Articolo Normativa

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3/11/2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Articolo 8

Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero

Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero

1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:
a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all’abitazione o alla dimora dove sara’ svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 3;
b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).
2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e’ consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.
3. Nell’ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non e’ possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da parte dell’Autorita’ giudiziaria in ordine all’eventuale falsita’ della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), l’Autorita’ sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalita’ e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestivita’ all’Autorita’ sanitaria.
4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita’ previste dai commi da 1 a 3, e’ sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorita’ sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita’ la dichiarazione prevista dall’articolo 7, comma 1, integrata con l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con mezzo privato. L’Autorita’ sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
5. L’operatore di sanita’ pubblica e i servizi di sanita’ pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalita’ di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu’ possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanita’ pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e’ assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessita’ di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanita’ pubblica e’ stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonche’ degli altri eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosita’, le modalita’ di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessita’ di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonche’ di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita’ di sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanita’ pubblica;
2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario; h) l’operatore di sanita’ pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanita’ pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o piu’ Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 7, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco
A dell’allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorita’ sanitaria; e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
8. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o piu’ Paesi di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 7, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:
a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu’ Stati e territori di cui all’elenco C;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.


 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
Articolo 2 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravita’ e da un livello di rischio alto
Articolo 3 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita’ e da un livello di rischio alto
Articolo 4 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ produttive industriali e commerciali
Articolo 5 - Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
Articolo 6 - Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
Articolo 8 - Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
Articolo 9 - Obblighi dei vettori e degli armatori
Articolo 10 - Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
Articolo 11 - Misure in materia di trasporto pubblico di linea
Articolo 12 - Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita’
Articolo 13 - Esecuzione e monitoraggio delle misure
Articolo 14 - Disposizioni finali
Allegato 1 - Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
Allegato 2 - Protocollo con le Comunita’ ebraiche italiane
Allegato 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
Allegato 4 - Protocollo con le Comunita’ ortodosse
Allegato 5 - Protocollo con le Comunita’ Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh
Allegato 6 - Protocollo con le Comunita’ Islamiche
Allegato 7 - Protocollo con la Comunita’ della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli ultimi giorni
Allegato 8 - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita’ organizzate di socialita’ e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19
Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle Attivita’ Economiche, Produttive e Ricreative
Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali
Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020
Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Allegato 15 - Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
Allegato 16 - LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO
Allegato 17 - Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera.
Allegato 18 - Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attivita’ nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21
Allegato 19 - Misure igienico-sanitarie
Allegato 20 - Spostamenti da e per l’estero
Allegato 21 - INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA
Allegato 22 - PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE
Allegato 23 - Commercio al dettaglio
Allegato 24 - Servizi per la persona
Allegato 25 - Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale

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