Decreto Legge 31/12/2020 n. 183
Articolo 13
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/2021, N. 21
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(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
1-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "alla medesima data" sono
sostituite dalle seguenti: "alla data del 15 giugno 2021" e le
parole: "entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno
2021";
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nei limiti della disponibilita' finanziaria della stazione
appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo
specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si
riferisce".
2. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019 e 2020", sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021".
b) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019 e 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021";
b-bis) al comma 10, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";
c) al comma 18, primo periodo, le parole "fino al 31 dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021" e al
secondo periodo, le parole "Fino alla medesima data di cui al periodo
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre
2021".
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2022";
b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021".
4. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 agosto 2021".
5. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, le parole "relative all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "relative all'anno 2020 e all'anno 2021" e le parole "non oltre il 31
luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 luglio
2021".
6. In considerazione della situazione emergenziale determinata
dalla diffusione del COVID-19, per le domande dirette al
conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno
2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1
dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
6-bis. Al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento
delle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il
conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, determinato dalla carenza di personale in servizio presso gli
uffici della motorizzazione civile adibito alla funzione di
esaminatore e aggravato dall'attuazione delle misure di contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021
le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai
sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da
personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in
quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Al
personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore di cui al
primo periodo e' riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei
richiedenti il servizio, determinato secondo le modalita' di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
adottate le disposizioni attuative del presente comma e le modalita'
di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di
esaminatore presso la Direzione generale per la motorizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. All'articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo le parole "per l'esercizio 2020" sono inserite le seguenti: "e
per l'esercizio 2021".
7-bis. In considerazione della situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19, relativamente agli impianti a fune la cui
vita tecnica e' in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli
adempimenti per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza
della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico
A annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, sono
eseguiti entro centoventi giorni dalla data di cessazione del citato
stato di emergenza. L'esercizio degli impianti a fune di cui al
presente comma e' sospeso fino all'esecuzione con esito favorevole
degli adempimenti di cui al primo periodo.
7-ter. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:"Al fine di garantire la
continuita' del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a
fune" sono inserite le seguenti:"fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19";
b) al comma 2, dopo le parole:"per l'anno 2020" sono inserite le
seguenti:"e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19";
c) al comma 3, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle
seguenti:"ventiquattro mesi".
8. All'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi".
8-bis. All'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, al secondo periodo, dopo le parole: "emergenza da COVID-19," sono inserite le seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e, al terzo
periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti:"per ciascuno degli anni 2020 e 2021".
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 8-bis del presente articolo, pari a 300.000 euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
9. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto«Mantova Hub» nell'anno 2021, assicurando la valorizzazione del
territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle
interferenze del medesimo progetto con opere, edifici o luoghi di
interesse sociale, culturale, storico o religioso, il responsabile
unico del procedimento e' autorizzato ad apportare le necessarie
modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara
e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti
pubblici. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono
conseguentemente prorogati di dodici mesi. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro, per
l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto «Mantova
Hub». La concessione del finanziamento e' condizionata agli esiti
istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle
direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici, alla
corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e all'integrale copertura
finanziaria dell'intervento.
10. All'articolo 61, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, dopo le parole "31 gennaio 2021" sono inserite le
seguenti: ad esclusione di quelle che, pur connesse alla
realizzazione del progetto sportivo di cui al comma 1, sono
individuate, con decreto adottato dal Commissario entro 15 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non
indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi. La
consegna delle opere, individuate con il decreto di cui al secondo
periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il 31
dicembre 2022.".
11. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "entro il 31 dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".
12. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, le parole "e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021".
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo
103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' prorogata sino
al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati
per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di
rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586,
secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di
trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai
suoi familiari.
14. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 30 giugno 2021".
14-bis. All'articolo 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, le parole:"31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti:"31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla
nomina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione
delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e all'asse
ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi 1 e 9
del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014".
15. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "riscosse ai sensi dell'articolo 19,
comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate
dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122",
sono sostituite dalle seguenti "derivanti dalla riscossione dei
canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La misura della
compensazione di cui al comma 1 del presente articolo e' determinata,
nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30
aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021, di una
rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui
al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della
circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre
2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo
19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come integrato
dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo
Stato.".
16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi
al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di
consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31
dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.) e'
autorizzata, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento
2020/2021 del Contratto di Programma - Parte Investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a
dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio
Vicenza, per un importo complessivo di 1.776 milioni di euro.
17. Per i fini di cui al comma 16, la societa' R.F.I. S.p.A. e'
autorizzata a utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le
risorse previste nel vigente Contratto di Programma - Parte
Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i
quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non
e' stata avviata la fase di progettazione esecutiva, nonche'
ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Dette risorse si intendono
immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del
presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente
vincolanti in favore dell'intervento di cui al comma 16.
Nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma - - Parte
Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti negoziali, le risorse di
cui al primo periodo possono essere rimodulate nell'ambito della
programmazione complessiva delle risorse destinate alla realizzazione
degli investimenti ivi previsti. Entro trenta giorni dall'avvio degli
interventi relativi al secondo lotto costruttivo Verona-bivio
Vicenza, R.F.I. S.p.A. trasmette apposita informativa, tramite il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, fornendo
indicazione degli interventi oggetto di rimodulazione o
definanziamento.
17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneita' della normativa
nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di
sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come
definito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro
dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee
guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza
ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione
e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai
veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto
di cui al primo periodo e' notificato alla Commissione europea e
all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del
2019, ed e' adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del
parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more
dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto
conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli
articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n.
83 dell'8 aprile 2006.
17-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatti salvi
quelli finalizzati a garantire piu' elevati livelli di sicurezza del
sistema ferroviario e che non determinino limitazioni
all'interoperabilita' o discriminazioni nella circolazione
ferroviaria".
18. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 6,5 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
19. Agli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno
derivanti dal comma 11, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12,
comma 4, secondo periodo.
19-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2021, ai
comuni la possibilita' di realizzare gli interventi finalizzati alla
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a
beneficio della collettivita', nonche' gli interventi di incremento
dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile:
a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, secondo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15
aprile 2021;
b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, terzo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15
agosto 2021;
c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, quarto
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15
settembre 2021;
d) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, sesto
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15
gennaio 2022.
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Articolo 12 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico
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Allegato 1bis -