Decreto Legge 28/10/2020 n. 137
Articolo 34
Disposizioni finanziarie
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18/12/2020, N. 176
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Titolo IV -
Disposizioni finali
(Disposizioni finanziarie)
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e' incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni
di euro per l'anno 2023.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 2 milioni di
euro per l'anno 2025.
3. Le minori entrate derivanti dal comma 7, lettera a), sono
valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In considerazione delle necessita' connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 la dotazione
finanziaria complessiva del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
ferma restando la finalita' di assicurare la gratuita' dell'accesso
alla procedura ivi prevista, puo' essere utilizzata anche per le
esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate,
relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998.
5. Gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-ter, 1-quater,
3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13- septies,
13-novies, 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bise 32-quatere dai commi 6,
10 e 11 del presente articolo sono coerenti con l'autorizzazione al
ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di
approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi
dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato 1
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
gli importi, per l'anno 2020, sono rideterminati come indicato
nell'Allegato 5 al presente decreto.
6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 610 milioni di euro per
l'anno 2021.
7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater,
2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-quinquies, 12-bis,
12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4,
13-septies, 13-novies, 13-duodecies, 13-terdecies, 13-quaterdecies,
13-quinquiesdecies, 13-septiesdecies, 13-duodevicies, 15, 15-bis, 16,
16-bis, 17, 17-bis, 19-quater, 19-decies, 19-undecies, 20, 21,
22-bis, 22-ter, 31-decies, 32, 32-bis, 32-quater e 33 e dai commi 1,
2, 3, 6, 10 e 11 del presente articolo, determinati complessivamente
in 19.021,356 milioni di euro per l'anno 2020,7.910,977 milioni di
euro per l'anno 2021,161,6 milioni di euro per l'anno 2022,50 milioni
di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per
l'anno 2021, in 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni
di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in
23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da
parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme
trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
c) quanto a 3.390 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui
all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,e di
cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126;
d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito,con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,del 30 aprile
2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello
stesso decreto ministeriale, come successivamente rideterminato, e'
ridotto di pari importo;
i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 93,3 milioni di
euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23
milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189;
n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307;
o) quanto a 30,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini
di indebitamento netto e fabbisogno, a 69,331 milioni di euro per
l'anno 2020,8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni
di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli
5,9-quinquies, 12, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater,
13-quinquies, 13-septies, 13-novies, 19-undecies, 22, 32 e 32-bis e
dalla lettera a)del presente comma;
q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
r) quanto a 5.260 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;
t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 9 novembre 2020, non sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per
detto importo definitivamente all'erario;
u) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative
all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;
v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67;
z) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
aa) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei
residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
bb) quanto a 157 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei
residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
cc) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli
effetti dell'articolo 13-duodecies;
dd) quanto a 24.615.384 euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di
cui all'articolo 32-bis, comma 4, lettera b);
ee) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di
cui all'articolo 31-decies, comma 1, lettera a);
ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di
cassa, mediante corrispondente riduzione della missione «Fondi da
ripartire», programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 5.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto, al fine di assicurare
il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al
ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei
deputati e dal Senato della Repubblica con le relative risoluzioni e,
ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
10. Il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle
partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, e' incrementato di 90
milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di accelerare nel 2020
l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime
risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui e' affidato il
servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative
sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente
Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni
effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita,
secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
11. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli
articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis, e 229, commi 2-bis e
4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli
85, comma 1, 88, comma 2, e 89, comma 4, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per
l'anno 2020 e' consentita la conservazione in conto residui per il
relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per
tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9, primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' da intendersi
riferita all'anno 2021.
12. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai
sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche
quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse di
cui al comma 8 del citato articolo 265, secondo i rispettivi
ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli
atti presupposti all'impegno delle risorse. Per gli interventi di
conto capitale non si applica quanto disposto dall'articolo 265,
comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4-quater,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della
legge n. 196 del 2009.
13. Le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di
tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei
provvedimenti indicati al comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono impegnate per la necessaria
regolarizzazione.
14. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 12 e
13 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese
quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di
spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al
comma 12. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta
applicazione del presente comma.
15. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e'
effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa.
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Articolo 16 - Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura
Articolo 17 - Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Articolo 18 - Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
Articolo 19 - Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
Articolo 20 - Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria
Articolo 21 - Misure per la didattica digitale integrata
Articolo 22 - Scuole e misure per la famiglia
Articolo 23 - Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da CIVID-19
Articolo 24 - Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 25 - Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo
Articolo 26 - Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica
Articolo 27 - Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario
Articolo 28 - Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà
Articolo 29 - Durata straordinaria dei permessi premio
Articolo 30 - Disposizioni in materia di detenzione domiciliare
Articolo 31 - Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia
Articolo 32 - Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 33 - Fondo anticipazione di liquidità
Articolo 34 - Disposizioni finanziarie
Articolo 35 - Entrata in vigore
Allegato 1 -
Tabella 1 -