Legge Regionale Umbria 27/12/2006 n. 18
Articolo 77
Associazioni senza scopo di lucro
TITOLO III - Organizzazione, intermediazione di viaggi e organizzazione profesionale di congressiCapo II - Organizzazione di viaggi e turismo in forma non profesionale
(Associazioni senza scopo di lucro)
1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio provinciale, iscritte all’elenco provinciale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera g), svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.
2. L’iscrizione all’elenco provinciale è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa di garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli associati, in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.
3. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del d.lgs. 206/2005 e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata con l. 1084/1977.
4. Le associazioni iscritte nell’elenco provinciale indicano, con apposita insegna posta all’ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate esclusivamente agli associati.
5. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura sono redatti in conformità a quanto previsto dall’articolo 88 del d.lgs. 206/2005 e sono diffusi esclusivamente in ambito associativo.
6. La Provincia competente, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 79, provvede a cancellare l’associazione dall’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, lettera g) in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione a tale elenco non può avvenire prima di un anno.
7. La Giunta regionale stabilisce i criteri e i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, lettera g).
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Principi e finalitàArticolo 2 - Funzioni della Regione
Articolo 3 - Funzioni delle province
Articolo 4 - Funzioni dei comuni
Articolo 5 - Documento triennale di indirizzo strategico
Articolo 6 - Commissione per la promozione della qualità
Articolo 7 - Osservatorio regionale sul turismo
Articolo 8 - Servizi di informazione e accoglienza turistica
Articolo 9 - Progetti e prodotti integrati e collettivi
Articolo 10 - Consorzi turistici e società consortili turistiche
Articolo 11 - Associazioni pro-loco
Articolo 12 - Promozione
Articolo 13 - Agenzia di promozione turistica
Articolo 14 - Funzioni e compiti dellAgenzia
Articolo 15 - Organi dellAgenzia
Articolo 16 - Amministratore unico
Articolo 17 - Comitato di concertazione
Articolo 18 - Collegio dei revisori dei conti
Articolo 19 - Personale dellAgenzia
Articolo 20 - Funzioni di vigilanza e controllo
Articolo 21 - Attività ricettiva
Articolo 22 - Esercizi alberghieri
Articolo 23 - Definizioni
Articolo 24 - Dipendenza
Articolo 25 - Piccoli appartamenti - suites
Articolo 26 - Posti letto
Articolo 27 - Classificazione
Articolo 28 - Direttore dalbergo
Articolo 29 - Esercizi extralberghieri
Articolo 30 - Country house - residenze di campagna
Articolo 31 - Case e appartamenti per vacanze
Articolo 32 - Case per ferie
Articolo 33 - Case religiose di ospitalità
Articolo 34 - Centri soggiorno studi
Articolo 35 - Ostelli per la gioventù
Articolo 36 - Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi
Articolo 37 - Rifugi escursionistici
Articolo 38 - Classificazione
Articolo 39 - Esercizi ricettivi allaria aperta
Articolo 40 - Definizioni
Articolo 41 - Classificazione
Articolo 42 - Strutture ricettive allaria aperta non aperte al pubblico e campeggi didattico-educativi
Articolo 43 - Aree attrezzate di sosta temporanea
Articolo 44 - Residenze depoca
Articolo 45 - Strutture ricettive a gestione non imprenditoriale
Articolo 46 - Esercizi di affittacamere
Articolo 47 - Bed and breakfast
Articolo 48 - Case ed appartamenti locati ad uso turistico
Articolo 49 - Validità della classificazione
Articolo 50 - Apertura degli esercizi ricettivi
Articolo 51 - Denominazione
Articolo 52 - Autorizzazione allesercizio dellattività ricettiva e dichiarazione di inizio attività
Articolo 52 bis - Commissione per le residenze depoca.
Articolo 53 - Elenchi delle strutture ricettive
Articolo 54 - Obblighi del titolare dellattività ricettiva
Articolo 55 - Sospensione dellautorizzazione
Articolo 56 - Decadenza dellautorizzazione
Articolo 57 - Revoca dellautorizzazione
Articolo 58 - Chiusura temporanea e cessazione dellattività
Articolo 59 - Reclamo
Articolo 60 - Superfici, altezze e volumi
Articolo 61 - Piscine natatorie
Articolo 62 - Sanzioni amministrative
Articolo 63 - Agenzie di viaggio e turismo
Articolo 64 - Filiali delle agenzie di viaggio e turismo
Articolo 65 - Requisiti per lesercizio dellattività
Articolo 66 - Garanzia assicurativa
Articolo 67 - Autorizzazione allesercizio dellattività di agenzia di viaggio e turismo
Articolo 68 - Apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo
Articolo 69 - Elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali
Articolo 70 - Chiusura temporanea
Articolo 71 - Obblighi del titolare
Articolo 72 - Direttore tecnico
Articolo 73 - Abilitazione professionale
Articolo 74 - Elenco provinciale dei direttori tecnici
Articolo 75 - Sospensione dellautorizzazione
Articolo 76 - Revoca dellautorizzazione
Articolo 77 - Associazioni senza scopo di lucro
Articolo 78 - Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale
Articolo 79 - Sanzioni amministrative
Articolo 80 - Impresa professionale di congressi
Articolo 81 - Professione turistica
Articolo 82 - Guida turistica specializzata
Articolo 83 - Guida ambientale-escursionistica
Articolo 84 - Accompagnatore turistico
Articolo 85 - Abilitazione professionale
Articolo 86 - Riconoscimento e estensione dellabilitazione
Articolo 87 - Elenchi provinciali delle professioni turistiche
Articolo 88 - Riqualificazione e aggiornamento professionale
Articolo 89 - Sospensione e cancellazione dallelenco
Articolo 90 - Esenzione dallobbligo dellabilitazione professionale
Articolo 91 - Ingresso gratuito
Articolo 92 - Tariffe
Articolo 93 - Sanzioni amministrative
Articolo 94 - Finanziamenti per la ricettività
Articolo 95 - Interventi ammessi a finanziamento
Articolo 96 - Interventi ammissibili
Articolo 97 - Provvidenze
Articolo 98 - Convenzioni
Articolo 99 - Vincolo di destinazione
Articolo 100 - Riparto stanziamenti
Articolo 101 - Accreditamento dei fondi
Articolo 102 - Norma finanziaria
Articolo 103 - Strutture ricettive agrituristiche
Articolo 104 - Potere sostitutivo
Articolo 105 - Concessione di benefici
Articolo 106 - Clausola valutativa
Articolo 107 - Norme transitorie e finali
Articolo 108 - Norme regolamentari e atti di indirizzo e coordinamento
Articolo 109 - Abrogazione di norme