Articolo Normativa

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/11/2019

Revisione della rete stradale relativa alla Regione Piemonte

Articolo 1

1. La tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale relativa alla Regione Piemonte allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e' sostituita da quella di cui all'allegato A al presente decreto.
2. La tabella di individuazione della rete stradale d'interesse regionale relativa alla Regione Piemonte, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001 e' sostituita da quella di cui all'allegato B al presente decreto.
3. Le integrazioni alla tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, di cui al comma 1 e le integrazioni alla tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, di cui al comma 2, sono evidenziate nelle tabelle 1.a e 1.b; allegate al presente decreto.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, restano di proprieta' dei comuni i tratti delle strade aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.
5. Eventuali rettifiche ai dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto possono essere apportate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000. A completamento delle operazioni di consegna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, a seguito della trasmissione da parte dell'Anas S.p.a. dei relativi verbali unitamente alle tabelle aggiornate, alla ricognizione delle rettifiche eventualmente resesi necessarie e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla ripubblicazione delle tabelle.

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Allegato -

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