendono esercitare la professione di guida turistica sono esentati, ai fini dell’iscrizione nel relativo elenco professionale regionale, dal conseguimento dell’abilitazione, fatta salva la previa verifica della conoscenza del territorio regionale e del possesso degli altri requisiti previsti ai fini dell’iscrizione nell’elenco professionale regionale.”.
3. Dopo il comma 5bis dell’articolo 5 della l.r. 1/2003, come aggiunto dal comma 2, è aggiunto il seguente:
“5ter. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o di titolo equipollente che intendono esercitare la professione di accompagnatore turistico sono esentati, ai fini dell’iscrizione nel relativo elenco professionale regionale, dal conseguimento dell’abilitazione, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche che non siano state oggetto del corso di studi e del possesso degli altri requisiti previsti ai fini dell’iscrizione nell’elenco professionale regionale.”.
4. Dopo il comma 5ter dell’articolo 5 della l.r. 1/2003, come aggiunto dal comma 3, è aggiunto il seguente:
“5quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di accertamento delle specializzazioni linguistiche di cui al comma 4bis e delle conoscenze ulteriori richieste ai sensi dei commi 5bis e 5ter.”.
5. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 1/2003, dopo le parole: “sono riportati i dati di ciascun iscritto” sono inserite le seguenti: “e le lingue straniere delle quali è stata accertata la conoscenza”.
6. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 1/2003, le parole: “nonché, limitatamente alla professione di guida turistica, le eventuali specializzazioni linguistiche” sono sostituite dalle seguenti: “nonché le eventuali specializzazioni linguistiche accertate ai sensi dell’articolo 5, comma 4bis”.
7. L’articolo 9 della l.r. 1/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 - (Sospensione e cancellazione dagli elenchi professionali regionali)
1. La sospensione dagli elenchi professionali di cui all’articolo 7 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente, oltre che nei casi di cui all’articolo 10, comma 5, in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco.
2. La cancellazione dagli elenchi professionali di cui all’articolo 7 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco per un periodo superiore a tre anni a decorrere dalla data di scadenza dell’ultima vidimazione del tesserino di riconoscimento;
b) cessazione dell’attività, previa comunicazione da parte dell’interessato;
c) aver riportato condanne che comportino l’interdizione dalla professione;
d) mancato rinnovo della tessera federale, limitatamente ai maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada.”.
8. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 1/2003, le parole: “, annotata sul tesserino personale di riconoscimento” sono soppresse.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni in materia di personale. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45
Articolo 2 - Disposizioni in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, e abrogazioni
Articolo 3 - Disposizioni in materia di polizia locale. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11
Articolo 4 - Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13
Articolo 5 - Disposizioni in materia di benemerenze regionali. Modificazione alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6
Articolo 6 - Disposizioni in materia di Convenzione per l’autonomia e lo Statuto speciale. Modificazione alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 35
Articolo 7 - Disposizioni in materia di responsabile del procedimento e dell’istruttoria. Modificazione alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19
Articolo 8 - Disposizioni in materia di incarichi connessi al mandato elettivo
Articolo 9 - Disposizioni in materia di fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64
Articolo 10 - Disposizioni in materia di produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44
Articolo 11 - Disposizioni in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36
Articolo 12 - Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2
Articolo 13 - Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane e di estinzione anticipata dei mutui agevolati. Modificazioni alle leggi regionali 31 marzo 2003, n. 6, e 8 giugno 2004, n. 7
Articolo 14 - Disposizioni in materia di politiche del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7
Articolo 15 - Disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3
Articolo 16 - Disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16
Articolo 17 - Disposizioni in materia di interventi a favore dei consorzi garanzia fidi.Modificazione alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75
Articolo 18 - Disposizioni in materia di coperture assicurative. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34
Articolo 19 - Abrogazione di leggi regionali in materia di interventi regionali a sostegno di corsi specialistici universitari
Articolo 20 - Disposizioni in materia di incarico di dirigente veterinario regionale. Modificazione alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 45)
Articolo 21 - Disposizioni in materia di requisiti minimi di sicurezza per le strutture residenziali destinate ad attività socio-assistenziali per anziani
Articolo 22 - Disposizioni in materia di estinzione anticipata di mutui agevolati per l’acquisto, la ristrutturazione e la nuova costruzione di unità immobiliari adibite ad abitazione. Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56
Articolo 23 - Disposizioni in materia di attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale. Modificazione alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15
Articolo 24 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39
Articolo 25 - Disposizioni in materia di lavori pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12
Articolo 26 - Disposizioni in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11
Articolo 27 - Ampliamento di strutture alberghiere, nelle more dell’adeguamento dei PRG
Articolo 28 - Disposizioni in materia di incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Modificazione alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5
Articolo 29 - Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia. Modificazione alla legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23
Articolo 30 - Disposizioni in materia di percorrenza delle piste di sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9
Articolo 31 - Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29
Articolo 32 - Disposizioni in materia di interventi regionali per il settore termale. Interpretazione autentica degli articoli 1, comma 1, e 5, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38
Articolo 33 - Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1
Articolo 34 - Rinvio condizionato della revisione generale per le seggiovie ad ammorsamento fisso. Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21
Articolo 35 - Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4
Articolo 36 - Disposizioni in materia di disciplina della professione di mediatore. Modificazione alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 4

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