Articolo Normativa

Decreto Legge 30/12/2019 n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Articolo 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28/2/2020, N. 8
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Capo I - Proroghe

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
1-bis. All’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
1-ter. All’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: «Per il triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2020-2022» e, al secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
1-quater. All’articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2020» e le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».
2. All’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
5. All’articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per l’assunzione di personale dell’amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.
5-ter. Il Ministero della salute è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all’obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare all’aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare all’aliquota dei dirigenti non sanitari, nonchè cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all’area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 13 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’area III. Per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l’anno 2020 e di euro 4.480.000 annui a decorrere dall’anno 2021. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l’incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell’organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l’utilizzazione delle procedure di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All’articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». La percentuale di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo’ essere elevata dall’8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione. La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo’ essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista.
7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all’articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonchè ai dirigenti sanitari di cui all’articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell’incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all’esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell’incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l’obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all’articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
b) previsione che i dati di cui all’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione all’amministrazione di appartenenza;
c) individuazione, anche in deroga all’obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti dell’amministrazione dell’interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell’amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3 3, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all’ordine e sicurezza pubblica, nonchè in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna.
7-bis. Al fine di garantire l’immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui alla lettera c) del comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi indicate possono individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7.
7-ter. Non è comunque consentita l’indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.
7-quater. Gli obblighi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall’articolo 144 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo.
7-quinquies. All’articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».
7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 7-quinquies, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. All’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati adoperare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
8-bis. All’articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: «sulla base del contratto annotato nell’archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell’articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalità di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo» e le parole: «del contratto di locazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del contratto»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre dell’anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati necessari all’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità di cui al comma 3-quater del presente articolo, al sistema informativo di cui all’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell’Agenzia delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell’attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell’articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3-quater. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l’Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative per l’acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine.
3-quinquies. Dall’attuazione del comma 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
8-ter. Il termine di cui all’articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è differito al 30 giugno 2020, per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all’amministrazione.
9. All’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole «per un periodo di tre anni e» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata pari a quella dell’affidamento del servizio postale universale». L’applicazione della presente norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
9-bis. All’articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2021»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020».
10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, è prorogata fino al 31 dicembre 2020 la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 316.800 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
10-bis. Il termine stabilito dall’articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è differito al 2 giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane.
10-ter. Le proposte di cui al comma 10-bis, corredate della relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valore militare, istituita dall’articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.
10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10-quinquies. All’attuazione dei commi 10-bis e 10-ter il Ministero della difesa provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Al comma 9 dell’articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l’anno 2020 la richiesta di cui al primo periodo puo’ essere presentata fino al 30 settembre»;
b) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo».
10-septies. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all’articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10-octies. A decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l’accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34-bis, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.
10-novies. L’articolo 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Disposizioni in materia di personale). - 1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 24. L’elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni formano e gestiscono l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.
3. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d’intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati».
10-decies. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell’articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-novies del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-undecies. Dopo il comma 147 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:
«147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonchè del personale delle scuole e degli asili comunali».
10-duodecies. All’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Con decreto del Ministro dell’istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione».
10-terdecies. All’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «bandito nell’anno 2016» sono soppresse.
10-quaterdecies. All’articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
10-quinquiesdecies. Nelle more della revisione organica della normativa di cui all’articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all’editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.
10-sexiesdecies. Per la realizzazione dello screening oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi del comma 453 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 454 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
10-septiesdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-sexiesdecies, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (1)

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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 28/2/2020, n. 8.

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Articolo 4 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria
Articolo 4 bis - Disposizioni in materia di cartolarizzazioni
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Articolo 6 bis - Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159
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Articolo 8 - Proroga di termini in materia di giustizia
Articolo 8 bis - Proroga di termini in materia di magistratura onoraria
Articolo 9 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
Articolo 10 - Proroga di termini in materia di agricoltura
Articolo 10 bis - Differimento dell’entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione
Articolo 11 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Articolo 11 bis - Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale
Articolo 11 ter - Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili
Articolo 11 quater - Proroga di misure di sostegno del reddito
Articolo 11 quinquies - Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma
Articolo 12 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico
Articolo 13 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 14 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degliaffari esteri e della cooperazione internazionale
Articolo 15 - Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
Articolo 15 bis - Proroga in materia di sport
Articolo 15 ter - Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013
Articolo 16 - Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione Siciliana
Articolo 16 bis - Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna
Articolo 16 ter - Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali
Articolo 17 - Personale delle Province e delle città metropolitane
Articolo 17 bis - Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale
Articolo 18 - Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalita’ nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni
Articolo 18 bis - Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Articolo 18 ter - Interpretazione autentica dell’articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 18 quater - Modifica all’articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
Articolo 19 - Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia
Articolo 19 bis - Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell’Arma dei carabinieri
Articolo 19 ter - Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate
Articolo 21 - Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia
Articolo 21 bis - Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione
Articolo 22 - Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa
Articolo 22 bis - Modifica all’articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48
Articolo 23 - Adeguamento della struttura della Corte dei conti
Articolo 24 - Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Articolo 25 - Disposizioni di competenza del Ministero della salute
Articolo 25 bis - Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell’Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma
Articolo 25 ter - Valutazione scientifica dell’impatto ambientale dei farmaci veterinari
Articolo 25 quater - Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per l’attività ispettiva e di programmazione sanitaria
Articolo 25 quinquies - Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili dall’INAIL nell’ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare
Articolo 25 sexies - Screening nazionale gratuito per l’eliminazione del virus HCV
Articolo 26 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018
Articolo 26 bis - Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143
Articolo 27 - Sicurezza nazionale cibernetica
Articolo 27 bis - Disposizioni in materia di organizzazione dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Articolo 28 - Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Articolo 30 - Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno
Articolo 31 - Contributo regione Sardegna
Articolo 31 bis - Modifiche all’articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all’articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26
Articolo 32 - Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute
Articolo 33 - Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la citta' di Genova e altre disposizioni in materia portuale
Articolo 33 bis - Monopattini elettrici
Articolo 34 - Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative
Articolo 34 bis - Cold ironing
Articolo 35 - Disposizioni in materia di concessioni autostradali
Articolo 36 - Informatizzazione INAIL
Articolo 37 - Apertura del conto in tesoreria per RFI
Articolo 38 - Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale
Articolo 38 bis - Disposizioni in materia di finanza locale
Articolo 39 - Misure organizzative urgenti per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria
Articolo 39 bis - Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Articolo 39 ter - Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali
Articolo 39 quater - Disavanzo degli enti locali
Articolo 40 - Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.
Articolo 40 bis - Potenziamento delle Agenzie fiscali
Articolo 41 - Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare
Articolo 42 - Agenda digitale
Articolo 42 bis - Autoconsumo da fonti rinnovabili
Articolo 43 - Disposizioni finanziarie
Articolo 44 - Entrata in vigore

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