Articolo Normativa

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3/11/2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Allegato 15

Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

Allegato 15

Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

Il 14 marzo 2020 e’ stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della logistica.
Le presenti linee guida stabiliscono le modalita’ di informazione agli utenti nonche’ le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per l’esercizio delle funzioni pubbliche e delle attivita’ private, nella consapevolezza della necessita’ di contemperare in maniera appropriata il contenimento e il contrasto del rischio sanitario con le attivita’ di istruzione, di formazione, di lavoro, culturali e produttive del Paese quali valori essenziali per l’interesse generale e tutelati dalla Costituzione.
Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non e’ indipendente dall’adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali “misure di sistema”.
Si richiamano, di seguito, le principali misure, fatta salva la possibilita’ per le Regioni e Province autonome di introdurre prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonche’ delle rispettive dotazioni di parco mezzi.
Misure “di sistema”
L’articolazione dell’orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attivita’ lavorativa e’ importante per modulare la mobilita’ dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilita’ dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado - queste ultime mediante intese, a livello territoriale con gli enti locali, nell’ambito di un coordinamento tra le Direzioni generali regionali del Ministero Istruzione e i competenti Assessorati Regionali all’Istruzione, per consentire ingressi e uscite differenziati.
E’ raccomandata, quando possibile, l’incentivazione della mobilita’ sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.). Al riguardo, le conferenze di servizi previste dalle Linee Guida del piano Scuola 2020-2021 emanate dal ministero dell’istruzione prevedono specifici raccordi fra autorita’ locali.
Tale approccio e’ alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la necessita’ di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente l’emergenza sanitaria e il lockdown.
La responsabilita’ individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale o comunque per la tenuta di comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga al distanziamento di un metro sulla base di specifiche prescrizioni, l’attuazione di corrette misure igieniche, nonche’ per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, e’ un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell’utilizzo dei mezzi di trasporto.
Si richiamano infine, al fine di implementare i servizi, le disposizioni di cui all’articolo 200 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con particolare riferimento al comma 6 bis, ove prevede che in deroga all’articolo 87, comma 2, del codice della strada, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi ci cui all’articolo 82, comma 5, lettera b, del medesimo codice, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 concernenti le procedure di semplificazione per l’affidamento dei servizi.
L’Aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, e’ fortemente auspicabile anche mediante gli strumenti previsti dalla recenti norme sopra richiamate.
Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per assicurare il servizio con l’avvio dell’anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge 228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo provvedera’ a stanziare nella legge di bilancio per l’anno 2021 risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di euro per le province e i comuni. Le risorse gia’ stanziate a favore delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto pubblico, conseguenti alla ridotta capacita’ di riempimento prevista dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione delle entrate di cui al decreto legge n.104 del 2020 , potranno essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche per i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell’aumento delle entrate da bigliettazione per la maggiore capienza prevista dalle presenti linee guida, verifichera’ la necessita’ di riconoscere le eventuali ulteriori risorse.
Servizi aggiuntivi con l’utilizzazione delle disposizioni di cui al citato articolo 200, comma 6 bis, di cui alla legge richiamata possono essere previsti anche per il trasporto pubblico locale ferroviario.
a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da
COVID 19
Si richiama, altresi’, il rispetto delle sotto elencate disposizioni, valide per tutte le modalita’ di trasporto:
La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalita’ definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanita’.
Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e’ necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.
Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale devono essere installati, anche in modo graduale, privilegiando i mezzi di trasporto maggiormente utilizzati dagli utenti, appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;
All’ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all’interno dei mezzi, e’ obbligatorio indossare una mascherina di comunita’, per la protezione del naso e della bocca.
E’ necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici.
Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti e’ opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di sicurezza.
Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C.
Vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell’utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonche’ sui comportamenti che la stessa utenza e’ obbligata a tenere all’interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.
Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di
regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e
autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare
affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all’interno delle principali stazioni e autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l’attesa del mezzo di trasporto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unita’ abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unita’ abitativa, dovra’ essere predisposta un’adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilita’ dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.
Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali.
Il distanziamento di un metro non e’ necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unita’ abitativa, nonche’ tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, Nell’ eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potra’ essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualita’, :( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinita’ o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi. Cio’ anche a ragione della possibile tracciabilita’ dei contatti tra i predetti soggetti.
Al fine di aumentare l’indice di riempimento dei mezzi di trasporto
potranno essere installati separazioni removibili in materiale idoneo
tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle
disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la
periodica sanificazione. Su tale aspetto e’ in corso un accordo tra MIT- INAIL e IIT volto ad individuare il materiale idoneo per consentire la separazione tra una seduta e l’altra, al fine di consentire l’ulteriore capacita’ riempimento. La direzione Generale della Motorizzazione del MIT provvede a disciplinare le modalita’ applicative ai fini della sicurezza dei predetti divisori sui veicoli di categoria M2 ed M3, classe B, II e II, destinati al trasporto di persone e scuolabus. Per quanto attiene ai separatori da installare sui treni , le imprese e gli esercenti ferroviari, previa certificazione sanitaria del CTS sulla idoneita’ del materiale, valutano le modifiche tecniche da apportare ai veicoli ferroviari con gli strumenti e nel rispetto delle norme tecniche e delle procedure previste dal vigente quadro normativo.
In tale contesto le aziende di trasporto, le imprese e gli esercenti ferroviari, possono, comunque, autonomamente avviare ogni utile attivita’ per individuare idoneo materiale, per consentire la separazione tra un utente e l’altro, da sottoporre alla certificazione sanitaria del CTS.
Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto.
b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico
Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).
Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app.
Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone.
Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro.
Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto, il distanziamento dagli altri occupanti.
Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso.
Utilizzo dell’App IMMUNI ai fini del controllo della diffusione del virus.
 
 
ALLEGATO TECNICO
SINGOLE MODALITA’ DI TRASPORTO SETTORE AEREO
Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si richiede, pertanto, l’osservanza delle seguenti misure a carico, rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri:
gestione dell’accesso alle aerostazioni prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l’incontro di flussi di utenti;
interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi comuni dell’aeroporto al fine di evitare affollamenti nelle zone antistanti i controlli di sicurezza;
previsione di percorsi a senso unico all’interno dell’aeroporto e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili, all’interno dei terminal e di tutte le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). E’ consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo degli aeromobili, nel caso in cui: o l’aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati i filtri HEPA, in quanto tali precauzioni consentono una elevatissima purificazione dell’aria, nonche’ in caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione della temperatura prima dell’accesso all’aeromobile e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 °C; o sia garantita la durata massima di utilizzo della mascherina chirurgica non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori; o siano disciplinate individualmente le salite e le discese dall’aeromobile e la collocazione al posto assegnato al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione; o sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check-in online o in aeroporto e comunque prima dell’imbarco, specifica autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi; o sia assunto l’impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilita’ dei contatti, di comunicare anche al vettore ed all’Autorita’ sanitaria territoriale competente l’insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dallo sbarco dall’aeromobile; o siano limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti nell’ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l’imbarco di bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell’aeromobile, garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare assembramenti nell’imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le fasi di movimentazione. (ad es. chiamata individuale dei passeggeri al momento dell’imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti in prossimita’ delle cappelliere); o gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc..) da collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell’imbarco, per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori nelle stesse cappelliere.
Nelle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri va utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria e in caso di trasporto tramite navetta bus, va evitato l’affollamento, prevedendo una riduzione del 50% della capienza massima prevista per gli automezzi e una durata della corsa comunque inferiore ai 15 minuti, garantendo il piu’ possibile l’areazione naturale del mezzo.
Vanno assicurate anche tramite segnaletica le procedure organizzative per ridurre i rischi di affollamento e mancato distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri dedicati alla riconsegna.
Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree ad essi riservate, questi ultimi predispongono specifici piani per assicurare il massimo distanziamento delle persone nell’ambito degli spazi interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare, nelle aree soggette a formazione di code sara’ implementata idonea segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a mantenere il distanziamento fisico;
i passeggeri sull’aeromobile dovranno indossare necessariamente una mascherina chirurgica, che andra’ sostituita ogni quattro ore in caso in cui sia ammessa la deroga al distanziamento interpersonale di un metro;
attivita’ di igienizzazione e sanificazione di terminal ed aeromobili, anche piu’ volte al giorno in base al traffico dell’aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e virale;
introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo che in partenza, secondo modalita’ da determinarsi di comune accordo tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura all’ingresso dei filtri di sicurezza o al terminal d’imbarco, per le partenze, ed alla discesa dall’aereo per gli arrivi in tutti gli aeroporti.
 
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
Trasporto marittimo di passeggeri
Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave che peraltro sono gia’ sostanzialmente previste nel protocollo condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede l’adozione delle sotto elencate misure:
evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina di comunita’, per la protezione del naso e della bocca. Vanno rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l’utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;
l’attivita’ di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalita’ e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avra’ luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l’attivita’ commerciale dell’unita’. Nei locali pubblici questa riguardera’ in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie o tavolini e potra’ essere effettuata con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti d’uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Le normali attivita’ di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalita’ appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l’uso di prodotti messi a disposizione dall’azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.);
le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa tramite il proprio personale o mediante display:
per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali;
per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco, prevedendo appositi percorsi dedicati;
per il TPL marittimo e’ necessario l’utilizzo di dispositivi di sicurezza come previsto anche per il trasporto pubblico locale di terra e sono previste le stesse possibilita’ di indici di riempimento con gli accorgimenti previsti per il trasporto pubblico locale.
Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di
imbarco/sbarco passeggeri
Negli ambiti portuali e’ richiesta particolare attenzione al fine di evitare una concentrazione di persone in quei luoghi soggetti a diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri. Sono indicate, a tal fine, le seguenti misure organizzative e di prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali in relazione al regime giuridico delle aree stesse:
1. Predisposizione di apposito piano di prevenzione e protezione, contenente l’analisi del rischio e le misure necessarie alla sua mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di emergenza da covid-19;
2. Corretta gestione delle infrastrutture portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di passeggeri avendo cura di:
a) informare l’utenza in merito ai rischi esistenti ed alle necessarie misure di prevenzione, quali il corretto utilizzo dei dispositivi individuali di protezione (mascherine, guanti), il distanziamento sociale, l’igiene delle mani. A tale scopo, puo’ costituire utile strumento oltre a cartellonistica plurilingue, anche la disponibilita’ di immagini “QR Code” associati a tali informazioni che consentono all’utente di visualizzare le stesse sul proprio smartphone o altro dispositivo simile;
b) promuovere la piu’ ampia diffusione di sistemi on-line di prenotazione e di acquisto dei biglietti, limitando al minimo le operazioni di bigliettazione in porto;
c) evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito attraverso il ricorso a forme di contingentamento e programmazione degli accessi, l’utilizzo di percorsi obbligati per l’ingresso e l’uscita;
d) far rispettare la distanza interpersonale di 1 (uno) metro tra le persone;
e) installare un adeguato numero di distributori di disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani;
f) programmare frequentemente un’appropriata sanificazione degli ambienti nei quali transitano i passeggeri e delle superfici esposte al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici;
g) rinforzare la presenza di personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell’utenza all’interno delle aree portuali/terminal crociere/stazioni marittime.
 
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO, METROPOLITANO,
TRANVIARIO, FILOVIARIO, FUNICOLARE, LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIARIO
DI INTERESSE DELLE REGIONI E DELLE P.A.
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
l’azienda procede all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MT in data 20 marzo 2020, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realta’ aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso;
i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina di comunita’, per la protezione del naso e della bocca;
la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati:
negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall’altra porta, ove possibile;
vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un’apertura differenziata delle porte;
nei vaporetti la separazione dei flussi sara’ attuata secondo le specificita’ delle unita’ di navigazione lagunari, costiere e lacuali;
dovranno essere contrassegnati con marker i posti che eventualmente non possono essere occupati. Per la gestione dell’affollamento del veicolo, l’azienda puo’ dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;
E’ consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. Il ricambio dell’aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l’apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale.
Tale coefficiente di riempimento e’ consentito anche in relazione
al ricambio dell’aria interna dei veicoli di superficie e dei treni
metropolitani, infatti la maggior parte degli impianti di
climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata
dall’esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata. Inoltre, per i tram di vecchia generazione e’ possibile l’apertura permanente dei finestrini. Pertanto, ove possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo.
Ferme restando le precedenti prescrizioni, potra’ essere aumentata la capacita’ di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS.
Le misure in parola sono naturalmente applicabili, in quanto compatibili, per le metropolitane.
nelle stazioni della metropolitana:
o prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l’individuazione delle banchine e dell’uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
o predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;
o prevedere l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilita’ di diffusione di messaggi sonori/vocali scritti;
applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro;
sospendere, previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilita’ territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo;
sospendere l’attivita’ di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
installare apparati, ove possibile, per l’acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu’ volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza;
adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;
per il TPL lagunare l’attivita’ di controlleria potra’ essere effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate.
 
SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO (FUNIVIE E SEGGIOVIE)
Fermo restando che la responsabilita’ individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di prevenzione, per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie e seggiovie, trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza:
A bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli:
obbligo di indossare una mascherina di comunita’ per la protezione del naso e della bocca;
disinfezione sistematica dei mezzi.
Sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi:
limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire il distanziamento di un metro.
Sono esclusi le persone che vivono nella stessa unita’ abitativa nonche’ tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, ( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, affinita’ o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). Nell’ eventuale fase di accertamento della violazione della prescrizione del distanziamento interpersonale potra’ essere autocertificata la sussistenza delle predette qualita’.
dalla predetta limitazione sono esclusi i nuclei familiari viaggianti nella stessa cabina in assenza di altri passeggeri;
distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di un metro nei mezzi;
areazione continua tramite apertura dei finestrini e delle boccole.
E’ consentita la deroga al distanziamento di un metro purche’ sia misurata la temperatura ai passeggeri prima dell’accesso e gli stessi rilascino autocertificazione al momento dell’acquisto dei biglietti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 nei 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi medesimi, e il mezzo sia costantemente areato tramite apertura dei finestrini e delle boccole, purche’ la durata della corsa sia inferiore a 15 minuti e comunque evitando affollamenti all’interno del mezzo.
Nelle stazioni:
Disposizione di tutti i percorsi nonche’ delle file d’attesa in modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di 1metro tra le persone, esclusi le persone che vivono nella stessa unita’ abitativa nonche’ tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili( si riportano alcuni esempi:
coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, affinita’ o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi ) Nell’ eventuale fase di accertamento della violazione della prescrizione del distanziamento interpersonale potra’ essere autocertificata la sussistenza delle predette qualita’.
disinfezione sistematica delle stazioni;
installazione di dispenser di facile accessibilita’ per consentire l’igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.
 
SETTORE FERROVIARIO DI INTERESSE NAZIONALE E A LIBERO MERCATO
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:
informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
misure di prevenzione adottate in conformita’ a quanto disposto dalle Autorita’ sanitarie;
notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l’accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.
Nelle principali stazioni:
gestione dell’accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l’incontro di flussi di utenti;
garanzia della massima accessibilita’ alle stazioni ed alle banchine, per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in deflusso;
interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
uso di mascherina, anche di comunita’, per la protezione del naso e della bocca, per chiunque si trovi all’interno della stazione ferroviaria per qualsiasi motivo;
previsione di percorsi a senso unico all’interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
attivita’ di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
installazione di dispenser di facile accessibilita’ per permettere l’igiene delle mani dei passeggeri;
regolamentazione dell’utilizzo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro;
limitazione dell’utilizzo delle sale di attesa e rispetto al loro interno delle regole di distanziamento;
ai gate, dove presenti, raccomandabili controlli della temperatura corporea;
nelle attivita’ commerciali:
o contingentamento delle presenze;
o mantenimento delle distanze interpersonali;
o separazione dei flussi di entrata/uscita;
o utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria;
o regolamentazione delle code di attesa;
o acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo
predefinito all’interno della stazione o
o ai margini del negozio senza necessita’ di accedervi.
A bordo treno:
distanziamento fisico di un metro a bordo con applicazione di marker sui sedili non utilizzabili;
posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo, ove cio’ sia possibile;
eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell’aria all’interno delle carrozze ferroviarie;
sanificazione sistematica dei treni;
potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro;
individuazione dei sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa;
i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina di comunita’, per la protezione del naso e della bocca.
Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):
distanziamento interpersonale di un metro a bordo assicurato anche attraverso un meccanismo di preventiva prenotazione;
adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti o conclamati casi di positivita’ al virus SARS-COV-2;
e’ possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalita’ semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al vagone bar. In particolare, il servizio e’ assicurato con la consegna “al posto” di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose, da parte di personale dotato di mascherina e guanti;
previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza dei treni ad Alta Velocita’ di ingressi dedicati per l’accesso ai treni AV e agli IC al fine di procedere alla misurazione della temperatura corporea da effettuarsi prima dell’accesso al treno. Nel caso in cui sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 C non sara’ consentita la salita a bordo treno.
sia garantito l’utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
siano disciplinate individualmente le salite e le discese dal treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potra’ essere cambiato nel corso del viaggio, al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione;
deve essere sempre esclusa la possibilita’ di utilizzazione dei sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilita’ del gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili contrapposti, dovra’ essere, comunque, nel corso del viaggio comunicato l’obbligo del rispetto di tale prescrizione;
l’aria a bordo venga rinnovata sia mediante l’impianto di climatizzazione sia mediante l’apertura delle porte esterne alle fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni, nonche’ nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura del Gestore, della temperatura in stazione prima dell’accesso al treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
dovranno essere limitati al massimo, se non strettamente necessari, gli spostamenti e i movimenti nell’ambito del treno.
E’ consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza, nei soli casi in cui:
siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto da contenere il capo del passeggero;
l’utilizzo di sedili attigui o contrapposti sia limitato esclusivamente all’occupazione da parte di passeggeri che siano congiunti e/o conviventi nella stessa unita’ abitativa, nonche’ alle persone che abbiano una stabile frequentazione personale che, pur non condividendo la stessa abitazione, non siano obbligate in altre circostanze(es. luoghi di lavoro) al rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Ferme restando le precedenti prescrizioni aggiuntive potra’ essere aumentata la capacita’ di riempimento con deroga al distanziamento di un metro, oltre ai casi previsti, esclusivamente nel caso in cui sia garantito a bordo treno un ricambio di aria almeno ogni 3 minuti e l’utilizzo di filtri altamente efficienti come quelli HEPA e la verticalizzazione del flusso dell’aria.
SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA
Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.
Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il piu’ possibile, piu’ di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza.
L’utilizzo della mascherina non e’ obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili;
Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o piu’ passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di piu’ di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine. E’ preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovra’ indossare dispositivi di protezione individuali.
I limiti precedentemente previsti non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unita’ abitativa, nonche’ tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, Nell’ eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potra’ essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualita’, :( si riportano alcuni esempi:
coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non
conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da
vincolo di parentela, di affinita’ o di coniugio, che condividono
abitualmente gli stessi luoghi
Le presenti disposizioni per quanto applicabili e comunque fino all’adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.
ALTRI SERVIZI
Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o
unita’ di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto utilizzato.
Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza, ferme restando le regole gia’ prevista circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio dell’aria etc, e’ possibile la deroga al distanziamento interpersonale di un metro purche’:
siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto da contenere il capo del passeggero;
l’utilizzo di sedili attigui sia limitato esclusivamente all’occupazione da parte di passeggeri che siano conviventi nella stessa unita’ abitativa, nonche’ tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, previa autodichiarazione della sussistenza del predetta qualita’ al momento dell’utilizzazione del mezzo di trasporto.( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinita’ o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi)
deve essere sempre esclusa la possibilita’ di utilizzazione dei sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilita’ del gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili contrapposti, dovra’ essere, comunque, nel corso del viaggio comunicato l’obbligo del rispetto di tale prescrizione; resta, comunque, ferma la possibilita’ di derogare a tale regola nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al punto precedente;
sia prevista la misurazione della temperatura per gli utenti prima della salita a bordo del veicolo;
non sia consentito viaggiare in piedi;
per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l’utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
ciascun passeggero rilasci, al momento dell’acquisto del biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta:
(i) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
(ii) non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
(iii) l’impegno a rinunciare al viaggio e a informare l’Autorita’ sanitaria competente nell’ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall’arrivo a destinazione de servizio utilizzato;
Siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi, evitando peraltro il piu’ possibile i movimenti all’interno del mezzo stesso.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
Articolo 2 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravita’ e da un livello di rischio alto
Articolo 3 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita’ e da un livello di rischio alto
Articolo 4 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ produttive industriali e commerciali
Articolo 5 - Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
Articolo 6 - Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
Articolo 8 - Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
Articolo 9 - Obblighi dei vettori e degli armatori
Articolo 10 - Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
Articolo 11 - Misure in materia di trasporto pubblico di linea
Articolo 12 - Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita’
Articolo 13 - Esecuzione e monitoraggio delle misure
Articolo 14 - Disposizioni finali
Allegato 1 - Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
Allegato 2 - Protocollo con le Comunita’ ebraiche italiane
Allegato 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
Allegato 4 - Protocollo con le Comunita’ ortodosse
Allegato 5 - Protocollo con le Comunita’ Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh
Allegato 6 - Protocollo con le Comunita’ Islamiche
Allegato 7 - Protocollo con la Comunita’ della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli ultimi giorni
Allegato 8 - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita’ organizzate di socialita’ e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19
Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle Attivita’ Economiche, Produttive e Ricreative
Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali
Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020
Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Allegato 15 - Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
Allegato 16 - LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO
Allegato 17 - Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera.
Allegato 18 - Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attivita’ nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21
Allegato 19 - Misure igienico-sanitarie
Allegato 20 - Spostamenti da e per l’estero
Allegato 21 - INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA
Allegato 22 - PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE
Allegato 23 - Commercio al dettaglio
Allegato 24 - Servizi per la persona
Allegato 25 - Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale

Sorry. No data so far.