Articolo Normativa

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3/12/2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

Articolo 3

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come introdotto dall'art. 30 , comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono individuate le Regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 4» e con un livello di rischio «alto», secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al comma 4.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui all'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza di cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilita' di reiterazione. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020, come introdotto dall'art. 24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
a) e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 e' consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10, lettera ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) tutte le attivita' previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresi' sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
e) e' consentito svolgere individualmente attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione purche' comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; e' altresi' consentito lo svolgimento di attivita' sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attivita' scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalita' a distanza. Resta salva la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; g) e' sospesa la frequenza delle attivita' formative e curriculari delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attivita' a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attivita', didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle universita', sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalita' in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
h) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24;
i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale
presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il
personale non in presenza presta la propria attivita' lavorativa in modalita' agile;
l) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui al comma 1.
5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure piu' rigorose.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
Articolo 2 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto
Articolo 3 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto
Articolo 4 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
Articolo 5 - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
Articolo 6 - Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero
Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero
Articolo 8 - Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero
Articolo 9 - Obblighi dei vettori e degli armatori
Articolo 10 - Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
Articolo 11 - Misure in materia di trasporto pubblico di linea
Articolo 12 - Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
Articolo 13 - Esecuzione e monitoraggio delle misure
Articolo 14 - Disposizioni finali
Allegato 1 - Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
Allegato 2 - Protocollo con le Comunita' ebraiche italiane
Allegato 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
Allegato 4 - Protocollo con le Comunita' ortodosse
Allegato 5 - Protocollo con le Comunita' Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh
Allegato 6 - Protocollo con le Comunita' Islamiche
Allegato 7 - Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni
Allegato 8 - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita' organizzate di socialita' e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19
Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020
Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali
Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti social
Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Allegato 15 - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
Allegato 16 - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
Allegato 17 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera
Allegato 18 - Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attivita' nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21
Allegato 19 - Misure igienico-sanitarie
Allegato 20 - Spostamenti da e per l'estero
Allegato 21 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia
Allegato 22 - Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie
Allegato 23 - Commercio al dettaglio
Allegato 24 - Servizi per la persona
Allegato 25 - Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione ella strategia e pianificazione nella fase di ransizione per il periodo autunno-invernale

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