Legge Regionale Lombardia 16/7/2007 n. 16
Allegato 2
Allegato 2 - Allegato B art. 203
ALLEGATO 2
ALLEGATO B art. 203
I. Disciplina di tutela del parco regionale del Monte Netto
1. L’area del parco regionale del Monte Netto, così come delimitata
nella cartografia allegata alla l.r.11/2007 è suddivisa nelle seguenti
unità territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE):
a) il complesso del bosco;
b) il sistema della coltura specializzata a vigneto;
c) il contesto della vite familiare;
d) l’ambiente agricolo;
e) il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili;
f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico; g) il sistema
dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario; h) gli
ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.
a. Il complesso del bosco
1. Comprende il patrimonio boschivo. Tutti gli interventi dovranno
essere orientati alla conservazione e alla valorizzazione dei caratteri peculiari.
2. In tale ambito sono ammessi esclusivamente:
a) interventi di indirizzo e controllo dell’evoluzione spontanea della
vegetazione; b) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica,
di interventi di forestazione e rimboschimento, di piste di esbosco, comprese
le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività
di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle
leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche; c) per le
aree non occupate dal bosco, l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo,
prioritariamente destinata alla viticoltura; d) le opere di manutenzione ordinaria
e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti
qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali generali;
e) le normali attività silvicolturali, nonché la raccolta dei
prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali;
f) le attività del tempo libero compatibili con le finalità di
tutela naturalistica e paesistica.
b. Il sistema della coltura specializzata a vigneto
1. Comprende le aree del comparto vitivinicolo proprie della coltura
professionale.
2. In tale UTPE è ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del
suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura, nonché la realizzazione
di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari,
la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa
del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché
le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.
3. E’ ammesso il mantenimento delle attività zootecniche esistenti.
4. Esclusivamente per le aziende vitivinicole, è altresì ammessa
la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture
strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di
soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli, con l’osservanza
delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, della legge regionale 11
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). Tali interventi dovranno
essere realizzati con la massima cura per l’inserimento nel paesaggio
e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.
5. Per l’edificazione di cui al punto 4, alle aree computate ai sensi
dell’articolo 59 della l.r. 12/2005, devono concorrere superfici coltivate
a vite per una quota non inferiore all’ottanta percento.
c. Il contesto della vite familiare
1. Comprende le aree di particolare valore paesistico, finalizzate
al mantenimento ed alla valorizzazione dei caratteri rurali di testimonianza
propri di una conduzione dei fondi e di una modalità di coltivazione
tradizionale pur consentendo la libera forma di allevamento della vite (forma
di allevamento della vite ovvero modalità di sviluppo nello spazio degli
organi riproduttivi e vegetativi).
2. In tale UTPE è ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del
suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura; sono inoltre ammessi il
mantenimento delle attività di allevamento zootecnico esistenti, la realizzazione
di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari,
la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa
del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché
le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.
3. In tali aree, pur potendo concorrere alla possibilità di computo ai
fini edificatori previsti dall’articolo 59 della l.r. 12/2005, non sono
ammesse nuove edificazioni. Al solo fine della conduzione agricola-familiare
del fondo, è ammessa la realizzazione di rustici agricoli nel rispetto
delle seguenti prescrizioni:
a) superficie coperta non superiore a metri quadri 12;
b) altezza media interna non superiore a metri 2,40;
c) utilizzo di materiali costruttivi locali e tecniche costruttive tradizionali;
d) distanza delle strade non inferiore a metri 5; e) distanza da altri fabbricati
non inferiore a metri 10.
d. L’ambiente agricolo
1. Comprende le aree caratterizzate dalla prevalenza di forme dell’utilizzazione
del suolo con specifiche finalità di produzione agricola; l’unità
è ulteriormente qualificata in sub-unità corrispondenti alle specifiche
caratteristiche omogenee in termini di utilizzo del suolo, struttura e tipologia
delle attività di conduzione, tipicità dell’interazione
agricoltura, ambiente e territorio:
a) la zona dell’agricoltura professionale della pianura;
b) la zona agricola ambientale;
c) la zona agricola periurbana.
2. In tale UTPE è ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del
suolo. Nella sub-unità dell’agricoltura professionale della pianura
e nella sub-unità dell’agricoltura periurbana è ammesso
l’allevamento zootecnico; nella sub-unità agricola ambientale è
ammesso il mantenimento delle attività di allevamento zootecnico esistenti.
3. Sono altresì ammesse la realizzazione di strade poderali ed interpoderali
di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture
tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere
di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio
e di manutenzione delle stesse.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, della l.r.
12/2005, nella sub-zona dell’agricoltura professionale della pianura e
nella sub-zona agricola periurbana è ammessa la realizzazione di annessi
rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture connesse alla conduzione
del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori
agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di
dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari. Nella sub-zona agricola
ambientale sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
e ampliamento degli edifici agricoli esistenti come stabilito nel vigente piano
regolatore alla data di approvazione della legge regionale n. 11/2007. Tali
interventi devono essere realizzati con la massima cura per l’inserimento
nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva
locale.
5. Gli interventi di costruzione di nuove strutture e infrastrutture finalizzate
alla realizzazione di impianti di allevamento zootecnico sono comunque subordinati
alla redazione di un progetto paesistico di dettaglio che attraverso un adeguato
impiego della vegetazione riduca l’impatto paesistico degli edifici e
integri l’intervento con il contesto. Le specie arboree devono essere
scelte con particolare attenzione in relazione alle caratteristiche pedologiche
del terreno, alle caratteristiche ecologiche e percettive delle essenze e con
riferimento, comunque, a specie autoctone.
6. Nella sub-zona dell’agricoltura professionale della pianura e nella
sub-zona agricola periurbana per gli impianti di allevamento zootecnico esistenti
che si dotano di certificazione ambientale (ISO 14000/EMAS), oltre agli interventi
di cui al punto 4, è comunque ammesso, al fine di eseguire adeguamenti
funzionali, un incremento volumetrico pari al dieci percento massimo della consistenza
edificatoria esistente alla data di approvazione della legge istitutiva del
Parco.
e. Il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili
1. Comprende le aree che costituiscono l’ambito dell’ecosistema
di riferimento della fascia fluviale del fiume Mella. Il corso d’acqua,
affiancato da residui elementi di naturalità, allo stato attuale presenta
precarie condizioni di equilibrio ecologico, condizione che rende opportuna
una complessiva riqualificazione ambientale. Comprende altresì le aree
che vedono la presenza di aste di fontanile e di un significativo reticolo idrico
minore, entrambi elementi costitutivi del passaggio dalla pianura irrigua seminativa.
Il Parco promuove azioni di salvaguardia di questi fondamentali elementi che
costituiscono il supporto alla costruzione di una rete ecologica diffusa di
connessione tra il sistema ambientale del Monte Netto e il resto del territorio.
2. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali,
gli scarichi nel fiume o immessi sul suolo e negli strati del sottosuolo, devono
rispondere agli obiettivi di qualità disciplinati dal decreto legislativo
11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento
e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).
3. In tale UTPE gli interventi sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici
comunali; al fine di perseguire l’obiettivo di valorizzazione della potenziale
utilizzazione fruitiva sostenibile, sono comunque considerate compatibili con
le caratteristiche delle aree per infrastrutture ed attrezzature pubbliche e
di uso pubblico, le attività sportive e ricreative di interesse generale,
se compatibili con le finalità del parco e di limitato consumo di suolo.
È comunque vietata la costruzione di nuovi edifici sia pubblici che privati.
f. Il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico
1. Comprende le aree caratterizzate da una complessiva fragilità
ambientale in ragione della presenza di un’attività estrattiva
di cava, una discarica, dalla predominanza di utilizzazioni agricole non pregiate
e da vegetazione arborea non precisamente adeguata e coerente con le caratteristiche
del territorio e del paesaggio.
2. Il Parco promuove azioni di tutela integrata, finalizzate al recupero ambientale
e alla qualificazione paesistica di tale UTPE.
3. Gli interventi di recupero ambientale devono essere finalizzati, in particolare,
a mantenere in sicurezza le aree caratterizzate da potenziale pericolosità,
ripristinare l’ecosistema ambientale e i caratteri connotativi del paesaggio,
orientare la realizzazione di spazi a verde attrezzato per la fruizione sostenibile
del Parco.
4. In tale UTPE è ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del
suolo e il mantenimento dell’attività di allevamento esistente,
nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza
non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche
di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa
idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione
delle stesse.
5. Le opere di difesa e di regimazione idraulica devono privilegiare il ricorso
a tecniche di ingegneria naturalistica e l’impiego di materiali tradizionali
e comunque compatibili con le valenze paesistiche del territorio.
6. Per le aree caratterizzate dall’esistenza di impianti vitivinicoli
propri della coltura professionale o di pertinenza delle aziende vitivinicole
professionali, si applicano le disposizioni di cui alla UTPE denominata “il
sistema della coltura specializzata a vigneto”.
g. Il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico
e documentario
1. I centri storici comprendono strutture insediative tipicamente
urbane, che hanno evidenti qualità e particolari pregi sotto il profilo
storico-culturale e specificatamente architettonico e urbanistico. Costituiscono
i luoghi fondativi del territorio urbano e realizzano un’identità
culturale da salvaguardare e promuovere. Rilevanza viene data anche a scorci
e visuali che consentono di cogliere a distanza le strutture insediative storiche
poste sull’orlo di terrazzo del Monte Netto.
2. In tali UTPE di iniziativa comunale gli interventi sono disciplinati dai
rispettivi strumenti urbanistici comunali; al fine di perseguire l’obiettivo
di valorizzazione del sistema insediativo storico al sostegno di servizi territoriali
per la promozione dell’identità del Parco, sono comunque considerate
compatibili con le caratteristiche degli edifici di interesse storico-testimoniale,
le attività ricettive specialistiche di supporto all’attività
vitivinicola quali degustazione e vendita dei prodotti propri delle aziende
comprese nel Parco e le attività didattiche specialistiche del settore
agricolo.
h. Gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale
1. Comprendono gli ambiti territoriali connotati dalla presenza di
tessuti urbani esistenti o di completamento, la cui disciplina è demandata
all’iniziativa comunale, nell’ambito delle rispettive competenze
pianificatorie e programmatorie.
2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti in dette UTPE sono assoggettati
alle disposizioni dei rispettivi strumenti urbanistici comunali.
II. Norme particolari di tutela
1. Al fine della tutela dei sistemi di identità territoriali,
delle risorse agricole e degli ambiti ed elementi connotativi del paesaggio,
si applicano nell’intero ambito del Parco le disposizioni di cui al presente
punto.
2. Al di fuori degli ambiti del sistema della cascine di carattere storico documentario
di cui alla parte I, punto g, punto 1, si osservano le seguenti prescrizioni:
a) non sono ammesse modificazioni dell’andamento altimetrico dei terreni
che possano determinare pregiudizio agli elementi geomorfologici che costituiscono
le forme caratteristiche del territorio; b) negli interventi di trasformazione
edilizia ed urbanistica ammessi, i nuovi manufatti devono essere realizzati
ad una distanza non inferiore a 20 metri, misurata a partire dall’orlo
superiore della scarpata del crinale laddove individuato nello strumento urbanistico
comunale; c) negli interventi di trasformazione edilizia-urbanistica ammessi,
i nuovi manufatti devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 50
metri, misurata a partire dal piede della scarpata del crinale laddove individuato
nello strumento urbanistico comunale.
3. Nelle aree ricomprese nelle fasce di cui alle lettere b) e c) del punto 2
sono consentiti, qualora non diversamente specificato nelle disposizioni relative
alle singole UTPE:
a) gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente, con l’osservanza
delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali; b) la realizzazione
di opere pubbliche; c) l’utilizzazione agricola del suolo e l’attività
di allevamento, quest’ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora
di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali
di larghezza non superiore a 4 metri lineari; d) la realizzazione di impianti
tecnici di modesta entità quali impianti di pompaggio per l’approvvigionamento
idrico, irriguo e civile, e simili, di punti di riserva d’acqua per lo
spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di
manutenzione delle predette opere.
4. Al fine di conseguire la tutela della morfologia centuriata, devono essere
mantenute e salvaguardate le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti
l’impianto storico della centuriazione quali le strade, le strade poderali,
i canali di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione,
i tabernacoli agli incroci degli assi stradali, le piantate ed i filari di antico
impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento
riconducibile, attraverso l’esame dei fatti topografici, alla divisione
agraria romana. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento
di infrastrutture per la viabilità e per la canalizzazione a fini irrigui,
deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione
e comunque essere complessivamente coerente con l’organizzazione territoriale
determinata dalla centuriazione.
5. Al fine della tutela e della valorizzazione del sistema dei fontanili, elementi
qualificanti del patrimonio paesistico del Parco in quanto testimonianza storica
della cultura materiale dei luoghi e in quanto elementi di un sistema di elevato
valore ecologico e naturalistico, non sono ammessi interventi ed azioni che
possano comportare alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del micro-ambiente
costituitosi all’intorno. In particolare, non sono consentite opere di
urbanizzazione e di edificazione per un raggio di 50 metri dalla testa del fontanile.
6. La viabilità storica con le sue strutture e i suoi arredi rappresenta
un patrimonio e una memoria collettiva, per la cui tutela sono da evitare interventi
che eliminino o cancellino la permanenza, la continuità e quindi la successiva
leggibilità del tracciato.
7. Fatta salva la disciplina vigente in materia di reflui zootecnici, nel Parco
sono vietati le attività di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti, l’abbandono
e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e sottosuolo; è altresì
vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido
o liquido o gassoso, nelle acque superficiali e sotterranee.
8. Fatte salve le quantità estrattive totali di 1.000.000 mc in 10 anni
nell’ambito territoriale estrattivo previsto del vigente Piano della Provincia
di Brescia – settori argille, pietre ornamentali e calcari - approvato
con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2000 n. VII/120, nel Parco
è vietato l’esercizio, l’ampliamento e l’apertura di
nuove cave. In caso di variazione o revisione del vigente Piano delle attività
estrattive della Provincia di Brescia, non potranno essere previsti incrementi
della produzione già programmata.
9. Con l’osservanza delle disposizioni regionali vigenti in materia ed
in conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale, è consentito
l’esercizio dell’attività venatoria in tutta l’area
del Parco.
10. L’eventuale attraversamento dei terreni da parte di sistemi tecnologici
per il trasporto dell’energia e di linee telefoniche è consentito
previa verifica della compatibilità ambientale che dimostri sia la necessità
delle opere stesse sia l’assenza di alternative.
11. Le opere di cui al punto 10 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni
e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente
l’assetto naturalistico e paesaggistico delle aree interessate.
III. Norme particolari di valorizzazione del sistema delle cascine.
1. Al fine di valorizzare la rilevanza paesistico-culturale del sistema
delle cascine agricole di valore testimoniale e connotative dell’organizzazione
del sistema insediativo per la produzione rurale, è ammessa la riconfigurazione
tipologica e funzionale delle cascine esistenti di carattere storico–documentario
individuate nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata “Unità
territoriali, paesistiche, ecosistemiche”, costituita da un foglio e Allegato
A alla l.r. 11/2007.
2. Fatta salva l’osservanza delle specifiche norme di settore, sono compatibili
con le caratteristiche degli edifici di interesse storico-testimoniale di origine
agricola, le attività connesse all’agricoltura, le utilizzazioni
per le attività agrituristiche, le attività ricettive specialistiche
di supporto all’attività vitivinicola quali degustazione, cantine,
vendita dei prodotti propri dell’azienda, le attività didattiche
alternative inserite in progetti di educazione ambientale e al territorio quali
fattorie didattiche e scuole specialistiche nel settore agricolo.
3. Il progetto ed il conseguente intervento di riconfigurazione tipologica e
funzionale di cui al punto 1, dovrà riguardare sia l’edificio che
la sua area di pertinenza secondo una visione unitaria e dovrà essere
promossa la conservazione o il ripristino di tutti gli elementi architettonici,
interni ed esterni, che abbiano valore storico, artistico o documentario.
4. E’ inoltre consentito, al fine di eseguire adeguamenti funzionali,
l’incremento volumetrico massimo del dieci percento, elevabile al quindici
percento massimo per interventi finalizzati alla realizzazione di aziende agrituristiche,
del volume esistente alla data di approvazione della legge istitutiva del Parco.
Il volume esistente deve essere individuato sulla base del catasto storico o
altro documento probatorio analogo e computato secondo le modalità stabilite
dagli strumenti urbanistici comunali, con esclusione delle superfetazioni aggiunte
ai corpi originari.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Parco lombardo della valle del Ticino
Articolo 3 - Delimitazione del parco
Articolo 4 - Consorzio tra gli enti locali interessati
Articolo 5 - Delimitazione del Parco naturale lombardo della valle del Ticino
Articolo 6 - Ente di gestione
Articolo 7 - Disciplina delle aree a parco naturale
Articolo 8 - Delimitazione del Parco e consorzio di gestione
Articolo 9 - Funzioni del consorzio di gestione
Articolo 10 - Piano territoriale del parco
Articolo 11 - Zone di protezione esterna
Articolo 12 - Interventi e contributi
Articolo 13 - Delimitazione del parco e consorzio di gestione
Articolo 14 - Funzioni del consorzio di gestione
Articolo 15 - Piano territoriale del parco
Articolo 16 - Interventi e contributi
Articolo 17 - Previsione, finalità e delimitazione del parco naturale
Articolo 18 - Gestione del parco naturale
Articolo 19 - Piano per il parco
Articolo 20 - Regolamento del parco
Articolo 21 - Divieti
Articolo 22 - Norme finali
Articolo 23 - Delimitazione del parco e consorzio di gestione
Articolo 24 - Acquisizione delle aree
Articolo 25 - Finalità e delimitazione del parco naturale
Articolo 26 - Gestione del parco naturale
Articolo 27 - Piano per il parco
Articolo 28 - Regolamento del parco
Articolo 29 - Divieti
Articolo 30 - Norme finali
Articolo 31 - Delimitazione del parco
Articolo 32 - Ente di gestione
Articolo 33 - Statuto del consorzio
Articolo 34 - Direttore
Articolo 34 bis - Istituzione e finalità del Parco naturale
Articolo 34 ter - Gestione del Parco
Articolo 34 quater - Piano per il Parco
Articolo 34 quinquies - Regolamento del Parco
Articolo 34 sexies - Divieti
Articolo 34 septies - Norme finali
Articolo 35 - Delimitazione del parco
Articolo 36 - Ente di gestione
Articolo 37 - Statuto del consorzio
Articolo 38 - Direttore
Articolo 38 bis - Disposizioni relative allampliamento dei confini del parco regionale
Articolo 38 ter - Finalità e delimitazione del parco naturale
Articolo 38 quater - Gestione del parco naturale
Articolo 38 quinquies - Piano per il parco
Articolo 38 sexies - Regolamento del parco
Articolo 38 septies - Divieti
Articolo 38 octies - Norme finali
Articolo 39 - Delimitazione del parco
Articolo 40 - Ente di gestione
Articolo 41 - Statuto del consorzio
Articolo 42 - Direttore
Articolo 43 - Delimitazione e articolazione territoriale del parco naturale
Articolo 44 - Gestione del parco naturale
Articolo 45 - Disciplina delle aree a parco naturale
Articolo 46 - Delimitazione del parco
Articolo 47 - Ente di gestione
Articolo 48 - Regolamento del parco
Articolo 49 - Direttore
Articolo 50 - Delimitazione e articolazione territoriale del parco naturale
Articolo 52 - Gestione del parco naturale
Articolo 53 - Piano per il parco
Articolo 54 - Regolamento del parco
Articolo 55 - Divieti
Articolo 56 - Norma finale
Articolo 57 - Delimitazione del parco
Articolo 58 - Ente di gestione
Articolo 59 - Statuto del consorzio
Articolo 60 - Direttore
Articolo 61 - Comitato di coordinamento
Articolo 62 - Finalità e delimitazione del parco naturale
Articolo 63 - Gestione del parco naturale
Articolo 64 - Piano per il parco
Articolo 65 - Regolamento del parco
Articolo 66 - Divieti
Articolo 67 - Norme transitorie e finali
Articolo 68 - Delimitazione del parco
Articolo 69 - Ente di gestione
Articolo 70 - Statuto del consorzio
Articolo 71 - Direttore
Articolo 72 - Riserva naturale "Adda Morta"
Articolo 73 - Comitato di coordinamento
Articolo 74 - Delimitazione del parco
Articolo 75 - Ente di gestione
Articolo 76 - Statuto del consorzio
Articolo 77 - Direttore
Articolo 78 - Riserva naturale "Riva orientale del lago dAlserio"
Articolo 79 - Finalità e delimitazione del parco naturale
Articolo 80 - Gestione del parco naturale
Articolo 81 - Piano per il parco
Articolo 82 - Regolamento del parco
Articolo 83 - Divieti
Articolo 84 - Norme finali
Articolo 85 - Delimitazione del parco
Articolo 86 - Gestione
Articolo 87 - Statuto del consorzio
Articolo 88 - Direttore
Articolo 89 - Riserva naturale Lago di Ganna
Articolo 90 - Finalità e delimitazione del parco naturale
Articolo 91 - Gestione del parco naturale
Articolo 92 - Piano per il parco
Articolo 93 - Regolamento del parco
Articolo 94 - Divieti
Articolo 95 - Norme finali
Articolo 96 - Delimitazione del parco
Articolo 97 - Ente di gestione
Articolo 98 - Statuto del consorzio
Articolo 99 - Direttore
Articolo 100 - Riserva naturale "Valli del Mincio"
Articolo 101 - Delimitazione del parco
Articolo 102 - Ente di gestione
Articolo 103 - Statuto del consorzio
Articolo 104 - Direttore
Articolo 105 - Riserva naturale "Palata Menasciutto"
Articolo 106 - Delimitazione del parco
Articolo 107 - Ente di gestione
Articolo 108 - Statuto del consorzio
Articolo 109 - Direttore
Articolo 110 - Riserva naturale "Le Bine"
Articolo 111 - Comitato di coordinamento
Articolo 112 - Delimitazione del parco
Articolo 113 - Ente di gestione
Articolo 114 - Statuto del consorzio
Articolo 115 - Direttore
Articolo 116 - Formazione del piano territoriale
Articolo 117 - Comitato di coordinamento
Articolo 118 - Delimitazione, sostegno alle aree e finalità del parco
Articolo 119 - Confini
Articolo 120 - Ente gestore
Articolo 121 - Comitato di coordinamento
Articolo 122 - Statuto del consorzio e regolamento organico
Articolo 123 - Direttore
Articolo 124 - Formazione del piano territoriale di coordinamento
Articolo 125 - Comitato scientifico
Articolo 126 - Norme procedurali per la disciplina dei boschi
Articolo 127 - Vigilanza
Articolo 128 - Delimitazione, sostegno alle aree e finalità del parco
Articolo 129 - Confini
Articolo 130 - Ente gestore
Articolo 131 - Comitato di coordinamento
Articolo 132 - Statuto del consorzio e regolamento organico
Articolo 133 - Direttore
Articolo 134 - Formazione del piano territoriale di coordinamento
Articolo 135 - Comitato scientifico
Articolo 136 - Norme procedurali per la disciplina dei boschi
Articolo 137 - Norme procedurali per la disciplina dei boschi
Articolo 138 - Delimitazione del parco
Articolo 139 - Finalità e funzioni del parco
Articolo 140 - Ente gestore
Articolo 141 - Integrazioni allo statuto della comunità montana e gestione del parco
Articolo 142 - Direttore
Articolo 143 - Il piano territoriale
Articolo 144 - Formazione del piano territoriale di coordinamento
Articolo 145 - Effetti della pianificazione territoriale
Articolo 146 - Contenuti del piano di gestione
Articolo 147 - Attività del parco
Articolo 148 - Riserva naturale della valle di Bondo
Articolo 149 - Delimitazione del parco naturale dellAlto Garda Bresciano
Articolo 150 - Obiettivi e finalità del parco naturale
Articolo 151 - Gestione del parco naturale
Articolo 152 - Piano per il parco
Articolo 153 - Regolamento del parco
Articolo 154 - Divieti
Articolo 155 - Norma finale
Articolo 156 - Delimitazione del parco
Articolo 157 - Finalità del parco
Articolo 158 - Ente gestore
Articolo 159 - Funzioni del consiglio provinciale
Articolo 160 - Composizione e durata del consiglio direttivo
Articolo 161 - Procedure per la nomina del consiglio direttivo
Articolo 162 - Funzioni del consiglio direttivo
Articolo 163 - Funzioni del presidente del consiglio direttivo
Articolo 164 - Regolamento del parco
Articolo 165 - Partecipazione sociale
Articolo 166 - Assemblea dei sindaci
Articolo 167 - Pubblicità degli atti
Articolo 168 - Rapporto di gestione
Articolo 169 - Gestione degli interventi di interesse sovracomunale
Articolo 170 - Strumenti di pianificazione
Articolo 171 - Piano territoriale di coordinamento del parco
Articolo 172 - Piano di settore agricolo
Articolo 173 - Compatibilità ambientale
Articolo 174 - Riserve naturali e parchi locali di interesse sovracomunale
Articolo 175 - Delimitazione del parco
Articolo 176 - Finalità del parco
Articolo 177 - Ente di gestione
Articolo 178 - Statuto del consorzio
Articolo 179 - Direttore
Articolo 180 - Previsione e finalità del parco naturale
Articolo 181 - Gestione del parco naturale
Articolo 182 - Piano per il parco
Articolo 183 - Regolamento del parco
Articolo 184 - Divieti
Articolo 185 - Norme finali
Articolo 186 - Classificazione del parco regionale della Grigna Settentrionale
Articolo 187 - Finalità del parco
Articolo 188 - Confini del parco
Articolo 189 - Ente di gestione del parco
Articolo 190 - Strumenti di pianificazione
Articolo 191 - Siti di importanza comunitaria
Articolo 192 - Norme transitorie
Articolo 193 - Finalità e delimitazione del parco naturale
Articolo 194 - Gestione del parco
Articolo 195 - Piano per il parco
Articolo 196 - Regolamento del parco
Articolo 197 - Regime delle aree del parco
Articolo 198 - Norma finale
Articolo 199 - Delimitazione del parco
Articolo 200 - Finalità del parco
Articolo 201 - Gestione del parco
Articolo 202 - Strumenti di pianificazione
Articolo 203 - Norme finali
Articolo 204 - Norma finanziaria
Articolo 205 - abrogazioni
Articolo 206 - Norme finali
Allegato 1 - Allegato A - Fonti planimetrie (delimitazione parchi)
Allegato 2 - Allegato 2 - Allegato B art. 203
