Articolo Normativa

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3/11/2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Allegato 14

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

Allegato 14

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica  

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

Il 14 marzo 2020 e’ stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.
Stante la validita’ delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si e’ ritenuto necessario definire ulteriori misure.
Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell’ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attivita’ accessorie e di supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita’ di trasporto, si richiama l’attenzione sui seguenti adempimenti comuni:
prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalita’ definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanita’).
Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile e’ necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).
Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalita’ del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.
Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attivita’ che richiedono necessariamente tale modalita’.
Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.
Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalita’ di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potra’ contemplare l’interruzione del servizio.
Nel caso di attivita’ che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, e’ preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, saranno individuate dal Comitato per l’applicazione del Protocollo le modalita’ organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

ALLEGATO

SETTORE AEREO
Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a piu’ stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l’applicazione del Protocollo di cui in premessa.
Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci.

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo puo’ accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista e’ sprovvisto di DPI, purche’ non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovra’ essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalita’ che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non e’ consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.
Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove cio’ non sia possibile, sara’ necessario l’utilizzo di mascherine e guanti.
Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attivita’ lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, e’ comunque necessario l’uso delle mascherine.
Assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorita’ nella lavorazione delle merci.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE
In adesione a quanto previsto nell’Avviso comune siglato dalle
Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:
L’azienda procede all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realta’ aziendali.
Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
Sospensione, previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilita’ territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.
Sospendere l’attivita’ di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.

SETTORE FERROVIARIO
Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformita’ a quanto disposto dalle Autorita’ sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l’accesso delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.
Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all’area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacita’ organizzative ed ai flussi di traffico movimentati: o disponibilita’ per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani); o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative; o proseguimento delle attivita’ di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni. o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilita’ di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio; o disponibilita’ nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le disposizioni dell’OMS. Sino al 3 aprile p.v. e’ sospeso il servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.
In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorita’ sanitarie devono essere prontamente informate: all’esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all’opportunita’ di fermare il treno per procedere ad un intervento.
Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), e’ richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l’isolamento di passeggeri o di personale di bordo.
L’impresa ferroviaria procedera’ successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall’emergenza prima di rimetterlo nella disponibilita’ di esercizio.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora cio’ non fosse possibile, il personale dovra’ presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.
Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo sia presso le unita’ aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.
Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l’utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.
L’attivita’ di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalita’ e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avra’ luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano con dette operazioni. Nelle unita’ da passeggeri e nei locali pubblici questa riguardera’ in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potra’ essere effettuata con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti d’uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applichera’ secondo le modalita’ e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificita’ dei traffici. Le normali attivita’ di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalita’ appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l’uso di prodotti messi a disposizione dall’azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)
Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale:
per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;
per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;
per informare immediatamente le Autorita’ sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19;
per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all’affezione da Covid- 19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo all’affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell’unita’ interessata dall’emergenza prima di rimetterla nella disponibilita’ d’esercizio.
Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione dell’autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sara’ favorito l’utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l’autotrasporto e l’utenza in genere.
le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalita’ tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.
considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono sospese le attivita’ di registrazione e di consegna dei PASS per l’accesso a bordo della nave ai fini di security.
Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all’impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista.
Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM
11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell’ADSP e/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.
Servizi di trasporto non di linea
Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.
Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il piu’ possibile, piu’ di due passeggeri.
Il conducente dovra’ indossare dispositivi di protezione.  Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall’ Organizzazione mondiale della sanita’ (OMS) in relazione alle modalita’ di contagio del COVID-19

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
Articolo 2 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravita’ e da un livello di rischio alto
Articolo 3 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita’ e da un livello di rischio alto
Articolo 4 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ produttive industriali e commerciali
Articolo 5 - Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
Articolo 6 - Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
Articolo 8 - Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
Articolo 9 - Obblighi dei vettori e degli armatori
Articolo 10 - Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
Articolo 11 - Misure in materia di trasporto pubblico di linea
Articolo 12 - Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita’
Articolo 13 - Esecuzione e monitoraggio delle misure
Articolo 14 - Disposizioni finali
Allegato 1 - Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
Allegato 2 - Protocollo con le Comunita’ ebraiche italiane
Allegato 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
Allegato 4 - Protocollo con le Comunita’ ortodosse
Allegato 5 - Protocollo con le Comunita’ Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh
Allegato 6 - Protocollo con le Comunita’ Islamiche
Allegato 7 - Protocollo con la Comunita’ della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli ultimi giorni
Allegato 8 - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita’ organizzate di socialita’ e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19
Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle Attivita’ Economiche, Produttive e Ricreative
Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali
Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020
Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Allegato 15 - Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
Allegato 16 - LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO
Allegato 17 - Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera.
Allegato 18 - Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attivita’ nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21
Allegato 19 - Misure igienico-sanitarie
Allegato 20 - Spostamenti da e per l’estero
Allegato 21 - INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA
Allegato 22 - PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE
Allegato 23 - Commercio al dettaglio
Allegato 24 - Servizi per la persona
Allegato 25 - Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale

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