Articolo Normativa

Legge Regionale Marche 12/6/2007 n. 6

Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000

Articolo 26

Sanzioni

CAPO III - Rete Natura 2000

(Sanzioni)

1. Gli interventi e le opere realizzate in difformità a quanto disposto dal piano di gestione e dalle misure di conservazione di cui all’articolo 24 o in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza oppure in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione indicati nelle schede e nei documenti descrittivi dei SIC, delle ZSC o delle ZPS, qualora comportino un’alterazione dell’ambiente determinano l’obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, della situazione ambientale antecedente, in conformità alle disposizioni formulate con apposito provvedimento dagli enti gestori di cui all’articolo 24. Qualora il ripristino ambientale non sia possibile o gli enti gestori non lo ritengano opportuno nell’interesse della salvaguardia dei siti, il responsabile è tenuto al pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la violazione commessa. La somma è determinata previa perizia di stima. Fino all’adozione del provvedimento medesimo l’ente gestore può ordinare l’immediata sospensione dei lavori.
2. Qualora il responsabile della violazione non provveda nei termini e con le modalità stabilite ai sensi del comma 1, l’ente gestore provvede direttamente con spese a carico del responsabile.
3. Ferme restando le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, l’esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 500 ed un massimo di 10.000 euro.
4. La violazione dei divieti contenuti nelle misure di conservazione o nei piani di gestione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 100 ed un massimo di 1.000 euro.
5. Gli enti gestori esercitano le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono destinati dai medesimi al miglioramento ambientale, alla salvaguardia ed alla conservazione dei siti.
6. Per quanto non previsto si applica la l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifica all'articolo 2 della l.r. 7/2004
Articolo 2 - Modifica all'articolo 3 della l.r. 7/2004
Articolo 3 - Modifica all'articolo 4 della l.r. 7/2004
Articolo 4 - Modifica all'articolo 5 della l.r. 7/2004
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 7/2004
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 7/2004
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 7/2004
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/2004
Articolo 9 - Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/2004
Articolo 10 - Modifiche all'allegato A1 della l.r. 7/2004
Articolo 11 - Modifiche all'allegato B1 della l.r. 7/2004
Articolo 12 - Modifiche all'allegato B2 della l.r. 7/2004
Articolo 13 - Modifica alla l.r. 34/1992
Articolo 14 - Modifica alla l.r. 28/1999
Articolo 15 - Modifica alla l.r. 16/2005
Articolo 16 - Modifica alla l.r. 10/1999
Articolo 17 - Contenuti e obiettivi
Articolo 18 - Ambito di applicazione
Articolo 19 - Autorità competenti
Articolo 20 - Linee guida
Articolo 21 - Monitoraggio
Articolo 22 - Siti della Rete Natura 2000
Articolo 23 - Funzioni della Regione
Articolo 24 - Gestione dei siti
Articolo 25 - Monitoraggio ed informazione
Articolo 26 - Sanzioni
Articolo 27 - Disposizioni finanziarie
Articolo 28 - Norme transitorie