Articolo Normativa

Decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 28/10/2020

Misure attuative delle disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

Articolo 10

Durata del P.O.D. e proposte di modifica

Durata del P.O.D. e proposte di modifica

1. I soggetti beneficiari di cui all'art. 8 attuano il P.O.D. approvato entro e non oltre il termine di trentasei mesi a partire dalla notifica del decreto di cui all'art. 8.
2. Le proposte di modifica del P.O.D. possono essere richieste da parte dei soggetti beneficiari, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, nei casi disciplinati dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per assestamenti contabili tra le voci di costo previste nel P.O.D. e per necessita' connesse alla proroga dei termini per la conclusione del P.O.D. In quest'ultimo caso il soggetto beneficiario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare richiesta motivata di proroga per un massimo di ulteriori dodici mesi.
3. Le proposte di modifica del P.O.D. di cui al precedente comma 1 sono presentate dai soggetti beneficiari al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a mezzo PEC all'indirizzo mobilitasostenibile@pec.minambiente.it con l'invio della seguente documentazione:
a) nota di trasmissione della richiesta di modifica firmata dal dirigente responsabile dell'ufficio competente del soggetto beneficiario;
b) P.O.D. redatto sulla base dell'apposito modulo predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) deliberazione di Giunta comunale o di Consiglio comunale, o determinazione del dirigente competente che: approva il P.O.D. rimodulato redatto sulla base dell'apposito modulo predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; attesta che il comune non beneficia di altri finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati per la realizzazione del P.O.D.; attesta l'impegno del comune a procedere alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle previste forniture e infrastrutture con risorse a proprio carico e non incluse nel costo complessivo del P.O.D.
4. Le proposte di modifica del P.O.D. di cui al comma 2 sono autorizzate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito di positiva valutazione, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta presentata ai sensi del comma 3.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Destinatari del Programma di finanziamento
Articolo 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande
Articolo 4 - Finanziamento del Programma
Articolo 5 - Spese ammissibili
Articolo 6 - Valutazione dei P.O.D.
Articolo 7 - Commissione per la valutazione dei P.O.D.
Articolo 8 - Approvazione della graduatoria
Articolo 9 - Trasferimento delle risorse
Articolo 10 - Durata del P.O.D. e proposte di modifica
Articolo 11 - Revoca totale o parziale del finanziamento
Articolo 12 - Modalità di rendicontazione del P.O.D.
Articolo 13 - Monitoraggio del Programma
Articolo 14 - Divulgazione dei risultati
Articolo 15 - Trattamento dei dati personali e norme finali

Sorry. No data so far.