Articolo Normativa

Decreto Legge 17/3/2020 n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 78

Misure in favore del settore agricolo e della pesca

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24/4/2020, N. 27
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Titolo V - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Misure in favore del settore agricolo e della pesca

1. In relazione all’aggravamento della situazione di crisi determinata dall’emergenza da COVID-19, all’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Per l’anno 2020, l’anticipazione di cui al presente articolo e’ concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell’anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell’anticipazione».
1-bis. Gli aiuti connessi all’anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalla sezione 3.1., Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, punto 23, della comunicazione della Commissione europea « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono eseguiti al momento della quantificazione dell’aiuto.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa informativa alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.
1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata
dall’emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidità alle
aziende agricole, per l’anno 2020, qualora per l’erogazione di aiuti,
benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia
prevista l’erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le
amministrazioni competenti possono rinviare l’esecuzione degli
adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento dell’erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo e’ sottoposto a clausola risolutiva.
1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell’erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:
a) comma 7 dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell’insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell’articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti
dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e’ istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonche’ per la sospensione dell’attività economica delle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell’emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 ne’ indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.
2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione e’ determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis. L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e’ incaricato della vigilanza e dell’irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento delle medesime violazioni l’Ispettorato provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanzia mento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.
2-quinquies. All’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e alle imprese agricole »;
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« e delle imprese agricole ».
2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e’ prevista l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all’articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale.
2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.
2-octies. L’effettuazione e l’esito della visita medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro e’ tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.
2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non e’ tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.
2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da 2-sexies a 2-novies si provvede con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-undecies. All’articolo 83, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « fondi europei » sono inserite le seguenti: « o statali ».
2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l’individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonche’ mediante l’annotazione in appositi registri.
2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonche’ le modalità di registrazione della costituzione e dell’estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i prodotti per i quali vige l’obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale l’annotazione e’ assolta con la registrazione nei predetti registri.
2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma 2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all’articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l’emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e’ incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l’emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati.
3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e’ autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro quale incremento dell’indennità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed
agroindustriali, le regioni e le province autonome agevolano l’uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione
del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l’uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le regioni e le province autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui devono attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell’impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e’ tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all’autorità sanitaria competente che, effettuate le necessarie verifiche documentali, procede all’accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni
lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l’autorizzazione dell’autorità sanitaria competente, per la durata dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, e’ altresi’ consentito, ai soggetti di cui all’articolo 2135 del codice civile, l’utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonche’ l’utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all’articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016.
3-quater. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell’attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l’obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgere a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.
3-quinquies. All’articolo 83, comma 3, lettera e), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole:
« i provvedimenti, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli di erogazione, ».
3-sexies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, e’ prorogata al 31 dicembre 2020.
3-septies. Ai fini del contenimento del virus COVID-19, sono disposti, d’intesa con le regioni, i comuni interessati e le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.
3-octies. Il bando per l’accesso agli incentivi di cui all’articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati all’anno 2020 dall’articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e’ pubblicato entro il 30 settembre 2020.
3-novies. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell’autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei gruppi d’azione locale nel settore della pesca (FLAG).
4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell’articolo 126.
4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero e’ autorizzato all’apertura di un’apposita contabilità speciale.
4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui di cui al comma 4-bis.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis.
4-sexies. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all’articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell’impresa, ivi comprese le spese istruttorie.
4-septies. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all’Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa e’ consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell’interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS, alle amministrazioni pubbliche locali, alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.
4-octies. La sospensione di cui all’articolo 103 del presente decreto si applica altresi’ per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, relativi ai corsi di formazione e agli esami finali necessari per il loro rinnovo che non siano stati eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-novies. Al fine di contrastare gli effetti dell’emergenza da COVID-19 e di garantire maggiormente la sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2016.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 -
Articolo 2 - Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute
Articolo 2 bis - Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitari
Articolo 2 ter - Misure urgenti per l’accesso al Servizio sanitario nazionale
Articolo 2 quater - Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
Articolo 2 quinquies - Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
Articolo 2 sexies - Incremento delle ore dell’assistenza specialistica ambulatoriale
Articolo 2 septies - Disposizioni urgenti in materia di volontariato
Articolo 3 - Potenziamento delle reti di assistenza territoriale
Articolo 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee
Articolo 4 bis - Unità speciali di continuità assistenziale
Articolo 4 ter - Assistenza ad alunni e a persone con disabilità
Articolo 5 - Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici
Articolo 5 bis - Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
Articolo 5 ter - Disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia
Articolo 5 quater - Misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici
Articolo 5 quinquies - Disposizioni per l’acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria
Articolo 5 sexies - Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario
Articolo 6 - Requisizioni in uso o in proprietà
Articolo 7 - Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari
Articolo 8 - Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari
Articolo 9 - Potenziamento delle strutture della Sanità militare
Articolo 10 - Potenziamento risorse umane dell’INAIL
Articolo 11 - Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità
Articolo 12 - Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario
Articolo 13 - Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
Articolo 14 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 15 - Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
Articolo 16 - Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
Articolo 17 -
Articolo 17 bis - Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
Articolo 17 ter - Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie
Articolo 17 quater - Proroga di validità della tessera sanitaria
Articolo 18 - Rifinanziamento fondi
Articolo 18 bis - Finanziamento delle case rifugio
Articolo 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
Articolo 19 bis - Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine
Articolo 20 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
Articolo 21 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
Articolo 22 - Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga
Articolo 22 bis - Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari
Articolo 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19
Articolo 24 - Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 25 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonche’ bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19
Articolo 26 - Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
Articolo 27 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Articolo 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
Articolo 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Articolo 30 - Indennità lavoratori del settore agricolo
Articolo 31 - Incumulabilità tra indennità
Articolo 32 - Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020
Articolo 33 - Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
Articolo 34 - Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale
Articolo 35 - Disposizioni in materia di terzo settore
Articolo 35 bis - Disposizioni in materia di volontari della protezione civile
Articolo 36 - Disposizioni in materia di patronati
Articolo 37 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria
Articolo 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo
Articolo 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile
Articolo 40 - Sospensione delle misure di condizionalità per l’attribuzione di alcune prestazioni
Articolo 41 - Sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione
Articolo 42 - Disposizioni INAIL
Articolo 43 - Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari
Articolo 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
Articolo 44 bis - Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020
Articolo 45 - Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico
Articolo 46 - Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
Articolo 47 - Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare
Articolo 48 - Prestazioni individuali domiciliari
Articolo 49 - Fondo centrale di garanzia PMI
Articolo 49 bis - Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020
Articolo 50 - Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR
Articolo 51 - Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all’art.112 del TUB
Articolo 52 - Attuazione dell’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)
Articolo 53 - Misure per il credito all’esportazione
Articolo 54 - Attuazione del Fondo solidarietà mutui « prima casa », cd. « Fondo Gasparrini »
Articolo 54 bis - Fondo Simest
Articolo 54 ter - Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa
Articolo 54 quater - Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura
Articolo 55 - Misure di sostegno finanziario alle imprese
Articolo 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19
Articolo 57 - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia
Articolo 58 - Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81
Articolo 59 - Disposizioni a supporto dell’acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19
Articolo 60 - Rimessione in termini per i versamenti
Articolo 61 - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
Articolo 61 bis - Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020
Articolo 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
Articolo 62 bis - Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato
Articolo 63 - Premio ai lavoratori dipendenti
Articolo 64 - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Articolo 65 - Credito d’imposta per botteghe e negozi
Articolo 66 - Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 67 - Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori
Articolo 68 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
Articolo 69 - Proroga versamenti nel settore dei giochi
Articolo 70 - Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
Articolo 71 - Menzione per la rinuncia alle sospensioni
Articolo 71 bis - Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale
Articolo 72 - Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà
Articolo 72 bis - Sospensione dei pagamenti delle utenze
Articolo 72 ter - Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati
Articolo 72 quater - Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell’emergenza da COVID-19
Articolo 73 - Semplificazioni in materia di organi collegiali
Articolo 73 bis - Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 74 - Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno
Articolo 74 bis - Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso
Articolo 74 ter - Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze armate
Articolo 75 - Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese
Articolo 76 - Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19.
Articolo 77 - Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici
Articolo 78 - Misure in favore del settore agricolo e della pesca
Articolo 79 - Misure urgenti per il trasporto aereo
Articolo 80 - Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo
Articolo 81 - Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell’anno 2020
Articolo 82 - Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche
Articolo 83 - Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare
Articolo 84 - Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa
Articolo 85 - Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile
Articolo 86 - Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19
Articolo 86 bis - Disposizioni in materia di immigrazione
Articolo 87 - Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali
Articolo 87 bis - Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico
Articolo 88 - Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
Articolo 88 bis - Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici
Articolo 89 - Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo
Articolo 90 - Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura
Articolo 90 bis - Carta della famiglia
Articolo 91 - Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici
Articolo 92 - Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonche’ di circolazione di veicoli
Articolo 93 - Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
Articolo 94 - Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo
Articolo 94 bis - Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019
Articolo 95 - Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo
Articolo 96 - Indennità collaboratori sportivi
Articolo 97 - Aumento anticipazioni FSC
Articolo 98 - Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa
Articolo 99 - Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 100 - Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
Articolo 101 - Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
Articolo 102 - Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
Articolo 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
Articolo 103 bis - Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci
Articolo 104 - Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
Articolo 105 - Ulteriori misure per il settore agricolo
Articolo 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti
Articolo 107 - Differimento di termini amministrativo-contabili
Articolo 107 bis - Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali
Articolo 108 - Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale
Articolo 109 - Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19
Articolo 110 - Rinvio questionari Sose
Articolo 111 - Sospensione quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario
Articolo 112 - Sospensione quota capitale mutui enti locali
Articolo 113 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti
Articolo 113 bis - Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale
Articolo 114 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni
Articolo 115 - Straordinario polizia locale
Articolo 116 - Termini riorganizzazione Ministeri
Articolo 117 - Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Articolo 118 - Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali
Articolo 119 - Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio
Articolo 120 - Piattaforme per la didattica a distanza
Articolo 121 - Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari
Articolo 121 bis - Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall’emergenza
Articolo 121 ter - Conservazione della validità dell’anno scolastico 2019/2020
Articolo 122 - Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19
Articolo 123 - Disposizioni in materia di detenzione domiciliare
Articolo 124 - Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà
Articolo 125 - Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni
Articolo 125 bis - Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico
Articolo 125 ter - Clausola di salvaguardia
Articolo 126 - Disposizioni finanziarie
Articolo 127 - Entrata in vigore
Allegato -
Tabella A -
Tabella B -

Sorry. No data so far.