Articolo Normativa

Decreto legislativo 3/9/2020 n. 116

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Articolo 2

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti.

1. Dopo l'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
«Art. 198-bis (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti). - 1. Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale e' sottoposto a verifica di assoggettabilita' a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ed e' approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
2. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del presente decreto. 3. Il Programma nazionale contiene: a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantita', e fonte; b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione; c) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi stessi; d) l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra Regioni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimita', anche relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento con quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f); e) lo stato di attuazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l'individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi; f) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantita' complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalita' di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale; g) l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'economia circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo; h) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economica circolare; i) il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, definito d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'istruttoria presentata da ciascuna Regione e Provincia autonoma.
4. Il Programma nazionale puo', inoltre, contenere: a) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti; b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarieta' tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze. 5. In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e' approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.».
2. L'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' cosi' modificato: a) al comma 1, le parole «Per l'approvazione dei piani regionali» sono sostituite dalle seguenti: «L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e»; le parole «i medesimi uffici» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici competenti»; b) al comma 3:
1. alla lettera a), prima della parola «tipo» sono inserite le seguenti: «l'indicazione del»;
2. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantita' importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica;»;
3. alla lettera e) prima della parola «politiche» sono inserite le seguenti: «l'indicazione delle»;
4. la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali piu' meritevoli, un sistema di premialita' tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente;»;
5. la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;»;
6. alla lettera r), alla fine del primo periodo dopo le parole «ulteriori misure adeguate» sono inserite le seguenti: «anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione e nel consumo»;
7. alla lettera r), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:
«r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato; r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi.»; c) al comma 8, le parole «il 12 dicembre 2013.» sono sostituite dalle seguenti: «18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis, a meno che non siano gia' conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma 10.»; d) al comma 10, le parole «, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente,» e le parole «, nonche' alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformita' alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente» sono soppresse; e) al comma 11:
1. dopo la parola «mare» sono aggiunte le seguenti:
«esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani,»;
2. le parole «dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di altri piani regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti»;
3. dopo le parole «Commissione europea» sono aggiunte le seguenti: «e comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi che diano evidenza dell'attuazione delle misure previste dai piani»; f) al comma 12, dopo le parole «e dei» sono aggiunte le seguenti «piani e»; g) al comma 12-bis:
1. dopo la parola «informazioni» sono aggiunte le seguenti: «da comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale ISPRA avra' accesso per i dati di competenza.»;
2. dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) per ogni impianto di recupero di materia autorizzato con i criteri di cui all'articolo 184-ter, ubicazione, proprieta', capacita' nominale autorizzata, quantita' di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia recuperata.».
3. L'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' cosi' modificato: a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero. 6-ter. Alla disposizione di cui al comma 6-bis si puo' derogare nel caso di raccolta congiunta di piu' materiali purche' cio' sia economicamente sostenibile e non pregiudichi la possibilita' che siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualita' comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta differenziata delle singole frazioni.
6-quater. La raccolta differenziata e' effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonche' per i tessili entro il 1° gennaio 2022; per i rifiuti organici; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili.
6-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, previa consultazione con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualita', di quanto residua dalle attivita' di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonche' garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.»; b) al comma 3-quater le parole «ed assimilati» sono soppresse. 4. Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Regole per il calcolo degli obiettivi). - 1. Gli obiettivi di cui all'articolo 181 sono calcolati tramite: a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile; b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento; c) il peso dei rifiuti urbani riciclati calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualita', sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani riciclati e' misurato all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio.
3. In deroga al comma 1, il peso dei rifiuti urbani riciclati puo' essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a condizione che: a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati; b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni, precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.
4. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4, lettere c), d) ed e), siano stati conseguiti, l'ISPRA tiene conto delle seguenti disposizioni: a) la quantita' di rifiuti urbani biodegradabili raccolti in modo differenziato in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anaerobico e' computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga resa di contenuto riciclato rispetto all'apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso e' computato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento dell'ambiente; b) le quantita' di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere rifiuti prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento possono essere computati come riciclati a condizione che tali materiali siano destinati all'ottenimento di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. I materiali di cui e' cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, o da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio; c) e' possibile tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli riciclati soddisfino i criteri di qualita' stabiliti con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019; d) e' possibile computare, ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) i rifiuti raccolti ed inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento; e) e' possibile computare i rifiuti esportati fuori dell'Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio soltanto se gli obblighi di cui all'articolo 188-bis sono soddisfatti e se, in conformita' del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore puo' provare che la spedizione di rifiuti e' conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione.». 4-bis. Al comma 6 dell'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4 dell'articolo 178-ter e al presente articolo».
5. L'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' cosi' modificato: a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis, procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni regionali e provinciali il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi.»; b) al comma 12, le parole «sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis»; c) al comma 17, ultimo periodo, le parole «Capitolo 7082» sono sostituite dalle seguenti: «Capitolo 7083 (spesa corrente funzionamento registro)».
6. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
«Art. 214-ter (Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata). - 1. L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, mediante segnalazione certificata di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantita' massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.».

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Articolo 1 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali
Articolo 2 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti.
Articolo 3 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II - Gestione degli imballaggi
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Articolo 5 - Modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente 8 aprile 2008 - Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
Articolo 6 - Disposizioni finali
Articolo 7 - Abrogazioni e modifiche
Articolo 8 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Allegati
Articolo 9 - Clausola di invarianza finanziaria

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