Decreto Legge 28/10/2020 n. 137
Articolo 30
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare
Titolo III -
Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti
(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)
1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1
della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2021, la pena
detentiva e' eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato
o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e
accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se
costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;
rispetto ai delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il
compimento di atti di violenza, nonche' ai delitti di cui agli
articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso previste, anche nel caso in
cui i condannati abbiano gia' espiato la parte di pena relativa ai
predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal
giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura
penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi
degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza
particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le
infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18,
19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230;
e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in
vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai
sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui
all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in
funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. (1)
2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che
dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che
ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui
pena da eseguire non e' superiore a sei mesi e' applicata la
procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti
tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato
deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua
da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.
5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo
della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato
entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto e periodicamente aggiornato e' individuato il numero dei
mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere
disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione
della pena con le modalita' stabilite dal presente articolo, tenuto
conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorita'
competenti. L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei
condannati per i quali e' necessario attivare gli strumenti di
controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti
che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la
pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale e'
imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.
6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma
1, la direzione dell'istituto penitenziario puo' omettere la
relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre
2010, n. 199. La direzione e' in ogni caso tenuta ad attestare che la
pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se
costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le
preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito
l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo,
nonche' a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneita' del
domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o,
se il condannato e' sottoposto ad un programma di recupero o intende
sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
7. Per il condannato minorenne nei cui confronti e' disposta
l'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1,
l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in
relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa
dell'istituto penitenziario, provvedera', entro trenta giorni dalla
ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in
esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalita'
indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.
121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.
8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della
legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai
detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura
entro la scadenza del termine indicato nel comma 1.
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(1) Comma modificato dall'art. 2, DL 30/1/2021, n. 7.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittiveArticolo 2 - Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295
Articolo 3 - Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
Articolo 4 - Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa
Articolo 5 - Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura
Articolo 6 - Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali
Articolo 7 - Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura
Articolo 8 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
Articolo 9 - Cancellazione della seconda rata IMU
Articolo 10 - Proroga del termine per la presentazione del modello 770
Articolo 11 - Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica
Articolo 12 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Articolo 13 - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Articolo 14 - Nuove misure in materia di Reddito di emergenza
Articolo 15 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
Articolo 16 - Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura
Articolo 17 - Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Articolo 18 - Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
Articolo 19 - Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
Articolo 20 - Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria
Articolo 21 - Misure per la didattica digitale integrata
Articolo 22 - Scuole e misure per la famiglia
Articolo 23 - Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da CIVID-19
Articolo 24 - Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 25 - Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo
Articolo 26 - Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica
Articolo 27 - Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario
Articolo 28 - Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà
Articolo 29 - Durata straordinaria dei permessi premio
Articolo 30 - Disposizioni in materia di detenzione domiciliare
Articolo 31 - Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia
Articolo 32 - Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 33 - Fondo anticipazione di liquidità
Articolo 34 - Disposizioni finanziarie
Articolo 35 - Entrata in vigore
Allegato 1 -
Tabella 1 -