Articolo Normativa

Decreto Ministero dell'interno 31/12/2019

Approvazione della modalita' di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza


Preambolo

IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visto il comma 51, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019), che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.»;

Visto il successivo comma 52 del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce: «Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale puo' inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita' e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.»;

Rilevata la necessita' di acquisire dagli enti locali interessati i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate, al fine di determinare, con successivo provvedimento, l'entita' del contributo da assegnare, in applicazione dei criteri di priorita' e, eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 53 e 54 del citato art. 1;

Ritenuto che per «enti locali», ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2020;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di una modalita' di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

 

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Enti locali destinatari del contributo
Articolo 2 - Modalita' di certificazione
Articolo 3 - Termini di trasmissione
Articolo 4 - Istruzioni e specifiche

Sorry. No data so far.