Articolo Normativa

Decreto Legge 25/3/2020 n. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 3

Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22/5/2020, N. 35
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Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
[ 2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.] (2)
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente. (1)
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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 22/5/2020, n. 35.
(2) Comma abrogato dall'art.18, DL 16/7/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
Articolo 2 - Attuazione delle misure di contenimento
Articolo 3 - Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale
Articolo 4 - Sanzioni e controlli
Articolo 5 - Disposizioni finali
Articolo 6 - Entrata in vigore

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