Legge Regionale Emilia Romagna 21/5/2007 n. 6
Articolo 2
Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14
CAPO I - Ambito di applicazione e disposizioni varie in materia di distribuzione commerciale
Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14
1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114), e' inserito il seguente: "Art. 16 bis Giorni di chiusura degli esercizi commerciali 1. La Giunta regionale individua i giorni di festivita' civile o religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti citta' d'arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori, individua altresi' le modalita' e i criteri con cui i Comuni, previa concertazione con le medesime organizzazioni, possono prevedere deroghe all'obbligo di chiusura di cui al comma 1.". 2. Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 1999 e' inserito il seguente: "Art. 19 bis Norme finali riguardanti le attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio 1. E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio. 2. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti: a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; b) materiale elettrico; c) colori e vernici, carte da parati; d) ferramenta ed utensileria; e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; f) articoli per riscaldamento; g) strumenti scientifici e di misura; h) macchine per ufficio; i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; j) combustibili; k) materiali per l'edilizia; l) legnami. 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le medesime sanzioni dell'articolo 22, commi 2, 3 e 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998.".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14
Articolo 4 - Attivita' di vendita di farmaci al pubblico
Articolo 5 - Definizione e ambito di applicazione
Articolo 6 - Condizioni per l'esercizio dell'attivita'
Articolo 7 - Norma transitoria
Articolo 8 - Norme finali
Articolo 9 - Abrogazioni