Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/3/2020
Articolo 2
Disposizioni finali
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonche' a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, gia' fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionaleArticolo 2 - Disposizioni finali
Allegato 1 -