La vendita on-line di un bene o di un servizio. Punti di attenzione per l’azienda

La tutela del consumatore è sempre stata oggetto di particolare attenzione da parte del Legislatore, sia in ambito europeo, sia in ambito nazionale.

Si tratta di un aspetto particolarmente importante da tenere in considerazione nella valutazione dei comportamenti che un’impresa deve porre in essere nel caso in cui voglia vendere on-line i propri beni e servizi: infatti, conoscere quali sono le protezioni che l’ordinamento riconosce al consumatore consente di evitare errori nella progettazione del sito, nell’operatività dello stesso e nei relativi contenuti e, conseguentemente, occasioni di sanzioni e/o contenzioso.

Per comprensibili motivi di spazio, ci limiteremo ad illustrare velocemente (e senza alcuna pretesa di esaustività) alcuni dei principali aspetti a cui il venditore deve porre particolare attenzione.
Preliminare alla nostra breve trattazione è ricordare le definizioni fornite dall’art. 3 del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), laddove prevede che:

  • il consumatore è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”,
  • il professionista è “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.

PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO DELL’AVV. MARIO PETRULLI:

LA VENDITA ON-LINE DI UN BENE O DI UN SERVIZIO

 

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