Articolo Normativa

Legge 27/12/2019 n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Articolo 1

SEZIONE I - MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono indicati nell’allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita’ preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. All’articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « non inferiori a 400 milioni di euro per l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiori a 1.221 milioni di euro per l’anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l’anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l’anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l’anno 2024 e a 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 ».
3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
« 2. L’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ ridotta di 1,5 punti percentuali per l’anno 2019, di 3 punti percentuali per l’anno 2020 e di 1 punto percentuale per l’anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi. L’aliquota ordinaria dell’IVA e’ ridotta di 2,2 punti percentuali per l’anno 2019 e di 2,9 punti percentuali per l’anno 2020 ed e’ incrementata di 1,5 punti percentuali per l’anno 2022 e per ciascuno degli anni successivi ».
4. L’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e’ sostituito dal seguente:
« Art. 3. - (Deducibilita’ dell’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali) - 1. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e’ deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento ».
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
6. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « al 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti:
« al 10 per cento ».
7. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un fondo denominato « Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti », con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l’anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell’ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
8. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2020, e’ riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
9. All’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023 » sono soppresse. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente.
10. All’articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 ». All’articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati. All’articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « l’esonero contributivo di cui all’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 » sono sostituite dalle seguenti: « l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».
11. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 714 e’ abrogato; b) il comma 715 e’ sostituito dal seguente:
« 715. Al fine di ottenere l’esonero di cui al comma 706, dal 1°
gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalita’ e i controlli previsti per l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L’Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in modalita’ telematica, dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita’ di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
12. La liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NASpI, di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita’ lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di attuazione del presente comma, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l’esenzione della NASpI anticipata in un’unica soluzione nonche’ ad attestare all’Istituto erogatore l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato.
13. All’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche’ nelle ipotesi di cui al comma 29 »;
b) al comma 29, dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:
« b-bis) a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a
termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attivita’ stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative entro il 31 dicembre 2019 »;
c) al comma 29, dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:
« d-bis) ai lavoratori di cui all’articolo 29, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ».
14. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l’anno 2020, di 880 milioni di euro per l’anno 2021, di 934 milioni di euro per l’anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l’anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l’anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l’anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
15. Il fondo di cui al comma 14 e’ finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all’economia circolare, alla decarbonizzazione dell’economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilita’ ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilita’ e che tengano conto degli impatti sociali.
16. Per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, ivi compresi le attivita’ di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici, nonche’ il materiale rotabile, e’ autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, di 80 milioni di euro per l’anno 2021, di 150 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023, di 124 milioni di euro per l’anno 2024 e di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.
17. All’articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: « 1. Al fine di incrementare la sicurezza nella citta’ di Matera ed in generale nelle citta’ metropolitane del Paese, e’ autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di vehicle ramming-attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) »;
b) al comma 2, dopo la parola: « 2019 »
sono inserite le seguenti: « nonche’ di 2 milioni di euro
rispettivamente per il 2020 e per il 2021 » e l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie ».
18. Al fine di garantire la sostenibilita’ delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un’ottica di miglioramento della capacita’ e della fruibilita’ delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l’accessibilita’, e’ riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, 180 milioni di euro per l’anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sulle risorse di cui al comma 14. Per le medesime finalita’ di cui al primo periodo, e’ altresi’ autorizzata, per il completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello- Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2020 e 7 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 14.
19. Al fine di garantire la sostenibilita’ della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un’ottica di miglioramento della capacita’ e della fruibilita’ delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l’accessibilita’, e’ riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio per un importo di 20 milioni di euro nell’anno 2020, 20 milioni di euro nell’anno 2021 e 10 milioni di euro nell’anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 14.
20. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare d’intesa con i presidenti delle regioni Lazio, Lombardia
e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono
identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per
l’accessibilita’, distinte in opere essenziali, connesse e di
contesto, con l’indicazione, per ciascuna opera, del soggetto
attuatore e dell’entita’ del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.
21. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione e’ prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura, come quelle che danno accessibilita’ ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.
22. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione e’ necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura ai fini dell’accessibilita’ ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalita’ del sistema complessivo di accessibilita’, nonche’ quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell’evento.
23. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilita’ ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall’evento o che offrono opportunita’ di valorizzazione territoriale in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi invernali 2026.
24. Il fondo di cui al comma 14 e’ ripartito con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalita’ per l’eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell’ambito delle finalita’ previste dai commi da 14 a 26. In tal caso il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalita’ di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicita’ e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 15 febbraio 2020.
25. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo
di cui al comma 14, anche in relazione all’effettivo utilizzo delle
risorse assegnate, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni
anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui
all’articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo
stato dei rispettivi investimenti e dell’utilizzo dei finanziamenti
con indicazione delle principali criticita’ riscontrate
nell’attuazione degli interventi, sulla base dei dati rilevati
attraverso il sistema di monitoraggio ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche’ delle risultanze del
piu’ recente rendiconto generale dello Stato.
26. Ai fini della riqualificazione della viabilita’ funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell’articolo 30, comma 14-ter, alinea, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, e’ assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
27. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ ridotta di 40 milioni di euro nell’anno 2020 ed e’ incrementata di 40 milioni di euro nell’anno 2021 e di 350 milioni di euro nell’anno 2026.
29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprieta’ pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonche’ all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita’ sostenibile, nonche’ interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell’interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 210.000; g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell’interno da’ comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.
31. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 puo’ finanziare uno o piu’ lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano gia’ integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualita’ dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 e’ tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il

sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
34. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo e’ revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell’interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando priorita’ ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo.
35. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a
34 e’ effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli
investimenti legge di bilancio 2020 ».
36. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35.
37. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione « Opere pubbliche ». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
38. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 139 e’ sostituito dal seguente:
« 139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai
comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l’anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti »;
«b) al comma 140, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente:
« c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i
comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente »;
c) al comma 141, lettera c), dopo le parole: « investimenti di messa in sicurezza » sono inserite le seguenti: « ed efficientamento energetico » ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell’anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento »;
d) al comma 143, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: « L’ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 e’ tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo e’ compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo e’ compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo e’ compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell’opera pubblica si intende l’importo complessivo del quadro economico dell’opera medesima. Qualora l’ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi »;
e) al comma 144, le parole: « per il 60 per cento entro il 31
luglio dell’anno di riferimento del contributo, previa verifica
dell’avvenuto affidamento dei lavori » sono sostituite dalle
seguenti: « per il 60 per cento alla verifica dell’avvenuto
affidamento dei lavori »;
f) al comma 145 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto piu’ recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista. »;
g) il comma 148 e’ sostituito dal seguente:
« 148. Le attivita’ di supporto, vigilanza e assistenza tecnica
connesse all’utilizzo delle risorse di cui al comma 139 sono disciplinate secondo le modalita’ previste con decreto del Ministero dell’interno, con oneri posti a carico delle medesime risorse nel limite massimo annuale di 100.000 euro ».
39. Dopo il comma 857 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e’ inserito il seguente:
« 857-bis. Il comune beneficiario del contributo per l’anno 2019 e’ tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi; b) per le opere il cui costo e’ compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi; c) per le opere il cui costo e’ superiore a 1.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell’opera si intende l’importo complessivo del quadro economico dell’opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volonta’ di procedere all’affidamento. Qualora l’ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA), i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi ».
40. Al fine di dare attuazione e non pregiudicare l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, propedeutiche alla celere realizzazione delle opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, ivi comprese quelle per l’accessibilita’ da e verso il comune e la citta’ metropolitana di Milano, nonche’ quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse ricadano nel territorio di piu’ comuni, la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti puo’ essere adottata, fermo restando il parere favorevole della regione, in deroga all’articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, mediante accordo di programma ovvero con la determinazione
conclusiva della conferenza di servizi, indetta ai sensi
dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, su richiesta
dell’interessato ovvero su iniziativa dell’ente attuatore o
dell’amministrazione competente all’approvazione, ai fini
dell’approvazione del progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale.
41. Nell’ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente legge, per il completo recupero della storica Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sara’ Citta’ europea dello sport, e’ stanziato un contributo di 300.000 euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della Villa.
42. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche’ al miglioramento della qualita’ del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2021, di 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
43. Ai fini dell’attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri e le modalita’ di riparto, ivi incluse le modalita’ di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche’ le modalita’ di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.
44. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno e’ istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
45. Il fondo di cui al comma 44 e’ destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
46. Ai fini dell’attuazione dei commi 44 e 45, con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le modalita’ di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita’ di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche’ le modalita’ di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. I decreti di cui al periodo precedente prevedono altresi’ che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell’anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.
47. Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilita’ ciclistica, e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
48. Il Fondo di cui al comma 47 finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane posti in essere da comuni ed unioni di comuni.
49. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita’ di erogazione ai comuni e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 47, nonche’ le modalita’ di verifica e controllo dell’effettivo utilizzo da parte dei comuni e delle unioni di comuni delle risorse erogate per le finalita’ di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi e’ effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
50. I comuni e le unioni di comuni, all’atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 47, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volonta’ dell’ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
51. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonche’ per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.
52. Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al
Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio
dell’esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve
contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il
quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP)
valido dell’opera che si intende realizzare; b) le informazioni
necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell’ente locale, nonche’ per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale puo’ inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita’ e la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.
53. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale e’ determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli
edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta’ dell’ente.
54. Ferme restando le priorita’ di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53, qualora l’entita’ delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione e’ effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
55. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.
56. L’ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 e’ tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 53. In caso contrario, il contributo e’ recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalita’ di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
57. La rilevazione dei dati relativi alle attivita’ di progettazione di cui ai commi da 51 a 56 e dei relativi adempimenti e’ effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come « Sviluppo capacita’ progettuale dei comuni ». L’affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 e’ verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
58. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell’interno, effettua un controllo a campione sulle attivita’ di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 51.
59. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta’ dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno il fondo « Asili nido e scuole dell’infanzia », con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.
60. Il fondo di cui al comma 59 e’ finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:
a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorita’ per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalita’ del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.
61. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60,
i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e
riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le pari
opportunita’ e la famiglia e con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le modalita’ e le procedure di
trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni
e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalita’ di utilizzo
delle risorse, ivi incluse le modalita’ di utilizzo dei ribassi
d’asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle
risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di
verifica, nonche’ le modalita’ di recupero ed eventuale
riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, con il Ministro per le pari opportunita’ e la famiglia e con
il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli
interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e’
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina
di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli
progetti. La Cabina di regia, presieduta dal capo del Dipartimento
per le politiche della famiglia, e’ composta da un rappresentante,
rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie, del Ministero dell’interno, del Ministero dell’economia e
delle finanze, del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nonche’ da un componente designato dalla Conferenza unificata con le
modalita’ di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi,
rimborsi spese, gettoni di presenza e indennita’ comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente.
62. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1076 e’ sostituito dal seguente:
« 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta’ metropolitane e’ autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l’anno 2018, di 300 milioni di euro per l’anno 2019, di 350 milioni di euro per l’anno 2020, di 400 milioni di euro per l’anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 »;
b) il comma 1078 e’ sostituito dal seguente:
« 1078. Le province e le citta’ metropolitane certificano
l’avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro
il 31 ottobre successivo all’anno di riferimento, mediante apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In
caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in
caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le
corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta’
metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I
ribassi d’asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal
principio contabile applicato concernente la contabilita’
finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell’allegato 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ».
63. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e citta’ metropolitane e’ autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.
64. Ai fini dell’attuazione del comma 63, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalita’ di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita’ di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche’ le modalita’ di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.
65. All’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
« 4-bis. Per incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica
prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce
sociali piu’ disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle
regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica
convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello
scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta, in analogia a
quanto stabilito dall’articolo 24, comma 5, lettera e), del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli impianti di
cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell’intero importo, degli oneri di sistema ».
66. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 134 e’ sostituito dal seguente:
« 134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo
2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonche’ per interventi di viabilita’ e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalita’ di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l’anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l’anno 2033 e di 200 milioni di euro per l’anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;
b) la tabella 1 e’ sostituita dalla tabella I allegata alla presente legge.
67. In relazione all’articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 8, comma 5-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e’ autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
68. Alla regione Lombardia e’ assegnato un contributo straordinario di 300.000 euro per l’anno 2020 quale concorso finanziario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro l’anno 2023, nel quale ricorre il centenario del disastro del Gleno che coinvolse la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia.
69. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro la data del 31 dicembre 2023, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali.
70. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 e’ sostituito dal seguente:
« 3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi
di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio
2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la
certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici
condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo’ optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta’ di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita’ di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari ».
71. Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione nazionale (RTN) sul territorio italiano. In tale contesto, e’ ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio-Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione e’ autorizzata la spesa di 3,7 milioni per l’anno 2022.
72. All’articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « citta’ di Genova » sono inserite
le seguenti: « nonche’ per la messa in sicurezza idraulica e
l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro
»;
b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
« 1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonche’ di razionalizzazione dell’accessibilita’ dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all’aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalita’ e’ autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l’anno 2020, 60 milioni di euro per l’anno 2021, 80 milioni di euro per l’anno 2022, 120 milioni di euro per l’anno 2023 e 180 milioni di euro per l’anno 2024 ».
73. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e’ autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l’anno 2020.
74. Per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente alpino dai rischi idrogeologici, alla regione Valle d’Aosta e’ assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto. (1)
75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW. (2)
75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta' e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocita' di 50 km/h, ove e' consentita la circolazione dei velocipedi, nonche' sulle strade extraurbane, se e' presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocita' di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. (2)
75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione.
prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di eta' inferiore a diciotto anni hanno, altresi', l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. E' fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200. (2)
75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilita' personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW. (2)
75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilita' personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. (2)
75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalita' free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della citta'. (2)
76. La disposizione recata dal comma 77 e’ approvata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
77. Al comma 6 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e dopo le parole: « la predetta data » sono inserite le seguenti: « ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza ».
78. Le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell’ambito delle proprie attivita’ istituzionali, fermo restando l’obbligo del rispetto dei principi di economicita’, efficacia, imparzialita’, parita’ di trattamento, trasparenza, proporzionalita’, pubblicita’, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono
variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre
il fondo crediti di dubbia esigibilita’ stanziato per gli esercizi
2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore
pari al 90 per cento dell’accantonamento quantificato nell’allegato
al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita’, se
nell’esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli
indicatori di cui all’articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell’organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilita’ accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.
81. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato dall’articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall’articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ elevato a 30 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita’ di bilancio. L’incremento di cui al presente comma e’ destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilita’ a valere sulle risorse previste dall’articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
82. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: « per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2021 e che risultino iniziati e non collaudati al 31 dicembre 2014 ».
83. All’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’effettiva disponibilita’ delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».
84. La disposizione di cui al comma 83 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
85. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze e’ istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 470
milioni di euro per l’anno 2020, di 930 milioni di euro per l’anno
2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022 e’ destinata ad interventi coerenti con
le finalita’ previste dall’articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro
per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali. Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, versati all’entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito all’erario.
86. A valere sulle disponibilita’ del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o piu’ garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell’80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell’economia, l’economia circolare, il supporto all’imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l’adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilita’ ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.
87. Il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere sulle disponibilita’ del fondo di cui al comma 85, e’ altresi’ autorizzato ad intervenire al fine di sostenere le operazioni di cui al comma 86 attraverso la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata.
88. Con uno o piu’ decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ individuato l’organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalita’ del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le modalita’ e le condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86, anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico per la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87, la ripartizione dell’intervento tra i diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di cui ai commi 86 e 87 e quello di cui al comma 89, anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per le attivita’ connesse all’attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero dell’economia e delle finanze puo’ operare attraverso societa’ in house o attraverso il Gruppo BEI quale banca dell’Unione europea. Per ciascuna delle finalita’ di cui ai commi 86 e 87 e’ autorizzata l’istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
89. Nell’ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, puo’ anche essere concessa in complementarita’ con la garanzia di bilancio dell’Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell’Unione europea, sono stabiliti criteri, modalita’ e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.
90. Per le finalita’ di cui al comma 86:
a) possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
b) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle
risorse di cui alla lettera a) relative ai programmi e agli
interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, puo’
essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di
investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento
dell’investimento medesimo. Con uno o piu’ decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti termini, condizioni e modalita’ di concessione dei contributi. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020, di 40 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
c) e’ esteso l’ambito di operativita’ del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, commi da 855 a 859, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Per le medesime finalita’ e nel rispetto della normativa europea
in materia di aiuti di Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono concedere una quota di finanziamento a
fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa
del finanziamento concesso ai sensi dell’articolo 1, comma 855, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, gli interventi
agevolativi di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, possono essere integrati, nel rispetto della
normativa dell’Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo
perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore
al 20 per cento delle spese ammissibili a valere su risorse dei fondi
strutturali e d’investimento europei (fondi SIE), sulla base di
convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le
amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero
dell’economia e delle finanze. In ogni caso la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non puo’ superare il 90 per cento delle spese ammissibili. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l’erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al presente comma possono essere altresi’ utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell’intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022. Con uno o piu’ decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, puo’ essere aggiornata la disciplina di attuazione di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
91. All’articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente:
« c-bis) la sezione speciale, che e’ istituita nell’ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell’efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo’ essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l’intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e’ accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all’8 per cento dell’importo garantito. Con uno o piu’ decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e’ subordinato il mantenimento dell’efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonche’ i criteri, le condizioni e le modalita’ per l’operativita’ della garanzia dello Stato e per l’incremento della dotazione della sezione speciale ».
92. La quota di interventi finanziata con risorse statali previste nei commi da 85 a 96 e piu’ in generale gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell’economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell’ambito dell’emissione di titoli di Stato cosiddetti « Green ». Le suddette emissioni di titoli di Stato Green saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui ai commi da 85 a 96, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli.
93. Ai fini dell’emissione dei titoli di Stato Green e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze con l’obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al comma 94. Le modalita’ di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
94. I decreti di cui al comma 88 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalita’ del comma 86, nonche’ la quantificazione del relativo impatto, siano certificate da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell’impatto degli interventi previsti dai commi da 85 a 96 e di quelli finanziati con il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 14 e piu’ in generale delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti, necessari anche per il rispetto degli impegni con l’Unione europea, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita’ dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Comitato interministeriale di cui al comma 93, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell’ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92.
95. Agli oneri recati dal comma 88 e dal comma 94, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilita’ del fondo di cui al comma 85, nei limiti di 1 milione di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi.
96. Al fine di assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al
2028 alla ricostituzione del « Green Climate Fund », di cui alla
legge 4 novembre 2016, n. 204, e’ autorizzata la spesa di 33 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
97. Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali
afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e
dei processi attraverso interventi di consolidamento delle
infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e
interoperabilita’ tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’ avvalersi della societa’ di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonche’ per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L’oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
98. Al fine di studiare le modalita’ per rendere permanente la disposizione di cui al comma 85, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall’anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l’anno 2030, e’ costituita presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, una Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.
99. La Commissione di cui al comma 98 e’ presieduta dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e da tre esperti nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunita’ coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell’azione per il clima, delle universita’ e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennita’, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.
100. Alla Commissione di cui al comma 98, per gli studi e le ricerche necessarie all’espletamento dei suoi compiti, e’ assegnata una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2020.
101. All’articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: « edifici pubblici contaminati da amianto, » sono inserite le seguenti: « comprese le navi militari, ».
102. Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, di cui all’articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e’ incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le priorita’ di intervento per le unita’ navali da bonificare, nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma.
103. Per il completamento della carta geologica ufficiale d’Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attivita’ ad essa strumentali e’ assegnato all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
104. Le attivita’ per il raggiungimento delle finalita’ di cui al
comma 103 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico
d’Italia dell’ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti
universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma
103.

105. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 103 puo’ essere destinata ad oneri di carattere generale connessi alle attivita’ di completamento

della carta geologica ufficiale d’Italia e all’acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonche’ alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all’aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d’Italia.
106. Il Dipartimento per il servizio geologico d’Italia dell’ISPRA, prima di avviare le attivita’ di completamento della carta geologica ufficiale d’Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell’intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 103.
 107. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica
amministrazione, la riduzione dell’impatto ambientale derivante
dall’utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all’acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.
108. Ai fini di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa, nonche’ le Forze di polizia.
109. All’attuazione delle misure di cui ai commi 107 e 108 le amministrazioni di cui al comma 108 provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
110. Per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 647, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e’ autorizzata la spesa di 20 milioni di
euro per l’anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede, quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 36 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a 16,2 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
111. Per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e’ autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021.
112. Il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ ridotto di 14 milioni per l’anno 2021.
113. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.
114. I contributi di cui al comma 113 sono destinati a finanziare,
nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, anche ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento
(CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2009, gli investimenti avviati a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge fino al 30 settembre 2020 e
finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a
motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto
passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con
contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di
trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a
metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida
(diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a
motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.
115. I contributi di cui al comma 113 sono erogati fino a
concorrenza delle risorse disponibili ed e’ esclusa la loro
cumulabilita’ con altre agevolazioni, relative alle medesime
tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo di aiuti
de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013.
116. Fermo restando quanto previsto dal comma 115, l’entita’ dei contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo, e’ differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.
117. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalita’ e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l’entita’ del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonche’ le modalita’ di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorita’ del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
118. Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, e’ riconosciuto un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l’accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche’ le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
119. Al fine di assicurare la piena adesione dell’Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, e’ istituito il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella citta’ di Venezia.
120. Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilita’ e resilienza nonche’ contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull’adattamento ai cambiamenti climatici, e piu’ in generale nell’ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della citta’ di Venezia. Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle universita’ veneziane di Ca’ Foscari, Iuav, VIU - Venice International University e degli istituti di ricerca in materia, tra i quali il CNR e il Centro maree, nonche’ del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della societa’ Thetis Spa e puo’ realizzare partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali. E’ autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l’avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici.
121. E’ autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2020, per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798.
122. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
123. Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il
reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o
per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali
strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma
32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e’ istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con la dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalita’ attuative delle risorse del Fondo di cui al presente comma.
124. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularita’, e assicurare la continuita’ del diritto alla mobilita’, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 125 e’ riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 126. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2020.
125. Le disposizioni di cui al comma 124 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:
a) studenti universitari fuori sede;
b) disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro;
d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.
126. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’ attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento:
a) alla quantificazione dello sconto;
b) alle modalita’ e ai termini del rimborso dell’importo
differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 125.
127. All’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 1.425 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1.750 milioni » e le parole: « 1.775 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 3.375 milioni ».
128. All’articolo 11 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.
178, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola nazionale dell’amministrazione e’ autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore a trenta unita’, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative.
1-ter. Agli oneri relativi all’attuazione del comma 1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola nazionale dell’amministrazione provvede nell’ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente ».
129. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dall’anno 2020 e’ autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 48 milioni di euro in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
130. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 129, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e’ autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all’anno finanziario precedente.
131. Al fine di fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
97, a decorrere dall’anno 2020, sono incrementate di 2 milioni di
euro in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
132. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita’ e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche’ di quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e’ prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l’impiego di un contingente pari a 7.050 unita’ di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l’attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l’anno 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell’ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell’interno e’ istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell’anno 2020, di 120 milioni di euro nell’anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all’articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui.
134. All’articolo 614, comma 2-bis, del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020 e 2021 »;
b) al secondo periodo, le parole: « 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020 e 2021 ».
135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e’ incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
136. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e’ incrementata di 60 unita’ a decorrere dal 1° aprile 2020, di 40 unita’ non prima del 1° ottobre 2021 e di 100 unita’ non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e’ incrementata di complessive 500 unita’.
137. Contestualmente agli incrementi di cui al comma 136 e nel limite delle unita’ ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’ autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta’ assunzionali, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell’interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
138. Nuove modalita’ assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi di cui al comma 133.
139. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 136 e’ autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l’anno 2020, di euro 3.002.877 per l’anno 2021, di euro 5.323.556 per l’anno 2022, di euro 9.586.710 per l’anno 2023, di euro 13.933.077 per l’anno 2024, di euro 18.272.105 per l’anno 2025, di euro 21.580.504 per l’anno 2026, di euro 21.732.469 per l’anno 2027, di euro 21.820.627 per l’anno 2028, di euro 21.912.230 per l’anno 2029, di euro 21.987.440 per l’anno 2030, di euro 22.014.252 per l’anno 2031, di euro 22.041.063 per l’anno 2032, di euro 22.067.875 per l’anno 2033 e di euro 22.088.011 annui a decorrere dall’anno 2034.
140. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 136, 137 e 139, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, e’ autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2020, 100.000 euro per l’anno 2021, 200.000 euro per l’anno 2022, 300.000 euro per l’anno 2023, 400.000 euro per l’anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.
141. All’articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: « Per
l’annualita’ 2020, il fondo di cui al precedente periodo e’
ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attivita’ di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile ».
142. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 141, pari a euro 12.000.000 per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
143. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. A decorrere dall’anno 2020, il fondo puo’ essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Per l’attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le
somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per
l’attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di
cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella
misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle
indennita’ di amministrazione del personale appartenente alle aree
professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e,
per la restante parte, all’armonizzazione dei fondi per la
retribuzione di posizione e di risultato delle medesime
amministrazioni. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, si
provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le
amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del
trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del
differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in
deroga all’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
alla conseguente rideterminazione delle relative indennita’ di
amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a
decorrere dall’esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo.
144. Agli oneri derivanti dal comma 143, primo periodo, pari a 80
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui
al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
145. All’articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « e le tracce delle prove scritte » sono sostituite dalle seguenti: « , le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori »;
b) al comma 2, le parole: « aggiornato l’elenco dei bandi in corso » sono sostituite dalle seguenti: « aggiornati i dati di cui al comma 1 »;
c) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
« 2-bis. I soggetti di cui all’articolo 2-bis assicurano, tramite
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento
ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini
dell’accessibilita’ ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ».
146. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita’ attuative delle disposizioni di cui al comma 145, lettera c).
147. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie
dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino
al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti
inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita’ ed economicita’ e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esamecolloquio diretto a verificarne la perdurante idoneita’;
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.
148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
149. All’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione »
sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di approvazione
».
150. Al comma 352 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: « , per il triennio 2019-2021, » sono soppresse.
151. Al fine di adeguare gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) del comma 1 dell’articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e’ sostituita dalla seguente:
« a) 3.500 sino all’anno 2020, 3.600 per l’anno 2021, 3.730 per l’anno 2022, 3.860 per l’anno 2023, 3.990 per l’anno 2024, 4.120 per l’anno 2025, 4.150 dall’anno 2026 in servizio permanente ».
152. All’articolo 585, comma 1, del codice
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da
h-sexies) a h-undevicies) sono sostituite dalle seguenti:
« h-sexies) per l’anno 2022: 82.631.031,99; h-septies) per l’anno 2023: 87.949.528,79; h-octies) per l’anno 2024: 93.268.025,59; h-novies) per l’anno 2025: 98.586.522,39; h-decies) per l’anno 2026: 100.024.990,19; h-undecies) per l’anno 2027: 100.268.081,29; h-duodecies) per l’anno 2028: 100.507.908,99; h-terdecies) per l’anno 2029: 100.747.736,69; h-quaterdecies) per l’anno 2030: 100.987.564,39; h-quinquiesdecies) per l’anno 2031: 101.743.114,09; h-sexiesdecies) per l’anno 2032: 102.469.571,39; h-septiesdecies) per l’anno 2033: 103.140.459,99; h-duodevicies) per l’anno 2034: 103.811.348,59; h-undevicies) per l’anno 2035: 104.482.237,19; h-vicies) a decorrere dall’anno 2036: 104.637.404,79 ».
153.   Ai fini del comma 151 e’ autorizzata la spesa di euro
1.183.808,70 per l’anno 2022, euro 2.426.449,50 per l’anno 2023, euro 3.669.090,30 per l’anno 2024, euro 4.911.731,10 per l’anno 2025, euro 6.154.371,90 per l’anno 2026, euro 6.213.204,00 per l’anno 2027, euro 6.268.772,70 per l’anno 2028, euro 6.324.341,40 per l’anno 2029, euro 6.379.910,10 per l’anno 2030, euro 6.435.478,80 per l’anno 2031, euro 6.646.214,10 per l’anno 2032, euro 6.801.380,70 per l’anno 2033, euro 6.956.547,30 per l’anno 2034, euro 7.111.713,90 per l’anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall’anno 2036.
154.   Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 151 e 152, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, e’ autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026.
155. Al fine di assicurare la continuita’ dell’attivita’ di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ autorizzato ad assumere, nell’anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta’ assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unita’ di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di ventotto unita’ nella III area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di ventidue unita’ nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l’indizione di nuovi concorsi, l’ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi gia’ banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° luglio 2020. A tal fine e’ autorizzata la spesa di euro 887.000 per l’anno 2020 e di euro 1.773.356 a decorrere dall’anno 2021.
156. All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al tredicesimo periodo, le parole: « Al fine di assicurare la continuita’ dell’attivita’ di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresi’, nei limiti di cinquanta unita’ di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attivita’; » sono soppresse.
157. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all’assunzione del personale di cui al comma 155 esclusivamente a seguito della cessazione dell’efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 9, comma 28, tredicesimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
158. Per le medesime finalita’ di cui al comma 155, nonche’ al fine di sostenere le attivita’ in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalita’, con oneri a valere sulle facolta’ assunzionali del medesimo Ministero, e’ pari al 12 per cento.
159. Per il potenziamento delle attivita’ di monitoraggio e vigilanza relative all’esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia Spa, per la verifica della qualita’ dei servizi erogati all’utenza e per il miglioramento degli stessi e’ assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. E’ corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 538.
160. All’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e’ aggiunto,
in fine, il seguente comma: « 5-bis. Ai dipendenti di ruolo in
servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al
comma 1 ai quali, in data antecedente all’entrata in vigore dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio
2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di
lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali
sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici
ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza, puo’ essere
riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se piu’
favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti
collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la
differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalita’ e nelle misure
previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro ».
161. All’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, la lettera h) e’ sostituita dalla seguente:
« h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione
a tempo indeterminato avviate ai sensi dell’articolo 1, comma 207,
terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere
inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, e’ autorizzata la proroga
dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere
sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30
milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le
proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
all’articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e all’articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ».
162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa gia’ sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
163. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 46, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
« 1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilita’ dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all’articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilita’ per danno all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili »;
b) all’articolo 47:
1) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:

« 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennita’ di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennita’ accessoria

percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento e’ pubblicato nel sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2 »;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
« 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all’articolo 22, comma 2, da’ luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennita’ di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennita’ accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita’ di risultato, entro trenta giorni dal percepimento »;
3) al comma 3, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo ».
164. Al fine di assicurare i compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell’interno e’ autorizzato, a decorrere dal 1° ottobre 2021, in aggiunta alle facolta’ assunzionali previste a legislazione vigente, nell’ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 130 unita’ nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia.
165. Per l’attuazione del comma 164, e’ autorizzata la spesa di euro 1.751.513 per l’anno 2021, di euro 7.006.049 per l’anno 2022, di euro 8.329.819 per l’anno 2023 e di euro 12.301.128 annui a decorrere dall’anno 2024.
166. Al fine di garantire l’attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell’agricoltura, nonche’ la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualita’ della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalita’ del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono incrementati di una unita’, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, e’ rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dall’anno 2020.
167. Al fine di dare celere attuazione al comma 166, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o piu’ decreti adottati con le modalita’ di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
168. Al fine di accelerare il processo di potenziamento
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, in
coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia
nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le
politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 53/2018 del 25
ottobre 2018, all’articolo 113-bis del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, l’ultimo periodo e’ soppresso;
b) al comma 3, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: « Le
disposizioni del presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019, presso l’Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo ».
169. Per l’attuazione del comma 168 e’ autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui a decorrere dall’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all’erario.
170. La dotazione organica degli avvocati dello Stato e’ aumentata di quindici unita’. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e’ conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell’Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonche’ ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 471.452 euro per l’anno 2020, a 1.885.806 euro per l’anno 2021, a 1.920.528 euro per l’anno 2022, a 1.920.528 euro per l’anno 2023, a 2.118.765 euro per l’anno 2024, a 2.121.004 euro per l’anno 2025, a 2.181.878 euro per l’anno 2026, a 2.200.140 euro per l’anno 2027, a 2.261.011 euro per l’anno 2028, a 2.953.736 euro per l’anno 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere dall’anno 2030, si provvede ai sensi del comma 174.
171. La dotazione organica dell’Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, come modificata dall’articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ incrementata di venticinque unita’ di personale non dirigenziale. L’Avvocatura dello Stato, per il triennio 2020-2022, e’ autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unita’ appartenenti all’Area III, fascia retributiva F3, di otto unita’ appartenenti all’Area III, fascia retributiva F1, e di quindici unita’ appartenenti all’Area II, fascia retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445 euro per l’anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede ai sensi del comma 174.
172. Al fine di supportare l’Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca e dirigenti dell’amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati dall’Avvocato generale dello Stato per un periodo non superiore a un triennio, rinnovabile, e sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l’incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell’ufficio di appartenenza. Per l’espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da determinare all’atto del conferimento dell’incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attivita’, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.
173. L’Avvocatura dello Stato provvede agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell’Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalle missioni connesse all’attivita’ difensiva presso la Corte di giustizia dell’Unione europea. A tal fine e’ autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020.
174. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 170 a 173 e’ autorizzata la spesa massima di euro 1.244.897 per l’anno 2020, di euro 3.419.584 per l’anno 2021, di euro 3.454.306 per l’anno 2022, di euro 3.454.306 per l’anno 2023, di euro 3.652.543 per l’anno 2024, di euro 3.654.782 per l’anno 2025, di euro 3.715.656 per l’anno 2026, di euro 3.733.918 per l’anno 2027, di euro 3.794.789 per l’anno 2028, di euro 4.487.514 per l’anno 2029 e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall’anno 2030.
175. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi;
3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell’anno 2020 »;
b) all’articolo 16:
1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;
2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 », le parole: « anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 », le parole: « anno 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 » e le parole: « nel 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2020 ».
176. All’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 2, 3 e 3-ter sono abrogati.
177. La disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l’anno 2020.
178. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta e’ utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
179. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 177 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.
180. All’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al primo periodo, dopo le parole: « delle societa’ sportive dilettantistiche, » sono inserite le seguenti: « delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva, » e dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: « Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorita’ politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalita’ di ripartizione delle risorse disponibili ».
181. Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile
ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla
normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le societa’ sportive
femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo,
ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91,
possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’esonero dal
versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione
obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.
182. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo « Sport e Periferie » di cui all’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, trasferite alla societa’ Sport e salute Spa, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita’ di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalita’ individuate dall’articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.
183. All’articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2019 e 2020 »;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l’anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati nel periodo precedente, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento ».
184. Al fine di sostenere piu’ efficacemente il processo di
transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e
sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell’ambito
dell’economia circolare e della sostenibilita’ ambientale, e
l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle
tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonche’ di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e’ ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.
185. Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31
dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro
la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato e’ riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
186. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese
residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili
organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla
dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono
escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza
continuita’ aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che
abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni
interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito
d’imposta, la fruizione del beneficio spettante e’ comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
187. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche’ dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
188. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190, il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
189. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
190. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
191. Il credito d’imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione e’ comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalita’ e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile. Il credito d’imposta non puo’ formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
192. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonche’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
193. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a
titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate
all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito
d’imposta e’ corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria
base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta
eventualmente gia’ utilizzato in compensazione deve essere
direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il
versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
194. Il credito d’imposta di cui al comma 188 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
195. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformita’ rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente puo’ essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
196. Le disposizioni dei commi da 184 a 195 non si applicano:
a) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma
188, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l’agevolazione prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
b) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi 189 e 190, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall’articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
197. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi da 184 a 195, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
198. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attivita’ innovative, e’ riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.
199. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attivita’ ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita’ aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante e’ comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
200. Sono considerate attivita’ di ricerca e sviluppo ammissibili
al credito d’imposta le attivita’ di ricerca fondamentale, di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o
tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j)
del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione
(2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali
definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri
contenuti nel Manuale di Frascati dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Ai fini della
determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettivita’, pertinenza e congruita’:
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici
titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o
altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati
nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente
all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali
operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di eta’ non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’universita’ italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attivita’ produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attivita’ di ricerca e sviluppo;
c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attivita’ di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con universita’ e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attivita’ di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle societa’ di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attivita’ di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
d) le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta’ vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attivita’ inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle societa’ di capitali;
e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attivita’ di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
201. Sono considerate attivita’ di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attivita’, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli gia’ realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilita’ o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attivita’ di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attivita’ di routine per il miglioramento della qualita’ dei prodotti e in generale le attivita’ volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attivita’ per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonche’ le attivita’ per il controllo di qualita’ e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettivita’, pertinenza e congruita’:
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, nei limiti dell’effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di eta’ non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’universita’ italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell’UNESCO, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attivita’ produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attivita’ di innovazione tecnologica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attivita’ di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attivita’ di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle societa’ di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attivita’ di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti
inerenti alle attivita’ di innovazione tecnologica ammissibili al
credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per
cento delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione
che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel
territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o
localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati
aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati
compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attivita’ di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c).
202. Sono considerate attivita’ innovative ammissibili al credito d’imposta le attivita’ di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attivita’ svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta per le attivita’ di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettivita’, pertinenza e congruita’:
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attivita’ di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nei limiti dell’effettivo impiego in tali attivita’. Le spese di personale relative a soggetti di eta’ non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attivita’ di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie

attivita’ produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attivita’ di design e ideazione estetica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attivita’ di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attivita’ di design e ideazione estetica svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle societa’ di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attivita’ di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attivita’ innovative ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attivita’ di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attivita’ di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).
203. Per le attivita’ di ricerca e sviluppo previste dal comma 200,
il credito d’imposta e’ riconosciuto in misura pari al 12 per cento
della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre
sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le
stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore
superiore a dodici mesi. Per le attivita’ di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d’imposta e’ riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attivita’ di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d’imposta e’ riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attivita’ di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d’imposta e’ riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attivita’, e’ possibile applicare il beneficio anche per piu’ attivita’ ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
204. Il credito d’imposta spettante e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalita’ e i termini di invio della comunicazione. Il credito d’imposta non puo’ formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
205. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo
sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse
alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono
risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione e’ rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa’ di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la societa’ di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 203.
206. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalita’, i contenuti e i risultati delle attivita’ ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attivita’ ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attivita’ ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attivita’.
207. Nell’ambito delle ordinarie attivita’ di accertamento, l’Agenzia delle entrate, sulla base dell’apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dai commi 205 e 206 nonche’ sulla base della ulteriore documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione anche parziale del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilita’ di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria. Qualora, nell’ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilita’ di specifiche attivita’ di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attivita’ innovative nonche’ in ordine alla pertinenza e alla congruita’ delle spese sostenute dall’impresa, l’Agenzia delle entrate puo’ richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.
208. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi da 198 a 207, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
209. All’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
concernente il credito d’imposta per investimenti in attivita’ di
ricerca e sviluppo, al comma 1, le parole: « fino a quello in corso
al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quello
in corso al 31 dicembre 2019 ». Le risorse derivanti dall’anticipata
cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono
destinate al credito d’imposta per investimenti in ricerca,
innovazione tecnologica e altre attivita’ innovative per la
competitivita’ delle imprese, di cui ai commi da 198 a 207.
210. La disciplina del credito d’imposta introdotta dall’articolo
1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le
spese di formazione del personale dipendente finalizzate
all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle
tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
211. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d’imposta e’ riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta e’ riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d’imposta e’ riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d’imposta e’ comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attivita’ di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
212. Ferma restando l’esclusione delle imprese in difficolta’ come
definite dall’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito
d’imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni
interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L’effettiva fruizione del credito
d’imposta e’ comunque subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
213. Nel caso in cui le attivita’ di formazione siano erogate da
soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili al credito
d’imposta, oltre alle attivita’ commissionate ai soggetti indicati
nel comma 6 dell’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143
del 22 giugno 2018, anche le attivita’ commissionate agli Istituti
tecnici superiori.
214. Il credito d’imposta e’ utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalita’ e i termini di invio della comunicazione. Il credito d’imposta non puo’ formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
215. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 maggio 2018, ad eccezione della condizione concernente la
stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del suddetto decreto, non piu’ necessari ai fini del riconoscimento del credito d’imposta.
216. Per l’attuazione dell’intervento di proroga del credito d’imposta disposto dal comma 210, e’ autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2021. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi da 210 a 217, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
217. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 provvede il Ministero dello sviluppo economico.
218. All’articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « fino al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 ».
219. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.
220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
221. Ferme restando le agevolazioni gia’ previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
222. La detrazione e’ ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.
224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.
225. All’articolo 56-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
« 3-bis. Per le attivita’ dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito e’ determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditivita’ del 5 per cento ».
226. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e’ integrata di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente e’ riservata alla concessione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo. Al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione di cui all’articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e’ elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al primo periodo.
227. Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma 226 e’ destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilita’ dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni i contributi di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fermo restando il rispetto delle intensita’ massime previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento. Ai fini dell’ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle finalita’ di cui al presente comma, nonche’ la quantificazione del relativo impatto, sono certificate dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.
228. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per le riserve previste dai commi 226 e 227 rientrano nelle disponibilita’ complessive della misura.
229. Sui finanziamenti di cui al comma 228, la garanzia del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e’ concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensita’ massime previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione della sezione speciale istituita con la convenzione del 6 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’economia e delle finanze, per un importo pari a 7 milioni di euro, che sono destinate alle finalita’ generali del Fondo.
230. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, e’ incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e 100 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull’occupazione ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 27.
231. Per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per l’utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico puo’ definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al presente comma e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto delle regole contabili, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.
232. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d’impatto significativo sulla competitivita’ dell’industria nazionale ed europea, il fondo di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di « Fondo IPCEI », e’ incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI puo’ intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell’ambito dell’importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l’intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonche’ per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui ai commi 230 e 231. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico.
233. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 10 milioni di euro per l’anno 2020. All’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « all’8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 6,5 per cento ».
234. Al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e’ assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
235. Al fine di sostenere l’iniziativa denominata « Padova capitale europea del volontariato 2020 » e’ stanziata la somma di 500.000 euro per l’anno 2020.
236. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 501 e’ inserito il seguente:
« 501.1. Su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extragiudiziali, utili all’esame delle domande ».
237. Il termine previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, scade il 18 aprile 2020.
238. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 494, dopo le parole: « per atto tra vivi » sono aggiunte le seguenti: « ; nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all’indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute »;
b) al comma 496, dopo le parole: « del costo di acquisto, » sono inserite le seguenti: « in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di piu’ acquisti, » e dopo le parole: « inclusi gli oneri fiscali » sono inserite le seguenti: « sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni »;
c) al comma 502-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I cittadini italiani residenti all’estero in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma presentano idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare ».
239. Le risorse giacenti sulla contabilita’ speciale di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 51 milioni di euro per l’anno 2020.
240. Al fine di potenziare la ricerca svolta da universita’, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, e’ autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2020, di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro nell’anno 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 per il funzionamento e per il personale dell’agenzia di cui al comma 241.

241. Per realizzare le finalita’ di cui al comma 240 e’ istituita un’apposita agenzia, denominata Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. L’ANR promuove il coordinamento delle attivita’ di ricerca di universita’, enti e istituti di ricerca

pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell’innovazione nonche’ agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttivita’ e alla competitivita’ del Paese. L’ANR favorisce altresi’ l’internazionalizzazione delle attivita’ di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.
242. L’ANR, in particolare:
a) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in
Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;
b) valuta l’impatto dell’attivita’ di ricerca, tenendo conto dei risultati dell’attivita’ dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell’ambito delle competenze previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, specie al fine di incrementare l’economicita’, l’efficacia e l’efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l’innovazione gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, nonche’ per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;
c) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l’adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.
243. Sono organi dell’Agenzia il direttore, il comitato direttivo, il comitato scientifico e il collegio dei revisori dei conti.
244. Il direttore e’ scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo e’ composto da otto membri, scelti: uno dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle universita’ italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e uno dall’Accademia nazionale dei Lincei. La composizione del comitato direttivo deve assicurare la parita’ di genere.
245. Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni; sono selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, appartenenti a una pluralita’ di aree disciplinari, all’interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da una commissione di valutazione. La commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e’ composta da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, dal vicepresidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell’European Research Council e dal presidente dell’European Science Foundation. Costituisce requisito preferenziale l’avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.
246. Il direttore presiede il comitato direttivo, e’ il legale rappresentante dell’Agenzia, la dirige e ne e’ responsabile e svolge gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto.
247. Il comitato scientifico e’ composto da cinque membri nominati dal direttore all’interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da parte di una commissione di valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalita’, specie con riferimento all’impatto delle ricerche dagli stessi effettuate sulla comunita’ scientifica nazionale e internazionale, nonche’ nel rispetto del criterio di adeguata rappresentativita’ e avvicendamento dei settori scientifici. Le procedure e le modalita’ per l’individuazione dei componenti della commissione di valutazione sono stabilite dallo statuto dell’Agenzia. La composizione del comitato scientifico deve assicurare la parita’ di genere garantendo una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore al 45 per cento.
248. Il comitato scientifico vigila sul rispetto dei principi di liberta’ e autonomia della ricerca scientifica ed e’ sentito dal comitato direttivo sugli ambiti prioritari delle attivita’ di ricerca dell’Agenzia nonche’ su ogni questione che ritenga di sottoporgli. Gli ulteriori compiti del comitato sono stabiliti dallo statuto dell’Agenzia.
249. Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, gia’ confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.
250. Il collegio dei revisori dei conti e’ composto da tre membri
effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Un membro
effettivo, che assume le funzioni di presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
251. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ approvato lo statuto dell’Agenzia che ne disciplina le attivita’ e le regole di funzionamento. Il decreto di cui al presente comma definisce altresi’ la dotazione organica dell’Agenzia, nel limite massimo di trentaquattro unita’ complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonche’ i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell’Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca.
252. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile e le modalita’ di attuazione del presente comma. L’ANR, nella predisposizione del piano di cui al comma 242, lettera c), tiene conto dei risultati conseguiti per effetto della semplificazione derivante dall’applicazione del presente comma.
253. Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell’ambito dell’Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia, le somme assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2019, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni di euro per l’anno 2020, di 452 milioni di euro per l’anno 2021, di 377 milioni di euro per l’anno 2022, di 432 milioni di euro per l’anno 2023 e di 409 milioni di euro per l’anno 2024.
254. Le somme di cui al comma 253 sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorita’ politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.
255. Nel fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, da destinare, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, al « Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato » per l’incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.
256. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 125, della medesima legge e’ incrementata di 12 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:
a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d’inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2020;
b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all’articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonche’ in materia di insegnamento dell’educazione al rispetto e della parita’ dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
257. Per favorire l’innovazione digitale nella didattica, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’ incrementata di euro 2 milioni per l’anno 2020.
258. Al fine di assicurare l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, e’ destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, gia’ assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l’annualita’ 2023.
259. Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall’articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall’articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi.
260. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
261. Al fine di favorire il completamento delle scuole innovative di cui all’articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere destinate, su segnalazione dell’INAIL, ai fini previsti dal medesimo articolo 1, commi 153 e 154, per la costruzione di scuole, nonche’ in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa.
262. Le risorse di cui al comma 261 possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con riguardo alla realizzazione dei poli per l’infanzia di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
263. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano gia’ tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonche’ della popolazione scolastica presente e dell’ampiezza degli edifici.
264. Agli oneri derivanti dal comma 263 si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualita’ 2022 e 2023, e l’attuazione avviene con il supporto della Banca europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCo).
265. Per promuovere il diritto allo studio universitario, il fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e’ incrementato di euro 31 milioni per l’anno 2020.
266. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e’ rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni di euro nell’anno 2020, a 54,28 milioni di euro nell’anno 2021 e a 49,75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. L’incremento della dotazione dell’organico dell’autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessita’ di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019.
267. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e di assicurare la continuita’ del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati 10 milioni di euro per l’anno 2020.
268. Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e’ assegnato un contributo annuo di 500.000 euro alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste. Al fine di sostenere l’attivita’ di ricerca e alta formazione e’ altresi’ assegnato, a decorrere dall’anno 2020, un contributo di 500.000 euro in favore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste.
269. All’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: « delle regioni, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita’ finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita’ finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano »;
b) al comma 3, dopo le parole: « Le regioni » sono inserite le seguenti: « e le provincie autonome di Trento e di Bolzano »;
c) al comma 4, dopo le parole: « Le regioni » sono inserite le seguenti: « e le provincie autonome di Trento e di Bolzano »;
d) il comma 4-bis e’ abrogato.
270. A sostegno del sistema italiano della formazione superiore e
del sistema educativo italiano, il fondo di cui all’articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e’ incrementato per l’importo di 1.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2020 per il sostegno delle iniziative previste all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, di riparto degli stanziamenti del fondo medesimo.
271. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l’anno 2020, 10,850 milioni di euro per l’anno 2021, 16,492 milioni di euro per l’anno 2022, 22,134 milioni di euro per l’anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
272. All’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021/2022 ».
273. Allo scopo di potenziare, nei limiti di spesa di cui al presente comma anche in considerazione di quanto previsto al comma 274, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio dedicato per le infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dal Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), nonche’ di incrementare, attraverso l’analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell’ambito del dialogo interculturale, e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
274. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 273, il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca stipula, nei limiti di spesa di cui al comma 273, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca come definiti dall’articolo 2, punto 83), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, da esso vigilati, gia’ operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano gia’ in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma.
275. La Fondazione Human Technopole, di cui all’articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica nazionale, agisce con approccio multidisciplinare ed integrato nel rispetto dei principi di piena accessibilita’ per la comunita’ scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicita’ dell’attivita’, di verificabilita’ dei risultati scientifici raggiunti in conformita’ alle migliori pratiche internazionali. A tal fine la Fondazione:
a) presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell’economia e delle finanze, sulle attivita’ svolte e programmate anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalita’ di utilizzo delle facility infrastrutturali da parte di progetti scientifici partecipati o promossi da soggetti non affiliati alla Fondazione, nonche’ sui servizi svolti a beneficio della comunita’ scientifica nazionale;
b) organizza, in corrispondenza della trasmissione alle Camere della relazione di cui alla lettera a), una giornata aperta di confronto con la comunita’ scientifica.
276. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, tra la Fondazione Human Technopole, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della Fondazione nel rispetto dei principi enunciati dal comma 275 e nel limite di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono individuate le modalita’ di attuazione delle seguenti attivita’ che la Fondazione e’ tenuta, tra l’altro, a svolgere:

a) individuare periodicamente attraverso i propri organi, eventualmente avvalendosi delle roadmap del Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), le facility infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori individuati dall’articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da realizzare, una volta individuate a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunita’ scientifica nazionale, coordinate da parte del direttore della Fondazione, con l’uso maggioritario delle risorse di cui all’articolo 1,

comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell’ambito dell’area identificata nella convenzione;
b) realizzare e accrescere, presso la sede della Fondazione, le facility infrastrutturali, individuate ai sensi della lettera a), assicurando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione di ciascuna facility, una quota congrua di risorse da destinare ai bandi per le rispettive procedure competitive di accesso di cui alla lettera d);
c) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, ivi compresa l’Agenzia nazionale per la ricerca di cui ai commi da 240 a 252, per massimizzare la compatibilita’ e l’integrazione delle facility della Fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;
d) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la
selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti
presentati per l’accesso alle facility infrastrutturali da
ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a universita’,
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l’uso prevalente delle facility infrastrutturali della Fondazione. Ai fini dell’attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l’affiliazione dell’ente scientifico di provenienza;
e) istituire presso la Fondazione un’apposita Commissione indipendente di valutazione dei progetti di ricerca di cui alla lettera d), composta da valutatori esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con le universita’, IRCCS ed enti pubblici di ricerca italiani, nonche’ dal presidente del Comitato scientifico della Fondazione, che ne e’ membro di diritto. La composizione, anche numerica, e il funzionamento della Commissione nonche’ i principi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonche’ i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilita’ dei ricercatori che se ne avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
277. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro la data indicata al comma 276, la Fondazione Human Technopole e’ tenuta ad attivare la procedura di modifica dello statuto della Fondazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2018, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del medesimo statuto per adeguarlo ai principi, ai criteri e alle modalita’ di svolgimento delle attivita’ di cui ai commi 275 e 276; in tal caso, e fino all’approvazione delle modifiche allo statuto, la Fondazione assolve soltanto agli obblighi di cui al comma 275, lettere a) e b), con cadenza semestrale.
278. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ rifinanziato per l’importo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
279. La dotazione organica complessiva di cui all’articolo 1, commi
64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’ incrementata di 390
posti, con riferimento alla scuola dell’infanzia, da destinare al
potenziamento dell’offerta formativa nel relativo grado di
istruzione. Con il decreto del Ministro, dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 390 posti e’ ripartito tra le regioni.
280. All’articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-quater e’ inserito il seguente:
« 5-quinquies. Per l’immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, e’ stanziato l’ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l’anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Al medesimo fine, l’organico dei collaboratori scolastici presso l’ufficio scolastico della Regione siciliana e’ aumentato di 119 unita’ ».
281. All’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
« 3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresi’ ad avere validita’ per l’accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto ».
282. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilita’ e con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attivita’ didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall’anno 2020, e’ incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.
283. Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all’articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attivita’ didattiche delle istituzioni AFAM e’ ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Il predetto incremento e’ ripartito tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all’articolo 1, commi 252 e seguenti, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.
284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell’ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l’attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.
285. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita’ degli atti. L’attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non da’ luogo in ogni caso a diritti in ordine all’accesso ai ruoli.
286. Al fine di garantire i fabbisogni connessi con il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e per tener conto degli effetti di cui al comma 588 del presente articolo, i massimali previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attivita’ informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 3 settembre 2013 e da ultimo prorogata ai sensi dell’articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, saranno rideterminati, a decorrere dall’anno 2020, utilizzando gli strumenti contrattuali di revisione, entro i limiti degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio. All’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente:
« 3. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, fermo restando il concorso della Societa’ agli obiettivi di finanza pubblica, alla Societa’ di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel rispetto delle direttive dell’azionista e del controllore analogo ».
287. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018:
a) sono abrogati i commi da 1 a 8 dell’articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il comma 1080 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all’1,3 per cento.
288. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di attivita’ d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attivita’ di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 289.
289. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalita’ attuative della disposizione di cui al comma 288, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l’attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e sono individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attivita’ rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290.
290. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei rimborsi e le spese per le attivita’ legate all’attuazione della misura di cui ai commi 288 e 289, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ stanziato su apposito fondo l’importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. Il suddetto importo e’ integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall’emersione di base imponibile conseguente all’applicazione della predetta misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai sensi dell’articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
291. I gestori di servizi di pubblica utilita’ e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l’obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
292. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonche’ di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall’autorita’ competente ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalita’ telematiche, l’illegittimita’ della condotta del gestore e dell’operatore interessato, per violazioni relative alle modalita’ di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonche’ per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l’utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell’ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.
293. Il gestore ovvero l’operatore interessato provvede al rimborso
delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente
addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 292
attraverso, a scelta dell’utente, lo storno nelle fatturazioni
successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso
non superiore a quindici giorni dall’accertamento ovvero dal
riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa
dall’utente.
294. All’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente:
« 1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, il diritto al
corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalita’ di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato, l’utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finche’ non sia stata verificata la legittimita’ della condotta dell’operatore. L’operatore deve comunicare all’utente l’avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. E’ in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio »;
b) al comma 1-quinquies, le parole: « del comma 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 1-bis e 1-bis.1 »;
c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « 1, 1-bis » e’ inserita la seguente: « , 1-bis.1 ».
295. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e’ abrogato.
296. Al fine di favorire interventi volti al recupero del patrimonio culturale, e’ autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2020 e di 250.000 euro per l’anno 2021 per il restauro e la valorizzazione della villa Candiani di Erba in provincia di Como. Per le medesime finalita’ e’ altresi’ autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2020 e di 250.000 euro per l’anno 2021 per il restauro e la valorizzazione del palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli in provincia di Torino.
297. Per il potenziamento del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 44.895.000 euro per l’anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All’attuazione del Piano provvede l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
298. Al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano all’estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
a) il contingente di cui all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e’ incrementato di trenta unita’. A tale fine l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e’ incrementata di euro 2.505.000 per l’anno 2020 e di euro 5.010.000 annui a decorrere dall’anno 2021;
b) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e’ incrementata di euro 2.100.000 per l’anno 2020 e di euro 4.200.000 annui a decorrere dall’anno 2021, in aggiunta all’incremento previsto dalla lettera a);
c) e’ autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa annua di euro 500.000 a decorrere dall’anno 2020 per iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione.
299. L’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e’ autorizzata, per l’anno 2020, a bandire concorsi pubblici per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta’ assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle unita’ eccedenti, un contingente massimo di 50 unita’ di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1. A tale fine e’ autorizzata la spesa di euro 951.667 per l’anno 2020 e di euro 2.855.000 annui a decorrere dall’anno 2021.
300. L’articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e’ sostituito dal seguente:
« 1. Al fine di migliorare il livello e la qualita’ di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 e’ riconosciuto, per i periodi d’imposta 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d’imposta e’ riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro per l’anno 2021 ».
301. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e’ autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell’attuale dotazione organica e delle facolta’ assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a trentadue segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono autorizzate ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
302. Il comma 1-ter dell’articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ sostituito dal seguente:
« 1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la societa’ interessata affinche’ si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalita’ stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalita’ di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle societa’ organizzate secondo il sistema monistico ».
303. Il comma 1-bis dell’articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ sostituito dal seguente:
« 1-bis. L’atto costitutivo della societa’ stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la societa’ interessata affinche’ si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma ».
304. Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 302 e 303 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle societa’ quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall’articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.
305. La Consob comunica annualmente al Dipartimento per le pari opportunita’ della Presidenza del Consiglio dei ministri gli esiti delle verifiche sull’attuazione dei commi da 302 a 304. Per il Dipartimento per le pari opportunita’ della Presidenza del Consiglio dei ministri e’ stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
306. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle citta’ dai movimenti franosi attuali e potenziali, e’ disposto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, da ripartire annualmente entro il 30 giugno di ogni anno. In considerazione del rischio idrogeologico tipico di alcune aree del Paese suscettibile di mettere a rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico rinvenibile esclusivamente in due citta’ dell’intero territorio nazionale, le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle aree della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, gia’ oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane. A tal fine, le citate risorse, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, sono riservate alla regione Umbria ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati.
307. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all’estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:
a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero;
b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all’estero;
c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all’estero.
308. In conseguenza del raggiungimento dell’obiettivo di risanamento e soddisfazione dei creditori previsto, la societa’ EAV s.r.l. e’ autorizzata ad impiegare le risorse residue di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori come individuati al 31 dicembre 2015, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonche’, per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo di materiale circolante su ferro e gomma nonche’ per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale dei mezzi ed eliminazione delle barriere architettoniche per l’accessibilita’ dei passeggeri con mobilita’ ridotta, in coerenza con le misure necessarie al raggiungimento dell’equilibrio economico e garantendo un immediato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo.
309. All’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « d’intesa con » sono sostituite dalla seguente: « sentite » e le parole: « , autorita’ delegata per la coesione » sono sostituite dalle seguenti: « e la coesione territoriale »;
b) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
« 7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di
cui al comma 1 puo’ contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le “missioni” della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l’obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021 »;
c) il comma 10 e’ sostituito dai seguenti:
« 10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti
nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle “missioni” di cui al comma 7, lettera b).
10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono finanziare:
a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui all’articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali »; d) dopo il comma 11 e’ inserito il seguente:
« 11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi
finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, l’Agenzia per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime amministrazioni »;
e) al comma 13, le parole: « comma 10, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 10-bis, lettera b), »;
f) al comma 14, dopo le parole: « Ministro per il Sud » sono inserite le seguenti: « e la coesione territoriale »;
g) al comma 15, dopo le parole: « Ministro per il Sud » sono inserite le seguenti: « e la coesione territoriale ».
310. All’articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrano, le parole: « Ministro per il Sud » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per il Sud e la coesione territoriale »;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: « 2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle
risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia’ individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita’ all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente »;
c) al comma 2-bis, le parole: « 28 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno »;
d) al comma 2-ter, il secondo periodo e’ soppresso; e) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
« 3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta
annualmente alle Camere una relazione sull’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l’indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie ».
311. Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, e’ assegnato ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.
312. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalita’ attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un’incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti.
313. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 61, le parole: « in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 » sono sostituite dalle seguenti: « piu’ sviluppate, cosi’ come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea »;
b) al comma 63:
1) le parole: « per la coesione territoriale e il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « per il Sud e la coesione territoriale »;
2) dopo le parole: « dei trasporti » sono inserite le seguenti:
« e il Ministro dell’economia e delle finanze »;
3) dopo le parole: « sette anni. » e’ aggiunto il seguente periodo: « La proposta e’ corredata di un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali »;
c) al comma 64:
1) le parole: « procedure semplificate » sono sostituite dalle seguenti: « agevolazioni e semplificazioni »;
2) le parole: « articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies) » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalita’ regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6 »;
d) dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti:
« 65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni
di euro negli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione-programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
65-ter. Nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e’ istituito un fondo di sostegno alle attivita’ economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo e’ ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalita’ di accesso e rendicontazione.
65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».
314. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall’articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e’ incrementata di 60 milioni di euro per l’anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
315. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale volti alla realizzazione di tralicci di proprieta’ pubblica in zone prevalentemente montane, ove e’ palese il fallimento di mercato dell’offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, e’ riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilita’ del fondo di cui al secondo periodo, a favore delle regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31 marzo 2020. A tale fine e’ istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2020. Il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 30 giugno 2020, tra le regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale fondo.
316. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
« 6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali,
formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le
caratteristiche dell’area identificata. Il soggetto per
l’amministrazione dell’area ZES, di seguito “soggetto per
l’amministrazione”, e’ identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo presiede, dal Presidente dell’Autorita’ di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell’ipotesi in cui i porti inclusi nell’area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un’Autorita’ di sistema portuale con sede in altra regione, al Comitato partecipa il Presidente dell’Autorita’ di sistema portuale che ha sede nella regione in cui e’ istituita la ZES. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennita’ di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al commissario straordinario del Governo puo’ essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale dell’Autorita’ di sistema portuale per l’esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;
b) all’articolo 5, comma 1, dopo la lettera a-sexies) e’ inserita la seguente:
 « a-septies) al fine di incentivare il recupero delle
potenzialita’ nell’Area portuale di Taranto e sostenere
l’occupazione, e’ istituita la Zona franca doganale interclusa ai
sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione e’ definita
dall’Autorita’ di sistema portuale del Mare Ionio ed approvata con
determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
»;
c) all’articolo 5, comma 2, le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 ».
317. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del porto di Barletta e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e di 3 milioni di euro per l’anno 2021. All’onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
318. Al fine di consentire l’ammodernamento e lo sviluppo dell’area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare nell’ambito della viabilita’, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano.
319. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 »;
b) al comma 108, primo periodo, le parole: « 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019 e 2020 ».
320. All’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
« 2-bis. Per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di eta’ di cui al comma 2, come modificato dall’articolo 1, comma 601, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018 ».
321. Al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, e’ istituito il fondo denominato « Fondo “Cresci al Sud” », a sostegno della competitivita’ e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, cosi’ come definite nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e attivita’ produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
322. Il Fondo di cui al comma 321 ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l’anno 2020 e a 100 milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
323. La gestione del Fondo di cui al comma 321 e’ affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, che a tal fine puo’ anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di altre societa’ interamente partecipate. Invitalia stipula all’uopo un’apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al comma 321 sono accreditate su un’apposita contabilita’ speciale intestata a Invitalia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.
324. Quote aggiuntive del Fondo di cui al comma 321 possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia, dall’istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.
325. Il Fondo di cui al comma 321 opera investendo nel capitale
delle imprese di cui al medesimo comma 321, unitamente e
contestualmente a investitori privati indipendenti. L’investimento
nel capitale di ciascuna impresa target e’ finanziato, secondo le
modalita’ definite nel regolamento di gestione del medesimo Fondo,
anche da risorse apportate dai predetti investitori privati
indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e
trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti
coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 321 alle medesime condizioni.
326. L’articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e’ abrogato.
327. All’articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « alla societa’ » sono sostituite dalle seguenti: « a una societa’ per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all’indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci »;
b) dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: « Al capitale della societa’ di cui al primo periodo non possono in ogni caso partecipare neppure indirettamente ne’ a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, societa’ di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e altri soggetti di diritto privato comunque denominati ».
328. Al fine di rafforzare lo svolgimento dell’attivita’ a completamento dell’avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico e’ autorizzato a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unita’ gia’ autorizzate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in deroga all’articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche’ ai limiti di cui all’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unita’ eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facolta’ assunzionali, trecentonove unita’ di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unita’ di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalita’ pertinenti alle funzioni di cui al presente comma. A tal fine, e’ autorizzata la spesa di euro 3.788.477 per l’anno 2020, di euro 11.365.430 per l’anno 2021, di euro 18.942.383 per l’anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall’anno 2023.
329. Per le finalita’ previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020. Il 60 per cento delle risorse e’ destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.
330. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilita’ finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilita’, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ istituito un fondo denominato « Fondo per la disabilita’ e la non autosufficienza », con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
331. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
332. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e’ incrementato di 5 milioni di euro nell’anno 2020.
333. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, e’ destinato alle attivita’ del « progetto Filippide » un contributo pari a 500.000 euro per l’anno 2020.
334. All’articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l’autorita’ giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell’articolo 343 del codice civile o dell’articolo 403 del codice civile, nonche’ dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Ai fini della semplificazione per l’accesso all’esenzione di cui al presente comma, la medesima esenzione e’ accertata e verificata, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalita’ dell’Anagrafe nazionale degli assistiti, di cui all’articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero, nelle more della sua realizzazione, dell’Anagrafe degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia ».
335. Per l’anno 2020, il limite di spesa di cui all’articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e’ incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell’infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilita’.
336. In occasione dei cento anni dalla fondazione, all’Unione
italiana dei ciechi e degli ipovedenti e’ concesso un contributo
straordinario di un milione di euro per l’anno 2020 per lo sviluppo e
il sostegno delle sue attivita’ sul territorio nazionale, per le
manifestazioni ed iniziative nell’ambito della Giornata nazionale del
Braille, per la diffusione della cultura e della pratica
dell’addestramento del cane guida e per la valutazione e il
monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali.
337. Al fine di garantire l’attivita’ di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilita’ svolta dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell’handicap Onlus, e’ autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
338. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e’ attribuito, a decorrere dall’anno 2020, un contributo annuo di 500.000 euro all’Associazione nazionale guida legislazioni andicappati trasporti (ANGLAT).
339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ istituito un fondo denominato « Fondo assegno universale e servizi alla famiglia », con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonche’, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.
340. L’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e’ riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, e’ corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di eta’ ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e il relativo importo e’ pari a:
a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;
b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro;
d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno di cui alle lettere a), b) e c) e’ aumentato del 20 per cento.
341. All’onere derivante dal comma 340, valutato in 348 milioni di euro per l’anno 2020 e in 410 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 410 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 339. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunita’ e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 340, si verifichino
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l’anno 2020 e di 410 milioni di euro per l’anno 2021, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunita’ e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l’importo annuo dell’assegno e i valori dell’ISEE di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
342. Al comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 »;
b) al secondo periodo, le parole: « e a cinque giorni per l’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a cinque giorni per l’anno 2019 e a sette giorni per l’anno 2020 »;
c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».
343. Al comma 355 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: « per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’anno 2019 »;
b) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: « A decorrere dall’anno 2020, il buono di cui al primo periodo e’ comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l’importo del buono spettante a decorrere dall’anno 2022 puo’ essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita’ e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma »;
c) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: « Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma e’ riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l’anno 2017, 250 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019, 520 milioni di euro per l’anno 2020, 530 milioni di euro per l’anno 2021, 541 milioni di euro per l’anno 2022, 552 milioni di euro per l’anno 2023, 563 milioni di euro per l’anno 2024, 574 milioni di euro per l’anno 2025, 585 milioni di euro per l’anno 2026, 597 milioni di euro per l’anno 2027, 609 milioni di euro per l’anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 ».
344. All’onere derivante dal comma 343, pari a 190 milioni di euro per l’anno 2020, 200 milioni di euro per l’anno 2021, 211 milioni di euro per l’anno 2022, 222 milioni di euro per l’anno 2023, 233 milioni di euro per l’anno 2024, 244 milioni di euro per l’anno 2025, 255 milioni di euro per l’anno 2026, 267 milioni di euro per l’anno 2027, 279 milioni di euro per l’anno 2028 e 291 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 339.
345. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e’ incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020.
346. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e-ter) e’ inserita la seguente:
« e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro,
sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di eta’ compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonche’ a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica »;
b) al comma 2, dopo la parola: « eter) » e’ inserita la seguente:
« , e-quater) ».
347. La detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 346 del presente articolo al fine di sostenere le attivita’ di contrasto alla poverta’ educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.
348. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all’utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilita’ per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunita’ della Presidenza del Consiglio dei ministri.
349. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunita’ e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonche’ le modalita’ e le tempistiche di esposizione.
350. Negli esercizi pubblici di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l’assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all’articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e’ esposto il cartello di cui al comma 348 con le modalita’ e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 349.
 351. La violazione della disposizione di cui al comma 348
costituisce elemento di valutazione della sussistenza della
responsabilita’ dirigenziale, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
352. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 348 a 351, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e’ incrementato di 0,1 milioni di euro per l’anno 2020.
353. Per il finanziamento del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e’ incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
354. Al fine di promuovere l’educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realta’ sociale contemporanea, le universita’ provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere gia’ esistenti. Per le finalita’ del presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e’ incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le universita’.
355. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 132 e’ sostituito dal seguente:
« 132. A decorrere dall’anno 2020, per i soggetti di eta’ pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, e’ abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l’abuso e’ irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualita’ evasa ».

356. All’articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera a) e’ abrogata e, al secondo periodo, le parole: « che stabilisce altresi’ le modalita’ di fruizione dell’esenzione di cui alla lettera a), » sono soppresse.
357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la
conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel
territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di
soggiorno in corso di validita’, i quali compiono diciotto anni di
eta’ nel 2020, e’ assegnata, nell’anno del compimento del
diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160
milioni di euro per l’anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile
per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a
quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche’ per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
358. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357, i criteri e le modalita’ di attribuzione e di utilizzo della Carta.
359. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuita’ nella fruizione per i visitatori, nonche’ per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo e’ istituito il « Fondo per il funzionamento dei piccoli musei » con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
360. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 359.
361. All’articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: « le spese veterinarie, fino all’importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 ».
362. A decorrere dall’anno 2020, e’ autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, per indennita’ aventi carattere di certezza, continuita’ e stabilita’, determinate con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, di cui all’articolo 110 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell’eventuale aggio, gia’ iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, che sono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.
363. A decorrere dall’anno 2020, una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell’articolo 110 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell’eventuale aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 362, prodotti nell’anno precedente a quello di riferimento, e’ versata all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per essere destinata, in misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attivita’ nel settore dei beni culturali.
364. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma, designata capitale italiana della cultura per il 2020, e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo possono essere destinate anche per la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato, che comunque non possono superare, in ogni caso, il limite massimo di trentasei mesi, anche discontinui, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima provincia ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
365. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo organizzate presso il comune di Milano, alla Fondazione I Pomeriggi Musicali e’ assegnato un contributo di 500.000 euro per l’anno 2020.
366. Una quota delle risorse gia’ assegnate con la delibera del CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo « Cultura e turismo » di competenza del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo e’ destinata, nella misura di 75 milioni di euro per l’anno 2020, all’incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo di cui all’articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
367. Gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementati nella misura di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
368. Al fine di sostenere e implementare le attivita’ nell’ambito
della ricerca, dell’innovazione e della formazione, nonche’ della
fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle
istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni,
fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e’ incrementata di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 e l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e’ incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
369. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in
ambito culturale e di salvaguardare le relative attivita’, anche in
considerazione dell’apporto al patrimonio tradizionale del Paese e
allo sviluppo del turismo stagionale, e’ autorizzata la spesa di 1
milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il
finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identita’
storica e culturale. Ai fini dell’accesso alle relative risorse, i
soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le
attivita’ culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e
secondo le modalita’ e la procedura stabiliti con apposito bando del
Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro
per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede
all’individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto
delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al
primo periodo.
 370. All’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il
comma 1-bis e’ aggiunto il seguente:
 « 1-ter. E’ assegnato un contributo di 250.000 euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la
realizzazione del Pistoia Blues Festival ».
 371. Per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande
musicali e’ istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 1
milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita’ culturali e per il turismo. Con decreto del Ministro per i
beni e le attivita’ culturali e per il turismo, di concerto con i
Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire le risorse
del fondo.
 372. All’articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: « e di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019
» sono sostituite dalle seguenti: « , di 500.000 euro per l’anno 2019
e di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020 ».
 373. Per la partecipazione dell’Italia alla Fiera internazionale
del libro di Francoforte, dedicata per l’edizione 2023 all’Italia, e’
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020, di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di
euro per l’anno 2023.
 374. Il contributo annuo dello Stato di cui all’articolo 8, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, e’
incrementato nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2020. Una quota del contributo di cui al primo
periodo, pari a 500.000 euro, e’ destinata a spese di parte corrente
e la restante parte a interventi di conto capitale.
 375. Per le finalita’ di cui all’articolo 3, comma 83, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e’ autorizzata la spesa di 23 milioni di
euro per l’anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il
turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla
realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonche’ di progetti per la digitalizzazione inerente al patrimonio culturale.
376. Al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all’estero, con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprieta’ dello Stato all’estero. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020.
377. Al fine di consentire la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d’Italia, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo e’ istituito un Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale da destinare alle associazioni presenti sul territorio, con uno stanziamento pari a 500.000 euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo si provvede a definire i criteri per l’individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.
378. Per consolidare ed estendere gli effetti promozionali dell’immagine e della cultura italiana nel mondo, a favore dei festival del cinema italiano che si svolgono all’estero nel quadro del programma « Vivere all’italiana », nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e’ iscritto un finanziamento integrativo di 800.000 euro per l’anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo.
379. Nel rispetto delle disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e’ iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero un Fondo, denominato « Antonio Megalizzi », con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l’anno 2020.
380. Al riparto del fondo di cui al comma 379 si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
381. Al fine di implementare il progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attivita’ di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano, e’ autorizzata la spesa di 750.000 euro per l’anno 2020 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.
382. Al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull’impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunita’ locali, e’ autorizzato un contributo straordinario di 300.000 euro per l’anno 2020 a favore della Lega delle autonomie locali.
383. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e’ incrementata di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020, destinati all’erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell’ambito dell’altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attivita’. Alla ripartizione dell’importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
384. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonche’ per favorire la riduzione del consumo di suolo, e’ istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, il « Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico », con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.
385. In considerazione dell’alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, e’ autorizzata la spesa di 1,3 milioni di euro per l’anno 2020 per un finanziamento straordinario finalizzato alla tutela e conservazione del bene nonche’ per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza, allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale.
386. Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche’ garantire la
continuita’ nella fruizione per i visitatori e favorire
l’abbattimento delle barriere architettoniche, alla Fondazione Ente Ville Vesuviane e’ assegnato un contributo straordinario di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
387. E’ istituito presso il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo un fondo per lo studio preliminare necessario all’introduzione del « Volo turistico », con una dotazione di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione.
388. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo emana uno o piu’ decreti al fine di disciplinare le modalita’ di utilizzo del fondo di cui al comma 387.
389. A decorrere dall’anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o piu’ abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, e’ attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e’ emanato annualmente il bando per l’assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.
390. A decorrere dall’anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, e’ attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di uno o piu’ abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e’ emanato annualmente il bando per l’assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.
391. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi nell’ambito dell’istituzione scolastica di appartenenza possono concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all’assegnazione di un contributo per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello Studente « IoStudio », di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, secondo le modalita’ e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 392. I contributi previsti dal presente comma non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi di cui al presente comma sono destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.
392. I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per
un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a
decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 6,
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito delle risorse del
Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui
all’articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi
di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le
finalita’ di cui ai commi 389, 390 e 391, il predetto Fondo e’
incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l’accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonche’ i criteri per l’individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.
393. Per l’anno 2020, in deroga all’articolo 1, comma 806, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il credito d’imposta di cui ai commi da 806 a 809 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e’ riconosciuto agli esercenti attivita’ commerciali non esclusivi, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, anche nei casi in cui la predetta attivita’ commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L’agevolazione e’ riconosciuta prioritariamente agli esercenti attivita’ commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
394. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell’informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita’ di fruizione dell’informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all’articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
395. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma e’ riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della medesima Fondazione.
396. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dell’Istituto affari internazionali di Roma, e’ riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro per l’anno 2020 e a 100.000 euro per l’anno 2021 in favore del predetto Istituto, allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso del medesimo Istituto.
397. Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari e’ autorizzata la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
398. Fino all’espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 397, indetta dal Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il 30 aprile 2020, e’ prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa.
399. Ai fini del rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e’ incrementata di 6 milioni di euro per l’anno 2020, di 8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
400. Per l’avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all’attuazione dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, nonche’ per le azioni, le iniziative e i progetti di innovazione e delle connesse attivita’ di comunicazione, e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
401. Al comma 1-ter dell’articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell’uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l’innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale ».
402. Al fine di rendere piu’ semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la societa’ di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La societa’ di cui al primo periodo affida lo sviluppo della piattaforma, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla societa’ di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
403. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 402 e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
404. All’articolo 2, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo la parola: « 2019 » sono inserite le seguenti: « e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ».
405. In occasione del centenario della fondazione del Partito
comunista italiano, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, alla struttura di missione per gli anniversari nazionali e
gli eventi sportivi nazionali e internazionali sono assegnate, per
gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza.
406. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell’Autorita’ politica delegata, ove nominata, ad avvalersi della suddetta struttura di missione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l’assegnazione delle risorse di cui al comma 405 in favore delle istituzioni interessate, nonche’ di enti pubblici e privati senza fine di lucro, e l’ammontare massimo dei medesimi contributi.
407. Al fine di conseguire risparmi di spesa e di accrescere la qualita’, la sicurezza, l’efficienza energetica e la continuita’ operativa dei Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione centrale, come definiti dall’articolo 33-septies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ad esclusione dei CED di cui al comma 3 dello stesso articolo 33-septies, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, adotta un atto di indirizzo, coordinamento e impulso per la razionalizzazione e il consolidamento degli stessi CED.
408. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri da’ attuazione all’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 407 e adotta ogni atto necessario a tal fine. Agli atti di cui al primo periodo non si applica l’articolo 14- bis, comma 2, lettere c), f) e g), del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
409. Dall’attuazione dei commi 407 e 408 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
410. All’articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall’anno 2020, con frequenza biennale ».
411. All’articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « di concerto con » sono inserite le seguenti: « l’Autorita’ politica delegata per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e ».
412. Al fine di favorire, attraverso il sistema degli istituti tecnici superiori, la diffusione della cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitivita’ del sistema produttivo italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui all’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall’articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinati per l’anno 2020 a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400.000 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
413. Al fine di promuovere l’accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di eta’ compresa tra 18 e 35 anni, e’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato « Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN) » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
414. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalita’ e le modalita’ per la realizzazione e la distribuzione della Carta giovani nazionale (CGN).
415. Il Ministero della giustizia e’ autorizzato nell’anno 2020, in aggiunta alle facolta’ assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia’ bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.
416. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 415 e’ autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l’anno 2020, di euro 16.695.800 per l’anno 2021, di euro 18.258.140 per l’anno 2022, di euro 18.617.344 per l’anno 2023, di euro 23.615.918 per l’anno 2024, di euro 23.755.234 per l’anno 2025, di euro 24.182.536 per l’anno 2026, di euro 24.681.056 per l’anno 2027, di euro 25.108.360 per l’anno 2028 e di euro 25.606.880 a decorrere dall’anno 2029.
417. All’articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, a decorrere dal 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « di 20 milioni di euro per l’anno 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall’anno 2020 »;
b) dopo le parole: « aree colpite da eventi sismici, » la parola:
« nonche’ » e’ soppressa;
c) dopo le parole: « della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari » sono aggiunte le seguenti: « , nonche’ all’attribuzione di sussidi ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 5), della legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore del personale amministrativo ».
418. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 311 e’ inserito il seguente:
« 311-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalita’ e i criteri per le assunzioni di cui al comma 311 ».
419. Al fine di garantire l’efficienza degli uffici di esecuzione penale esterna, il Ministero della giustizia e’ autorizzato, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell’ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unita’ di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria.
420. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalita’ e i criteri per le assunzioni di cui al comma 419.
421. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 419 e’ autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 a decorrere dall’anno 2030. Per l’espletamento delle procedure concorsuali e’ autorizzata la spesa di euro 500.000 per l’anno 2020.
422. Al fine di rafforzare l’offerta trattamentale nell’ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia e’ autorizzato a bandire, nell’anno 2020, procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 50 unita’ di personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facolta’ assunzionali dell’amministrazione penitenziaria.
423. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 422 e’ autorizzata la spesa di euro 538.937 per l’anno 2020 e di euro 2.155.745 a decorrere dall’anno 2021. Per l’espletamento delle relative procedure concorsuali e’ autorizzata la spesa di euro 500.000 per l’anno 2020.
 424. Al fine di rafforzare l’offerta trattamentale legata
all’esecuzione penale esterna e di comunita’, e’ autorizzata
l’assunzione straordinaria di 100 unita’ di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita’ del Ministero della giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalita’ pedagogica e di funzionario della professionalita’ di servizio sociale, da inquadrare nell’area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facolta’ assunzionali. Per l’attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di euro 1.009.136 per l’anno 2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dall’anno 2021.
425. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all’attuazione del comma 424 e’ autorizzata la spesa di euro 500.000 per l’anno 2020.
426. E’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020 e
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 al fine di
rafforzare la rete volta all’assistenza delle vittime di reato, e in
particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse,
assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e
psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonche’ al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformita’ a quanto previsto dalla direttiva 2012/ 29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.
427. All’articolo 2, comma 2-bis, alinea, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le parole: « dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2020 ».
428. All’articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, le parole: « , costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, » sono soppresse.
429. All’articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, il comma 6-ter e’ sostituito dal seguente:
« 6-ter. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, adottato ai sensi dell’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono estese, in quanto compatibili, alle somme affluite al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno, sono adottate le eventuali ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione alle misure di cui al presente articolo. A decorrere dal 1° luglio 2020, alla societa’ di cui al comma 1 e’ intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato. Sul conto corrente di cui al precedente periodo affluiscono, nel rispetto di quanto previsto ai periodi quinto e sesto del presente comma, le somme di denaro oggetto dei procedimenti di cui al comma 2-bis. La societa’ di cui al comma 1 e’ assoggettata agli obblighi di programmazione finanziaria di cui agli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Fermo restando il rispetto degli obblighi di cui al precedente periodo e nella prospettiva di garantire stabilita’ alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria, la societa’ di cui al comma 1, entro il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, comunica al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della giustizia la previsione, su base annua, delle somme di cui al comma 2-bis, che saranno depositate, nell’anno finanziario di riferimento, nei conti correnti accesi presso il sistema bancario e postale, nonche’ la quantificazione della giacenza media annua del predetto conto di Tesoreria dello Stato intestato alla medesima societa’, da aggiornare con cadenza trimestrale. La societa’ di cui al precedente periodo accredita i conti correnti accesi presso le banche e Poste Italiane Spa nella misura almeno pari a consentire l’esecuzione delle operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell’ambito del Fondo unico giustizia, disposte dagli organi competenti. Il Ministero della giustizia, con propria circolare, impartisce agli uffici giudiziari le istruzioni necessarie a rendere immediatamente operative le disposizioni di cui al presente articolo, prediligendo, ove ritenuto opportuno, il ricorso ad un principio di gradualita’, con priorita’ agli uffici ubicati nelle sedi giudiziarie di piu’ significativa rilevanza ».
 430. Alle somme di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, giacenti sul conto di Tesoreria di cui al terzo periodo del comma 6-ter del medesimo articolo 2, come sostituito dal comma 429, e’ riconosciuto un tasso di interesse, liquidato semestralmente, pari al rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d’asta delle emissioni dei BOT a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l’applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso in cui il rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come previsto nel precedente periodo, fosse negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze di Tesoreria di cui al citato terzo periodo del comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, e’ pari a zero.
431. Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale
delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo,
dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti
ai sensi degli articoli 62 e 62° del regolamento della predetta Corte
seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme
corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e
dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia
prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale.
Conseguentemente, l’articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non sono considerate indennita’ tassabili le somme indicate nel periodo precedente.
432. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, il capo II e’ sostituito dal seguente:
« CAPO II
PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI
Art. 4. - (Piante organiche flessibili distrettuali) - 1. Con
decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, nel termine di tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ individuato
il contingente complessivo nazionale delle piante organiche
flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione
dei magistrati assenti ovvero all’assegnazione agli uffici giudiziari
del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Con
le medesime modalita’ il Ministro della giustizia provvede alla
determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun
distretto nei limiti della vigente dotazione organica della
magistratura. Il numero dei magistrati da destinare alle piante organiche flessibili distrettuali e’ soggetto a revisione almeno biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Quando la revisione di cui al terzo periodo determina un sovrannumero rispetto alla pianta organica flessibile distrettuale, i magistrati che ne fanno richiesta sono destinati alle vacanze disponibili degli uffici del distretto.
2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1, primo periodo, devono distinguersi i magistrati addetti alla pianta organica flessibile distrettuale cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.
3. Il capoluogo del distretto di corte d’appello ove il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale esercita le sue funzioni e’ considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.
Art. 5. - (Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione
dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale) - 1. I
magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono
destinati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza
dall’ufficio:
a) aspettativa per malattia o per altra causa;
b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per
gravidanza o maternita’ ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) tramutamento ai sensi dell’articolo 192 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all’esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;
d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.
3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono assegnati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento ai sensi dell’articolo 4, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all’assegnazione di cui al primo periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione. Con il medesimo decreto sono altresi’ definiti i criteri di priorita’ per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione nei casi di cui al comma 1 ovvero per assegnare i magistrati nei casi di cui al presente comma.
Art. 6. - (Destinazione e assegnazione dei magistrati) - 1. La destinazione dei magistrati nei casi di sostituzione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, e’ disposta, su proposta del presidente della corte d’appello ovvero del procuratore generale presso la corte d’appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura.
2. L’assegnazione dei magistrati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e’ disposta, anche su proposta del presidente della corte d’appello ovvero del procuratore generale presso la corte d’appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario e con il parere favorevole del Ministro della giustizia.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Ministro della giustizia.
Art. 7. - (Designazione dei magistrati) - 1. La designazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare in sostituzione o in assegnazione avviene sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che, scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, ha in corso la celebrazione di uno o piu’ dibattimenti o udienze preliminari, e’ prorogato nell’esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.
3. Quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri di cui all’articolo 5, comma 3, gli stessi sono assegnati all’ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva.
Art. 8. - (Valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante organiche) - 1. Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l’anzianita’ di servizio e’ calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.
2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d’ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimita’, nonche’ ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione ».
433. Nella distribuzione del contingente di cui alla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, deve essere accordata prioritaria rilevanza alle corti d’appello.
434. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale di cui all’articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come sostituito dal comma 432, e agli stessi il beneficio di cui all’articolo 8, comma 2, della predetta legge n. 48 del 2001, come sostituito dal comma 432, si applica in caso di permanenza in servizio per un periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
435. Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la funzionalita’ dell’organizzazione giudiziaria anche in conseguenza del trasferimento delle competenze di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:
« 2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica
complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici
giudiziari anche istituendo un unico posto per piu’ uffici giudiziari
»;
b) all’articolo 3, comma 1, le parole: « dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero » e le parole: « , secondo le rispettive competenze e » sono soppresse;
c) all’articolo 4, comma 1, le parole: « , per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all’articolo 8, dal direttore tecnico di cui all’articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o » sono soppresse;
d) l’articolo 5 e’ abrogato; e) il capo II e’ sostituito dal seguente:
« CAPO II
ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
Art. 6. - (Uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria) - 1.
Il Ministero della giustizia, nell’ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell’articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall’amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresi’ attivita’ di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.
3. Al fine di assicurare una piu’ completa attivita’ di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell’amministrazione periferica e degli uffici giudiziari, il presidente del locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All’eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente.
Art. 7. - (Organico) - 1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all’articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell’amministrazione giudiziaria e’ aumentata di 10 unita’.
2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell’amministrazione giudiziaria e’ altresi’ aumentata di complessive 150 unita’ di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all’Area III e all’Area II. All’individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia e’ autorizzato, nel triennio 2020-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facolta’ assunzionali dell’amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.
4. Il posto di direttore generale dell’ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta’ di Napoli e’ soppresso e le funzioni e i compiti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono esercitati da uno degli uffici di cui all’articolo 6 del presente decreto con sede in Napoli.
Art. 8. - (Risorse) - 1. L’assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all’articolo 6 per l’espletamento del suo mandato e’ effettuata dal competente direttore generale dell’amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».
436. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 435, e’ autorizzata la spesa nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dall’anno 2020.
437. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con
particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra
le varie realta’ regionali, e’ promosso il Programma innovativo
nazionale per la qualita’ dell’abitare, di seguito denominato «
Programma ». Il Programma e’ finalizzato a riqualificare e
incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale
sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilita’, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonche’ a migliorare la coesione sociale e la qualita’ della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilita’ e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, secondo il modello urbano della citta’ intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).
438. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) i termini, i contenuti e le modalita’ di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le citta’ metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la citta’ di Aosta e i comuni con piu’ di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita’ di cui al comma 437, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;
b) l’entita’ massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 443, nonche’ i tempi e le relative modalita’ di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell’utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera del CIPE n. 127/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018;
c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell’Alta Commissione di cui al comma 439, individuati in coerenza con le finalita’ del Programma, privilegiando in particolare: l’entita’ degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l’azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree gia’ urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l’attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.
439. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 438, e’ istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un’Alta Commissione composta da:
a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
c) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani;
d) un rappresentante designato dal Ministero dell’interno;
e) un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le
attivita’ culturali e per il turismo;
f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
440. I componenti dell’Alta Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per lo svolgimento della propria attivita’, l’Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche’ del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all’articolo 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti dell’Alta Commissione non spettano indennita’, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
441. L’Alta Commissione provvede all’esame delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 439 e, all’esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorita’ indicati dal decreto di cui al medesimo comma 439, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresi’, definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l’attuazione delle proposte.
442. In relazione agli interventi inseriti nel Programma e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 441, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilita’ di bilancio, l’esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
443. Per l’attuazione del Programma e’ istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato « Programma innovativo nazionale per la qualita’ dell’abitare », con una dotazione complessiva in termini di competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l’anno 2020, 27,25 milioni di euro per l’anno 2021, 74,07 milioni di euro per l’anno 2022, 93,87 milioni di euro per l’anno 2023, 94,42 milioni di euro per l’anno 2024, 95,04 milioni di euro per l’anno 2025, 93,29 milioni di euro per l’anno 2026, 47,15 milioni di euro per l’anno 2027, 48,36 milioni di euro per l’anno 2028, 53,04 milioni di euro per l’anno 2029, 54,60 milioni di euro per l’anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l’anno 2033.
444. Le risorse di cui all’articolo 2, primo comma, lettera f), e all’articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche’ all’articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, per un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, a 30 milioni di euro per l’anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sono rese indisponibili per le finalita’ originarie e versate annualmente all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisite all’erario.
445. All’articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « aventi sede legale in Italia » sono inserite le seguenti: « ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell’ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della societa’ veicolo di appoggio, dell’immobile costituito in garanzia del credito ceduto »;
b) dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
« 8-bis. Ove l’operazione di cui al comma 1 rivesta una valenza
sociale in forza della partecipazione di un’associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di societa’ o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la societa’ veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater e’ di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L’eventuale soggetto cedente alla societa’ veicolo di appoggio e’ esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarita’ urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l’istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L’esonero non e’ esteso alla successiva vendita effettuata dalla societa’ veicolo d’appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla societa’ veicolo d’appoggio, l’immobile e’ esente dall’imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L’esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ».
446. Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equita’ nell’accesso alle cure, di cui all’articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796.
447. Ai fini di cui al comma 446, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e’ incrementato di 185 milioni di euro per l’anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
448. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e’ ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
449. Per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l’espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonche’ dei pediatri di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonche’ di ridurre il fenomeno delle liste d’attesa, e’ autorizzato un contributo pari ad euro 235.834.000 a valere sull’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall’articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell’ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono definite la distribuzione delle risorse di cui al presente comma alle regioni, in quota capitaria, e le modalita’ con cui le medesime regioni, nell’ambito degli accordi integrativi regionali, individuano le attivita’ assistenziali all’interno delle quali saranno utilizzati dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilita’ e alla cronicita’, anche prevedendo l’utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla second opinion, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
450. Le apparecchiature sanitarie di cui al comma 449, di proprieta’ delle aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei medici di cui al comma 449, secondo modalita’ individuate dalle aziende medesime, avendo cura di misurare l’attivita’ svolta attraverso indicatori di processo.
451. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 432 e’ inserito il seguente:
« 432-bis. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute di cui al comma 427, individua i criteri cui gli Istituti si attengono ai fini dell’attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma 432 ».
452. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta’ (INMP), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e’ autorizzato un contributo di 300.000 euro a favore del medesimo Istituto.
453. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita’ per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul tema dell’abbandono degli animali d’affezione e delle adozioni e a produrre maggiore conoscenza sui vantaggi annessi alla sterilizzazione, identificazione e registrazione all’anagrafe degli animali d’affezione. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
454. Al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonche’ di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a far data dal 1° gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
455. In favore dell’Ente nazionale sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, e’ autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.
456. Al fine di garantire l’erogazione di un contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento, fino all’importo massimo annuo di euro 400 per neonato e comunque fino al sesto mese di vita del neonato, nello stato di previsione del Ministero della salute e’ istituito il fondo per il sostegno all’acquisto di sostituti del latte materno, con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
457. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le misure attuative del comma 456 anche al fine di individuare le condizioni patologiche, ivi compresi i casi di ipogalattia e agalattia materna, e le modalita’ per beneficiare del contributo di cui al comma 456, tenendo anche conto dei requisiti economici per accedere al beneficio di cui al comma 456.
458. Per assicurare all’INPS il presidio delle funzioni relative all’invalidita’ civile, di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attivita’ medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l’INPS e’ autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dall’anno 2021 e fermo restando l’avvio della procedura di cui al comma 459 dall’anno 2020, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di medici non superiore a 820 unita’ all’anno.
459. L’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni e’ adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l’INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L’atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per l’individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilita’, nonche’ sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equita’ normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l’INPS con rapporto convenzionale.
460. Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 458 e 459, si provvede mediante assegnazione all’INPS di 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, di 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, di 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029 e di 7,8 milioni di euro annui dall’anno 2030.
461. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 406 sono inseriti i seguenti:
« 406-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione di cui al comma 403 e’ prorogata al biennio 2021-2022 per le regioni individuate ai sensi del comma 404 ed estesa, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario.
406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonche’ l’estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, e’ autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».
462. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e) e’ inserita la seguente:
« e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicita’ di cui all’intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all’efficientamento della rete dei servizi, la possibilita’ di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all’articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l’erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalita’ del dossier farmaceutico di cui all’articolo 12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalita’ di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti, nonche’ informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarita’ o meno dell’assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessita’ di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l’aderenza alla terapia ».
463. Per le finalita’ di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni secondo modalita’ individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
464. All’articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono aggiunti i seguenti periodi: « I medicinali interessati da un procedimento di rinnovo depositato presso l’AIFA entro la data del 30 giugno 2017 sono mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell’AIFA. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020 sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1° gennaio 2022 ».
465. All’articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « entro il 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 2012 ».
466. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11 e’ inserito il seguente:
« 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale
e superare il precariato, nonche’ per garantire la continuita’
nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il
personale medico, tecnico-professionale e infermieristico,
dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e’ stabilito alla data del 31 dicembre 2019 ».
467. All’articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 22,5 milioni ».
468. All’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, le parole: « personale medico, tecnico-professionale e
infermieristico » sono sostituite dalle seguenti: « personale
dirigenziale e non dirigenziale », le parole: « 31 dicembre 2018 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 » e le parole: «
31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020
».
469. E’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell’incidenza dell’endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita’ per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.
470. Al fine di supportare le attivita’ dell’Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e’ istituita un’apposita tecnostruttura di supporto. Le competenze dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e’ modificata in « Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica » e la sua composizione e’ integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.
471. Per le finalita’ di cui al comma 470, a decorrere dall’anno 2020 e’ autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per l’organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di cui al comma 470, anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie.
472. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell’ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l’accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, e’ autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell’anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, da destinare all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per il supporto da essa reso alle attivita’ del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonche’ all’Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
473. All’articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e’ incrementata di 108 milioni di euro per l’anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l’anno 2021, di 184,6 milioni di euro per l’anno 2022, di 124,4 milioni di euro per l’anno 2023, di 57,1 milioni di euro per l’anno 2024 e di 2,2 milioni di euro per l’anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell’anno 2020.
474. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosita’ delle occupazioni, anche in relazione all’eta’ anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione e’ presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed e’ composta da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’ISTAT, dell’INPS, dell’INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nonche’ da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita’ previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresi’ disciplinate le modalita’ di funzionamento della Commissione, nonche’ la possibilita’ di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennita’, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
475. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalita’ previdenziali e assistenziali. La Commissione e’ presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed e’ composta da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell’ISTAT, dell’INPS e dell’INAIL, nonche’ da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita’ previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresi’ disciplinate le modalita’ di funzionamento della Commissione, nonche’ la possibilita’ di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennita’, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
476. All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2019 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2020 ».
477. Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e’ riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
 2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
478. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni e’ applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
479. A decorrere dall’anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l’INPS ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del predetto decreto-legge, nonche’ per le attivita’ legate all’assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
480. A decorrere dall’anno 2020, ai fini del finanziamento delle attivita’ per il Rdc e la Pdc, ai sensi dell’articolo 5, comma, 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, da parte degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
481. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 479 e 480, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede per
l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, e a decorrere dall’anno 2021 mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
482. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ incrementato rispettivamente di 1 milione di euro per l’anno 2020, di 2 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3 milioni di euro per l’anno 2022.
483. I pensionati gia’ dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica, gia’ iscritti all’INPDAP, nonche’ i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all’INPS della volonta’ di adesione.
484. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni occorrenti per l’attuazione del comma 483.

485. La comunicazione di cui al comma 483 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 484. L’adesione esercitata e’ irrevocabile.
486. Per il triennio 2020-2022, i crediti vantati dallo Stato nei confronti degli autori di un delitto di omicidio, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole ovvero ad esso legata da relazione affettiva non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati dalle predette relazioni, purche’ estranei alla condotta delittuosa.
487. Per il medesimo periodo di cui al comma 486, i crediti vantati da istituti previdenziali o assicurativi pubblici, nonche’ dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nelle ipotesi previste nel comma 486, sono parimenti non imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.
488. Agli oneri derivanti dai commi 486 e 487, entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell’anno 2020, di 700.000 euro nell’anno 2021 e di 500.000 euro nell’anno 2022, si provvede con le risorse disponibili di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 167, e le prestazioni sono corrisposte a domanda dall’ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta’ per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalita’ di cui alla legge 7 luglio 2016, n. 122. Le operazioni di surroga di cui al presente comma si applicano anche ai crediti di cui ai commi 486 e 487 pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
489. All’articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: « in cui e’ stata accertata la sua responsabilita’ » sono aggiunte le seguenti: « oppure quando l’autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte di un’unione civile, anche se l’unione e’ cessata, o di chi e’ o e’ stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza ».
490. Il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e’ incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2020.
491. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni, nonche’ le restanti risorse finanziarie previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna, dall’articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nelle regioni Sicilia e Sardegna e per l’area di crisi industriale complessa di Isernia, nonche’ ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni, sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilita’ di ogni singola regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere destinate, nell’anno 2020, dalle predette regioni, alle medesime finalita’ del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche’ a quelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
492. Il trattamento di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puo’ essere concesso, per l’anno 2020, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma possono essere inoltre destinate a finanziare il trattamento di mobilita’ in deroga di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in favore dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari di un trattamento di mobilita’ ordinaria o in deroga. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
493. All’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: « Per l’anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziate, puo’ essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l’avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessita’ anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico ».
494. Limitatamente all’esercizio finanziario 2020, le risorse di
cui all’articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono incrementate di euro 46,7 milioni a valere sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Conseguentemente, il Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’ incrementato di 21,7 milioni di euro per l’anno 2020; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l’anno 2020 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81, e all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 280, nonche’ dei lavoratori gia’ rientranti nell’abrogato articolo
7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori
impegnati in attivita’ di pubblica utilita’, anche mediante contratti
di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nonche’ mediante altre tipologie
contrattuali, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualita’ di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo.
496. A decorrere dall’anno 2020, le risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 9 milioni di euro annui.
497. Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attivita’ di pubblica utilita’, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
498. Al fine di sostenere l’accesso anticipato alla pensione per i
giornalisti professionisti iscritti all’Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese
editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie
di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di
cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e’ autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di euro per
l’anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei
limiti di spesa di cui all’articolo 41-bis, comma 7, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L’onere annuale sostenuto dall’INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata e’ rimborsato all’Istituto ai sensi dell’articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.
499. All’articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, il comma 2 e’ sostituito dai seguenti:
« 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di eta’ non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano gia’ in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
2-bis. L’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d’autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un’azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale ».
500. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al
requisito contributivo di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a),
della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di
pensione, con anzianita’ contributiva di almeno 35 anni
nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la
vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese
stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese
editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa
a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio
2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o
ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi
dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell’ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l’anno 2020, 44,6 milioni di euro per l’anno 2021, 51,2 milioni di euro per l’anno 2022, 54,7 milioni di euro per l’anno 2023, 50,8 milioni di euro per l’anno 2024, 33,3 milioni di euro per l’anno 2025, 19,3 milioni di euro per l’anno 2026 e 1,3 milioni di euro per l’anno 2027, che costituisce tetto di spesa. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente. Qualora dall’esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l’attuazione del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita, All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede per 6,1 milioni di euro per l’anno 2020, 10,2 milioni di euro per l’anno 2021, 11,7 milioni di euro per l’anno 2022, 12,5 milioni di euro per l’anno 2023, 11,6 milioni di euro per l’anno 2024, 7,6 milioni di euro per l’anno 2025, 4,4 milioni di euro per l’anno 2026 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.
501. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attivita’ economica e produttiva di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni nel cui territorio si e’ verificato l’attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita’ degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
502. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys), la dotazione del Fondo di solidarieta’ nazionale - interventi indennizzatori di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e’ incrementata di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
503. Al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai
coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con eta’
inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella
previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020, e’ riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di
ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento
dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti.
L’esonero di cui al primo periodo non e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis ».
504. Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile
in agricoltura, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalita’ per la concessione di mutui a tasso
zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al
consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici
attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
505. I mutui di cui al comma 504 sono concessi nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
506. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 504 e 505, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e’ istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo e’ autorizzata l’apertura di un’apposita contabilita’ speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
507. Al fine di favorire la competitivita’ del settore agricolo e agroalimentare e’ istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la competitivita’ delle filiere agricole, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l’anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita’ di ripartizione del Fondo.
508. All’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:
« f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding ».
509. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell’articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20 per cento con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni.
510. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all’articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
511. La dotazione del fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e’ incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.
512. Al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all’attivita’ mineraria, nonche’ di promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell’articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005, assume la nuova denominazione di « Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell’Emilia Romagna ». Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine, e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
513. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attivita’ di oleoturismo.
514. Con il termine « oleoturismo » si intendono tutte le attivita’ di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
515. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell’attivita’ lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell’anno 2020, e’ riconosciuta per ciascun lavoratore, per l’anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennita’ giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita’ relative al pagamento dell’indennita’ di cui al presente comma.
516. Al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori
dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci
lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell’attivita’
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non
obbligatorio, le risorse di cui all’articolo 1, comma 346, quarto
periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate di
2,5 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita’
relative al pagamento dell’indennita’ di cui al presente comma.
517. E’ disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019, di cui all’articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
518. Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020.
519. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 518.
520. Al fine di favorire l’efficienza economica, la redditivita’ e la sostenibilita’ del settore agricolo e di incentivare l’adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l’utilizzo delle tecnologie innovative, sono concessi alle imprese agricole un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilita’ dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalita’ e le procedure per l’erogazione dei contributi, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 521.
521. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 520 e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa.
522. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attivita’ a queste connessa, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e’ istituito un fondo denominato « Fondo per l’agricoltura biologica », con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l’anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
523. All’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualita’, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni ».
524. Agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilita’ di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, con l’obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per ventiquattro ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e’ concesso il diritto di fruire di un incentivo sull’energia elettrica prodotta con le modalita’ e alle condizioni di cui al comma 525.

525. L’incentivo di cui al comma 524 e’ definito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilita’ con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonche’ dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al comma 524, ed e’ erogato unicamente in riferimento all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di quindici anni. L’erogazione dell’incentivo e’ subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.
526. L’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalita’ con le quali le risorse per l’erogazione degli incentivi di cui ai commi 524 e 525 trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell’energia elettrica.
527. Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonche’ per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera o) e’ inserita la seguente:
« o-bis) “digestato equiparato”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica »;
b) al titolo IV, dopo il capo IV e’ inserito il seguente:
« CAPO IV-bis
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO
EQUIPARATO
Art. 31-bis. - (Condizioni di equiparabilita’) - 1. Sono condizioni di equiparabilita’ del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:
a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;
b) un livello di efficienza di impiego superiore all’80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
c) un’idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;
d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissivita’;
e) un utilizzo di sistemi di tracciabilita’ della distribuzione
con sistemi GPS.
Art. 31-ter. - (Modalita’ di utilizzo) - 1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall’inquinamento da nitrati, la quantita’ di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.
2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l’applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilita’ dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.
Art. 31-quater. - (Controlli) - 1. L’utilizzazione agronomica del digestato equiparato e’ subordinata all’esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell’interessato, alla competente autorita’ regionale o provinciale.
2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita’ dei prodotti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ».
528. E’ autorizzata la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo.
529. La sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui al comma 528 e’ pari complessivamente a 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare.
530. Gli oneri derivanti dal comma 529 sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.
531. E’ autorizzata la partecipazione italiana all’aumento generale e all’aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), nonche’ all’aumento generale di capitale della Societa’ finanziaria internazionale (IFC).
532. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 531 e’ pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 dollari statunitensi da versare.
533. Gli oneri di cui al comma 532 sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
534. E’ altresi’ autorizzata l’approvazione dell’emendamento
all’articolo II, sezione 2, lettera c), paragrafo ii), dello Statuto
della Societa’ finanziaria internazionale (IFC), ratificato ai sensi
della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, proposto dal Consiglio
d’amministrazione della Societa’ medesima contestualmente all’aumento
di capitale, con il quale il potere di voto necessario per
autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi
all’ammissione di nuovi membri e’ aumentato dal 75 all’85 per cento.
535. Al fine di massimizzare l’importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo e nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell’economia e delle finanze puo’ contribuire alla ricostituzione delle risorse dei predetti Fondi, nei limiti dei vincoli stabiliti dagli stessi Fondi, anche con l’intervento dei soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attivita’ di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tale contribuzione e’ disposta con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
536. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ ridotta, per l’anno 2020, di 100 milioni di euro.
537. La Banca d’Italia, all’atto del versamento al bilancio dello Stato dell’utile di esercizio, comunica annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro la quota di tale utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo europeo di stabilita’ (ESM) presso la Banca d’Italia.
538. La quota di cui al comma 537 e’ riassegnata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per essere riversata all’ESM.
539. Nelle more della procedura di cui al comma 538, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze puo’ essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.
540. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e’ riconosciuto ai comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. A tal fine il Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e’ incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020, e’ determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente comma.
541. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano, a decorrere dall’anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario.
542. All’articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « dei commi da 819 a 823 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 819 e da 821 a 823 ».
543. Per l’anno 2020, ai fini del monitoraggio e della certificazione di cui all’articolo 1, commi 469 e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le regioni a statuto ordinario indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato.
544. Restano ferme, per l’anno 2020, le disposizioni previste dall’articolo 1, commi da 835 a 843, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
545. All’articolo 9, comma 28, settimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « non si applicano » sono inserite le seguenti: « alle regioni e ».
546. In occasione del cinquantenario delle regioni, e’ istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le celebrazioni
dei cinquanta anni delle regioni, con una dotazione di 500.000 euro
per l’anno 2020. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo
saranno diretti alla realizzazione di iniziative culturali,
artistiche e scientifiche, nonche’ all’organizzazione di seminari e
alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con
enti pubblici e privati. Le attivita’ finanziate dovranno avere ad
oggetto la memoria storica, l’evoluzione e le prospettive future del
ruolo delle regioni alla luce dei primi cinquanta anni di storia. Per
le finalita’ indicate e’ istituito un comitato promotore delle
celebrazioni, composto dai Presidenti delle regioni e delle province
autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, che avra’ il compito di elaborare gli indirizzi,
individuare le attivita’, raccogliere gli eventuali progetti
presentati e selezionare quelli ammessi al finanziamento.
547. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione europea, il limite di cui al comma 555 e’ determinato con riferimento alla media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
548. Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato, la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano.
549. Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e’ incrementato di 250.000 euro per l’anno 2020, di 500.000 euro per l’anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l’anno 2022. Il limite massimo complessivo annuo previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999 e’ incrementato di 250.000 euro per l’anno 2020, di 500.000 euro per l’anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l’anno 2022.
550. All’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « e 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 ».
551. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarieta’ comunale e’ incrementato di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l’importo che gli stessi hanno l’obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarieta’ comunale mediante una quota dell’imposta municipale propria.
552. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all’ammontare dei gettoni di presenza e delle indennita’ spettanti agli amministratori locali e gia’ in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.
553. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 14 milioni di euro per l’anno 2021 e di 13 milioni di euro per l’anno 2022. Il Fondo e’ destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell’ambito delle predette isole, di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di erogazione delle predette risorse. Il Fondo e’ ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata.
554. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non piu’ acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI di cui al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell’allegato A al decreto del Ministero dell’interno 14 marzo 2019, recante « Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l’anno 2019 ».
555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
556. All’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
« 7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell’Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle citta’ metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidita’ da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L’anticipazione di liquidita’ per il pagamento di debiti fuori bilancio e’ subordinata al relativo riconoscimento.
7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell’anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.
7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l’obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 203, comma 1, lettera b), e all’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche’ di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all’articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 159, comma 2, e all’articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.
7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidita’ e’ presentata
agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del
30 aprile 2020 ed e’ corredata di un’apposita dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente,
contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l’anticipazione di liquidita’ entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine e’ di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore.
7-octies. Le anticipazioni di liquidita’ sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidita’, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.
7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l’avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell’anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies ».
557. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2020, d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono stabiliti modalita’ e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passivita’ totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
558. Al comune di Vibo Valentia e’ attribuito un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per spese di investimento.
559. E’ istituita l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonche’ alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalita’ diverse dall’esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in conformita’ alla legge federale svizzera.
560. Soggetto attivo dell’imposta e’ il comune di Campione d’Italia. Non si applica l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sull’esercizio della potesta’ regolamentare, salvo i casi espressamente indicati dalla presente legge.
561. E’ soggetto passivo dell’imposta chi nel territorio del comune effettua, nell’esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali. Sono altresi’ soggetti passivi dell’imposta i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del comune ai sensi del comma 559.
562. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d’Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d’Italia se sono rese nell’esercizio d’impresa, arti o professioni da soggetti che hanno la sede della attivita’ economica nel territorio di Campione d’Italia. Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialita’ analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell’esercizio d’impresa, arti o professioni non aventi sede nel territorio di Campione d’Italia. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d’Italia, la base imponibile e’ costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 566 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialita’ analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.
563. L’imposta e’ esigibile, per le forniture di beni, nel momento in cui il bene e’ consegnato o spedito e, per le prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo.
564. La base imponibile e’ costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile e’ costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. Le aliquote dell’imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l’imposta sul valore aggiunto.
565. La dichiarazione dell’imposta e’ presentata dai soggetti passivi di cui al comma 561 al comune, anche in modalita’ non telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l’imposta dovuta. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facolta’ del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l’attivita’ di accertamento e di riscossione anche coattiva dell’imposta.
566. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d’Italia puo’ esercitare la potesta’ regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono individuate, in conformita’ alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonche’ le franchigie applicabili alle importazioni di cui al comma 559 e sono definiti i termini e le modalita’ di versamento, accertamento e riscossione dell’imposta nonche’ i casi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.
567. L’imposta locale di consumo di Campione d’Italia si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020.
568. L’imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 e’ riscossa secondo termini e modalita’ stabiliti dal decreto di cui al comma 566.
569. All’articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
« a) si intende per “Stato” o “territorio dello Stato”: il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno ».
570. All’articolo 67, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « e dai Dipartimenti francesi d’oltremare » sono sostituite dalle seguenti: « , dai Dipartimenti francesi d’oltremare, dal comune di Campione d’Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano ».
571. Le disposizioni di cui ai commi 569 e 570 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
572. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia
doganale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio
extradoganale e’ costituito dal solo territorio del comune di
Livigno. Per i soggetti residenti nel territorio del comune di
Campione d’Italia non trovano applicazione le disposizioni di cui
all’articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; per i
medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento
n. 32 del 2009 sono determinate con il decreto di cui al comma 566
del presente articolo coerentemente con le disposizioni dell’Unione
europea in materia di fissazione delle franchigie doganali. I beni
strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo gia’ esistenti nel
comune di Campione d’Italia presso societa’, enti ed abitazioni alla
data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso
comune sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione
finale l’Italia
573. L’imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d’impresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia nonche’ sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attivita’ svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d’Italia, determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d’imposta.
574. Le imposte dovute sui redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle societa’ di persone e da societa’ ed enti di cui all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unita’ locale, nel comune di Campione d’Italia, determinate ai sensi dell’articolo 188-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del 50 per cento per cinque periodi di imposta.
575. Per i soggetti di cui ai commi 573 e 574, l’imposta regionale sulle attivita’ produttive derivanti da attivita’ esercitate nel comune di Campione d’Italia, determinata ai sensi dell’articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e’ ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d’imposta.
576. Le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d’Italia, alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e’ attribuito un credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell’articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014.
578. L’agevolazione di cui al comma 577 si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.
579. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 577 e 578 e’ subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell’economia e delle finanze.
580. All’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « comma 1, lettere a), b) e c), » sono soppresse;
b) al comma 6, le parole: « e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura ».
581. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, dopo le parole: « telefonia mobile, » sono inserite le seguenti: « autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, ».

582. All’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo la parola: « manutenzione » sono aggiunte le seguenti: « e lavori pubblici ».
583. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonche’ gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.
584. All’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: « e dell’accordo quadro » sono soppresse.
585. All’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove previsto nel
bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche
categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali
».
586. Le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
587.   All’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: « La Consip S.p.A. puo’, altresi’, svolgere, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi ».
588.   Al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualita’ dei servizi informatici a supporto dei processi di finanza pubblica e
perseguire il contenimento dei relativi costi, il Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, in conformita’ con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la societa’ di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri data center, definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettivita’.
589.   All’articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a euro 4.300.000 per l’anno 2019 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2020 ».
590.   Ai fini di una maggiore flessibilita’ gestionale, di una piu’ efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall’anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorita’ indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all’allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l’applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.
591.   A decorrere dall’anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalita’ negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l’obbligo di versamento previsto dall’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594.
592.   Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l’acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:
a)       per gli enti che adottano la contabilita’ finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;
b)       per gli enti e gli organismi che adottano la contabilita’ civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le universita’, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della presente lettera.
593.   Fermo restando il principio dell’equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilita’ di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 e’ consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell’esercizio 2018. L’aumento dei ricavi o delle entrate puo’ essere utilizzato per l’incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell’esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall’acquisizione di beni e servizi.
594.   Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorita’ indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all’allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento. L’INPS e l’INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell’anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui al medesimo allegato A. Ai fini dell’applicazione dell’incremento di cui al primo periodo, e’ fatta salva la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti e gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che regolamenta le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.
595.   Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.
 596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore
emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai
componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o
straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le
societa’, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero
mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari, da sottoporre all’approvazione delle predette
amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
597.   La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un’apposita sezione, l’indicazione riguardante le modalita’ attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600.
598.   Ferma restando la disciplina in materia di responsabilita’ amministrativa e contabile, l’inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per piu’ di un esercizio, i compensi, le indennita’ ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto all’ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell’ente.
599.   Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 e’ verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.
600.   Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 590.
601.   Le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in vigore l’articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
602.   Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche’ ai loro enti strumentali in forma societaria.
603.   All’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole: « per la parte eccedente l’importo di 8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte eccedente l’importo di 15 milioni di euro ».
604.   Il contributo alle spese dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, e’ ridotto di 36 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell’accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all’Organizzazione delle Nazioni Unite.
605.   All’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole: « e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e di euro 11,6 milioni a decorrere dal 2020 ».
606.   All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, dopo le parole: « e la successiva riassegnazione » sono inserite le seguenti: « , per la parte eccedente l’importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ».
607.   A decorrere dall’anno 2020, i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento.
608.   Il comma 709 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e’ abrogato.
609.   Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono ridotte, in via ulteriore rispetto a quanto gia’ previsto ai sensi della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, di 300 milioni di euro per l’anno 2020, di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro per l’anno 2022. Al fine di assicurare il conseguimento del corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto alle previsioni tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 nella misura indicata al primo periodo del presente comma, le dotazioni del bilancio dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in termini di competenza e di cassa, corrispondenti alle misure di cui all’elenco 1 allegato alla presente legge, sono corrispondentemente accantonate. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell’ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralita’ degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l’anno 2020 resta fermo quanto previsto dai commi 624 e 625. Le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell’economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al secondo periodo del presente comma sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente.
610.   Le amministrazioni pubbliche e le societa’ inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonche’ delle societa’ dagli stessi partecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all’articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.
611.   La percentuale di risparmio di cui al comma 610 e’ ridotta al
5 per cento per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche (data center) delle amministrazioni di cui al medesimo comma 610, a decorrere dalla rispettiva certificazione dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al « Cloud della PA » (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.
612.   Le riduzioni di spesa di cui ai commi 610 e 611 non si applicano alle spese sostenute dall’INPS e alle convenzioni stipulate con la societa’ di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ alle spese sostenute dalla stessa societa’ con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.
613.   Le disposizioni di cui ai commi 610, 611 e 612 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
614.   Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico e consentire risparmi di spesa anche attraverso la semplificazione, la digitalizzazione e l’implementazione delle procedure amministrative del Ministero dell’interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all’adozione dei provvedimenti richiesti nonche’ per l’inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)       al comma 4-bis, le parole: « o altri soggetti non pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority
accreditata dall’Agenzia per l’Italia digitale, con esperienza
pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle
istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento, » ;
b)       al comma 4-ter, le parole: « possono essere autorizzati a procedere » sono sostituite dalla seguente: « procedono » e dopo le parole: « degli interessati, » sono inserite le seguenti: « anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica, ».
615.   Dalle disposizioni di cui al comma 614 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
616.   Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprieta’ privata, le amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l’Agenzia del demanio, nonche’ gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e nei termini previsti dal comma 617.
617.   Le amministrazioni di cui al comma 616, fornendo l’opportuna documentazione, verificano con l’Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione e, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propongono alla proprieta’ la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall’Osservatorio del mercato immobiliare, ridotto del 15 per cento. Qualora i valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune piu’ vicino nell’ambito territoriale della medesima regione.
 618. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di
rinegoziazione, la proprieta’ deve comunicare la propria
accettazione, di cui e’ data notizia all’Agenzia del demanio al fine del rilascio, ai sensi dell’articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.
619.   Per i contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, alle amministrazioni di cui al comma 616 e’ consentito proseguire nell’utilizzo con la stipula di un nuovo contratto nei termini e alle condizioni di cui ai commi 617 e 618. In caso di mancata accettazione da parte della proprieta’ si applicano le procedure di cui all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la ricerca di una nuova soluzione allocativa.
620.   Qualora le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non attuino i piani di razionalizzazione di cui all’articolo 2, commi 222 e seguenti, della medesima legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali sono recepiti o reperibili le necessarie disponibilita’ di risorse
finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell’Agenzia del demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell’amministrazione stessa, pari al 5 per cento dell’intero ammontare degli stanziamenti medesimi.
621.   Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:
a)       all’articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
1)       al quinto periodo, le parole: « un ammontare pari al 10 » sono sostituite dalle seguenti: « direttamente in quote del costituendo fondo il 30 »;
2)       il sesto periodo e’ sostituito dal seguente: « Le risorse monetarie derivanti dall’alienazione delle quote sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle spese di investimento dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione. »;
b)       all’articolo 307 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
1)       al comma 10, lettera d), primo periodo, le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 55 per cento » e le parole:
« corrispondente al 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente al 35 per cento » e le parole: « al 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;
2)       al comma 11-bis, la lettera d-bis) e’ abrogata.
622.   Nello stato di previsione del Ministero della difesa e’ istituito un fondo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 184, comma 5-bis.3, e all’articolo 241-bis, commi 4-bis e 4-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a valere sulle risorse di cui al comma 14 del presente articolo per un importo pari a 1 milione di euro per l’anno 2020, 5 milioni di euro per l’anno 2021 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
623.   A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 4-novies dell’articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ abrogato.
624.   Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica come risultanti dalla presente legge, per l’anno 2020 le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione per un importo complessivo pari a un miliardo di euro, secondo quanto indicato nell’elenco 2 allegato alla presente legge. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell’ambito dello stato di previsione della spesa, ferma restando la neutralita’ degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
625.   Verificato l’andamento tendenziale dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l’esercizio 2020, valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta all’evasione fiscale, gli accantonamenti di cui al comma 624, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono, in tutto o in parte, resi disponibili in sede di presentazione del provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato.
626.   Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilita’ nell’ambito delle regole del Patto di stabilita’ e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n.
196, per la definizione del corretto trattamento statistico e
contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere al Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle
operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le modalita’ di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente.
627.   Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalita’ di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l’anno 2020.
628.   Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita’ attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all’estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.
629.   All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« 3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta:
a)       per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda
120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo e’ assunto al netto del reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.
3-quater. La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonche’ per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c) ».
630. A decorrere dal 1° ottobre 2020, all’articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’alinea, le parole: « di categoria euro 2 o inferiore » sono sostituite dalle seguenti: « di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore ».
631. Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica, aliquote di accisa specifiche finalizzate a proteggere l’ambiente dall’emissione di gas responsabili dell’effetto serra e di polveri sottili, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 21, il comma 9 e’ sostituito dai seguenti:
« 9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati
per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l’applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell’allegato I; le stesse aliquote sono applicate:
a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore;
c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l’alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.
9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.
9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh;
b) gas naturale 0,220 mc per kWh;
c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh;
d) gasolio 0,186 kg per kWh;
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per
kWh;
f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh »; b) all’allegato I:
1) alla voce: « Oli da gas o gasolio » e’ aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri »;
2) dopo la voce: « Oli da gas o gasolio » e’ inserita la seguente: « Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione »;
3) le parole: « Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.;
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli combustibili:
usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille
chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille
chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi »;
4) alla voce: « Gas di petrolio liquefatti » e’ aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi »;
5) alla voce: « Gas naturale » e’ aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi »;
6) le parole da: « Carbone, lignite e coke » fino a: « 9,20 euro per mille chilogrammi » sono sostituite dalle seguenti: « Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:
per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese:
15,00 euro per mille chilogrammi;
per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi;
per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica:
11,8 euro per mille chilogrammi »;
c) alla tabella A, il numero 11 e’ abrogato.
632. All’articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
« a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1,
lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di
nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica
non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in
uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020,
si assume il 25 per cento dell’importo corrispondente ad una
percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base
del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30
novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e
delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre,
con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta
percentuale e’ elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale e’ elevata al 40 per cento per l’anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale e’ pari al 50 per cento per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021 ».
633. Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
634. E’ istituita l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati « MACSI », che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere piu’ trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i MACSI che risultino compostabili in conformita’ alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche’ i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.
635. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui al comma 634, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 634, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresi’ considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.
636. Per i MACSI, l’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea e diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 639, nel territorio nazionale.

637. Sono obbligati al pagamento dell’imposta di cui al comma 634:
a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il
fabbricante;
b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell’esercizio dell’attivita’ economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l’importatore.
638. Non e’ considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI
utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l’imposta di cui al comma 634 sia dovuta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 634.
639. L’immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari, si verifica:
a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea:
1) all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attivita’ economica;
2) all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.
640. L’imposta di cui al comma 634 e’ fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634 contenuta nei MACSI.
641. L’accertamento dell’imposta dovuta e’ effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta. La dichiarazione e’ presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 637, lettere a) e b), all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 645. Entro il termine di cui al presente comma e’ effettuato il versamento dell’imposta dovuta.
642. L’imposta di cui al comma 634 non e’ dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata gia’ versata l’imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero l’esportazione, l’imposta e’ rimborsata, rispettivamente al cedente o all’esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento. L’imposta non e’ altresi’ dovuta sulla materia plastica di cui al comma 634, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.
643. L’imposta, determinata ai sensi del comma 641, non e’ versata qualora l’importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 10. In tal caso non si provvede altresi’ alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 641.
644. Nella dichiarazione di cui al comma 641 sono riportati altresi’ i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 634 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell’opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l’imposta di cui al medesimo comma 634 risulti gia’ versata da altri soggetti obbligati.
645. Fatto salvo quanto previsto al comma 646, il pagamento dell’imposta di cui al comma 634 e’ effettuato entro il termine di cui al comma 641 esclusivamente tramite il versamento unitario previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilita’ di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del pagamento dell’imposta di cui al comma 634, i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.
646. Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, l’imposta e’ accertata e riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalita’ previste per i diritti di confine. L’imposta di cui al comma 634 non e’ dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell’ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009.
647. I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli svolgono le attivita’ di accertamento, verifica e controllo dell’imposta di cui al comma 634, con facolta’ di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 a 650. La Guardia di finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dei commi da 634 a 650, effettua le attivita’ di controllo avvalendosi delle facolta’ e dei poteri previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attivita’ ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
648. Per l’imposta di cui al comma 634, trovano applicazione le
disposizioni in materia di riscossione coattiva di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare la procedura di
riscossione coattiva, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica
un avviso di pagamento fissando per l’adempimento un termine di
trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della
notificazione. Non si procede all’iscrizione a ruolo e alla
riscossione del credito relativo all’imposta di cui al comma 634, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 10.
649. L’imposta di cui al comma 634 e’ rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso e’ richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito e’ di cinque anni; la prescrizione e’ interrotta quando viene esercitata l’azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10.
650. Il mancato pagamento dell’imposta di cui al comma 634 e’
punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo
dell’imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di
ritardato pagamento dell’imposta si applica la sanzione
amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta, non
inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalita’ di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l’irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all’imposta di cui al comma 634, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
651. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio dell’anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita’ di attuazione dei commi da 634 a 650 con particolare riguardo all’identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l’utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell’Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalita’ per il versamento dell’imposta, alle modalita’ per la tenuta della contabilita’ relativa all’imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alle modalita’ per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilita’, all’individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell’imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, alle modalita’ per il rimborso dell’imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 647 e alle modalita’ per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ per l’eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie.
652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651.
653. In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati nell’ambito del Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, e’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.
654. Il credito d’imposta di cui al comma 653 e’ riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed e’ utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
655. Il credito d’imposta di cui al comma 653 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
656. Alle spese in attivita’ di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all’adeguamento tecnologico di cui al comma 653, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all’articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell’applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
657. I crediti d’imposta di cui ai commi 653 e 656 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis ».
658. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalita’ di verifica e controllo dell’effettivita’ delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.
659. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 39-octies:
1) al comma 5, alla lettera a), le parole: « euro 30 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 35 », alla lettera b), le parole: « euro 32 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 37 » e, alla lettera c), le parole: « euro 125 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 130 »;
2) al comma 6, secondo periodo, le parole: « 95,22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 96,22 per cento »;
b) all’allegato I, la voce: « Tabacchi lavorati » e’ sostituita dalla seguente:
« Tabacchi lavorati:
a) sigari 23,5 per cento;
b) sigaretti 24 per cento;
c) sigarette 59,8 per cento;
d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le
sigarette 59 per cento;
e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento ».
660. Nel titolo III del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l’articolo 62-quater e’ aggiunto il seguente:
« Art. 62-quinquies. - (Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo) - 1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 e’ legittimata dall’inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalita’ previste al comma 5.
3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
4. L’imposta di consumo e’ dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all’atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalita’ previste dall’articolo 39-decies.
5. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalita’ di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonche’ gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta.
6. E’ vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di
prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel
territorio dello Stato. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi
i poteri dell’autorita’ e della polizia giudiziaria ove il fatto
costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita’ alla rete
internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di
telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse
forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l’accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1.
7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonche’ dall’articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dall’articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in quanto applicabili ».
661. E’ istituita l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 662, di seguito denominate « bevande edulcorate ».
662. Ai fini dei commi da 661 a 676, per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini dei commi da 661 a 676, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.
663. L’obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:
a) all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande
edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest’ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) all’atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all’Unione europea;
c) all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all’Unione europea.
664. Sono obbligati al pagamento dell’imposta di cui al comma 661:
a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che
provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera a);
b) l’acquirente, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera b);
c) l’importatore, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera c).
665. L’imposta di cui al comma 661 e’ fissata nelle misure di:
a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad
essere utilizzati previa diluizione.
666. L’imposta di cui al comma 661 non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 661 le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 667, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 665, lettera a), e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma 665, lettera b).
667. Ai fini dell’applicazione dei commi da 661 a 676, il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande e’ determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Tale potere e’ stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell’edulcorante, aventi la stessa intensita’ di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
668. I soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b), sono registrati presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai medesimi soggetti e’ attribuito un codice identificativo.
669. Per i soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b), l’imposta dovuta e’ determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell’accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine e’ effettuato il versamento dell’imposta dovuta.
670. Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, l’imposta e’ accertata e riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalita’ previste per i diritti di confine.
671. Le attivita’ di accertamento, di verifica e di controllo dell’imposta di cui al comma 661 sono demandate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta’ di accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell’acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attivita’ ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
672. Le somme dovute per l’imposta di cui al comma 661 si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l’adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L’avviso di pagamento e’ notificato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell’omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta.
673. L’imposta di cui al comma 661 e’ rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso e’ richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’ di cinque anni; la prescrizione e’ interrotta quando viene esercitata l’azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30.
674. Il mancato pagamento dell’imposta di cui al comma 661 e’
punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo
dell’imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di
ritardato pagamento dell’imposta si applica la sanzione
amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta, non
inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalita’ di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l’irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all’imposta di cui ai commi da 661 a 676, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
675. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da pubblicare entro il mese di agosto dell’anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita’ di attuazione dei commi da 661 a 676 con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione di cui al comma 669, alle modalita’ per il versamento dell’imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalita’ per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilita’, alle modalita’ per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 672 e allo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 671. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all’imposta di cui al comma 661 ed in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.
676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675.
677. All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
« c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonche’ quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennita’ sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita’ produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29 ».
678. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 35 e’ inserito il seguente:
« 35-bis. L’imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura
dei servizi di cui al comma 37, realizzati dai soggetti di cui al comma 36, nel corso dell’anno solare »;
b) al comma 36, alinea, le parole: « nel corso di un anno solare » sono sostituite dalle seguenti: « nell’anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis »;
c) dopo il comma 37 e’ inserito il seguente:
« 37-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:
a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
c) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale e’ quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
d) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire:
1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all’articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
3) le attivita’ di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
4) le sedi di negoziazione all’ingrosso di cui all’articolo 61, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
5) le controparti centrali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-quinquies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
6) i depositari centrali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-septies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
7) gli altri sistemi di collegamento la cui attivita’ e’ soggetta ad autorizzazione e l’esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un’autorita’ di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualita’ e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attivita’ finanziarie;
e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);
f) lo svolgimento delle attivita’ di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonche’ la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attivita’ connessa »;
d) dopo il comma 39 sono inseriti i seguenti:
« 39-bis. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di
cui al comma 37, lettera b), comprendono l’insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell’interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall’accesso e dall’utilizzazione del servizio imponibile.
39-ter. Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un’interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite »;
e) dopo il comma 40 sono inseriti i seguenti:
« 40-bis. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio
dello Stato con riferimento principalmente all’indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.
40-ter. Quando un servizio imponibile di cui al comma 37 e’ fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi del comma 40, il totale dei ricavi tassabili e’ il prodotto della totalita’ dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale e’ pari:
a) per i servizi di cui al comma 37, lettera a), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un’interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre e’ localizzato nel territorio dello Stato;
b) per i servizi di cui al comma 37, lettera b), se:
1) il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell’interfaccia digitale e’ localizzato nel territorio dello Stato;
2) il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell’interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l’anno solare in questione;
c) per i servizi di cui al comma 37, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un’interfaccia digitale »;
f) al comma 41, le parole: « in ciascun trimestre » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso dell’anno solare »;
g) il comma 42 e’ sostituito dal seguente:
« 42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell’imposta
entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno. Per le societa’ appartenenti al medesimo gruppo, per l’assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali e’ nominata una singola societa’ del gruppo »;
h) al comma 43, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente:
« I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l’evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’imposta sui servizi digitali »;
i) dopo il comma 44 e’ inserito il seguente:
« 44-bis. I soggetti passivi dell’imposta tengono un’apposita
contabilita’ per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, cosi’ come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui al comma 40-ter. L’informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove necessario, l’importo riscosso in una valuta diversa dall’euro e l’importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall’euro sono convertite applicando l’ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate »;
l) il comma 45 e’ abrogato; m) il comma 47 e’ sostituito dal seguente:
« 47. Le disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020 »;
n) dopo il comma 49 e’ inserito il seguente:
« 49-bis. I commi da 35 a 49 sono abrogati dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle
sedi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale
».
679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonche’ alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
681. In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all’evasione, al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera i), dopo la parola: « doganale » sono aggiunte le seguenti: « , comprese quelle di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale »;
b) all’articolo 2-undecies, comma 1, dopo la lettera f) e’ aggiunta la seguente:
« f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attivita’ di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale »;
c) all’articolo 2-undecies, comma 3, le parole: « e) ed f) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e), f) e f-bis)
».
682. Per le attivita’ di analisi del rischio di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all’utilizzo dei dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari, di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo.
683. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2-undecies, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche’ dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessita’ e di proporzionalita’, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 682, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia delle entrate, sono definite:
a) le specifiche limitazioni e le modalita’ di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE) 2016/679, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all’obiettivo di interesse pubblico;
b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;
c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle liberta’ degli interessati.

684. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento di cui al comma 682 e’ oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall’Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d’impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualita’ dei dati.
685. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima della data di entrata in vigore della presente legge dal Garante per la protezione dei dati personali, non e’ consentito il trattamento dei dati di cui al comma 682 prima della valutazione di impatto di cui al comma 684.
686. Per le stesse finalita’ di cui al comma 682, la Guardia di finanza utilizza i dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalita’ disciplinate dai commi da 681 a 685, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui e’ titolare.
687. All’articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
« 4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti l’ACI e le organizzazioni
maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l’attivita’ di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o piu’
decreti definisce le modalita’ e i termini per la graduale
utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle
procedure telematiche per il rilascio del documento unico,
specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle
funzionalita’ da effettuare presso gli Sportelli telematici
dell’automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo
Ministero. L’inosservanza delle modalita’ e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l’irregolare rilascio del documento ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 ».
688. All’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
« c) l’articolo 264 e’ abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020
».
689. Al fine di potenziare la capacita’ degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e’ stabilita la nuova disciplina concernente le modalita’ e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l’assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformita’ alle previsioni di cui al regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. Tale disciplina, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita’ di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce altresi’ la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.
690. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.
691. I commi da 17 a 22 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
692. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 54 e’ sostituito dal seguente:
« 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita’ d’impresa,
arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell’anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalita’ riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 »;
b) al comma 55, le parole: « comma 54 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 54, lettera a) »;
c) al comma 56, le parole: « del requisito » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti »;
d) al comma 57, dopo la lettera d-bis) e’ aggiunta la seguente:
« d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito
redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia e’ irrilevante se il rapporto di lavoro e’ cessato »;
e) al comma 71, le parole: « il requisito » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »;
f) al comma 74:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« ; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e’ ridotto di un anno »;
2) al terzo periodo, le parole: « la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »;
g) il comma 75 e’ sostituito dal seguente:
« 75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario »;
h) al comma 82:
1) al primo periodo, le parole: « la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »;
2) al terzo periodo, le parole: « sussista la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « sussistano le condizioni »;
3) al quarto periodo, le parole: « della condizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni »;
i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « della condizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni »;
l) al comma 89, il primo periodo e’ soppresso.
693. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;
b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 »;
c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 ».
694. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalita’ e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 693 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’11 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge e’ aumentata all’11 per cento.
695. Al comma 496 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: « del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti:
« del 26 per cento ».
696. I soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.
697. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui al comma 696, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
698. Il saldo attivo della rivalutazione puo’ essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla societa’ di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalita’ indicate al comma 701.
699. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e’ stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.
700. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci
o di destinazione a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e’ stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
701. Le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione e’ eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione e’ eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
702. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonche’ quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
703. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.
704. Le previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in societa’ ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva di cui al comma 699, e’ vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che puo’ essere affrancata ai sensi del comma 698.
705. All’articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
« 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice una conferenza di servizi »;
c) al comma 3 la lettera g) e’ abrogata; d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
« 4. Qualora nessun vettore accetti l’imposizione degli oneri di
servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Presidente della Regione siciliana, provvede all’affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 »;
e) il comma 7 e’ abrogato.
706. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: « e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali » sono soppresse;
b) al comma 1, alinea, le parole: « e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali » sono soppresse;
c) al comma 1, lettera b), le parole: « con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia » sono sostituite dalle seguenti: « con il presidente della regione autonoma della Sardegna » e le parole: « delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali » sono soppresse;
d) al comma 1, lettera a), le parole: « e delle isole minori della Sicilia » sono soppresse;
e) al comma 4, le parole: « L’1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma e’ destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali » sono soppresse.
707. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 486 e’ abrogato.
708. Sono fatti salvi gli atti ed i procedimenti gia’ in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni modificate dai commi 706 e 707.
709. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ integrata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
710. All’articolo 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, le parole: « dalle persone fisiche » sono sostituite dalle seguenti: « da soggetti »;
b) al comma 14, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: « Soggetti passivi dell’imposta di cui al comma 13 sono i soggetti indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, proprietari dell’immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall’articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all’Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d’imposta »;
c) al comma 18, le parole: « dalle persone fisiche » sono sostituite dalle seguenti: « da soggetti »;
d) dopo il comma 18 e’ inserito il seguente:
« 18-bis. Soggetti passivi dell’imposta di cui al comma 18 sono i
soggetti indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 »;
e) al comma 22, le parole: « l’imposta sul reddito delle persone fisiche » sono sostituite dalle seguenti: « le imposte sui redditi ».
711. Le disposizioni di cui al comma 710 si applicano a decorrere dal 2020.
712. La deduzione della quota del 12 per cento dell’ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle societa’ e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, e’ differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.
713. La deduzione della quota del 10 per cento dell’ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle societa’ e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, e’ differita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028.
714. La deduzione della quota del 5 per cento dell’ammontare dei componenti negativi prevista dal comma 1079 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, e’ differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi.
715. Ai fini della determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle societa’ e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi 712, 713 e 714.
716. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, l’aliquota prevista dall’articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attivita’ svolte sulla base di:
a) concessioni autostradali;
b) concessioni di gestione aeroportuale;
c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi
degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
d) concessioni ferroviarie.
717. I soggetti che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di
gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita’ di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 716 da assoggettare all’addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualita’ di partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 716 da assoggettare all’addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla societa’ partecipata.
718. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 716 e 717 si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
719. All’articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 30 novembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 ».
720. All’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo e’ sostituito dal seguente: « Per la liquidazione della quota del cinque per mille e’ autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l’anno 2020, di 520 milioni di euro per l’anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 ».
721. Ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 74, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l’attivita’ di formazione universitaria posta in essere dalle universita’ non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di societa’ commerciali.
722. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell’articolo 5, comma 3, della legge 18 giugno 2015, n. 95, le istituzioni finanziarie indicate nell’articolo 4 della medesima legge:
a) ottengono e comunicano all’Agenzia delle entrate la data di nascita dei soggetti indicati nell’articolo 5, comma 3, della citata legge n. 95 del 2015, titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i quali non e’ stato ottenuto il codice fiscale statunitense;
b) richiedono, almeno una volta all’anno, ai soggetti di cui alla lettera a) il codice fiscale statunitense mancante;
c) effettuano, prima della comunicazione all’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 4 della citata legge n. 95 del 2015, un’apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, sui soggetti di cui alla lettera a), allo scopo di verificare l’acquisizione del codice fiscale statunitense mancante.
723. A decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie indicate nell’articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, che assolvono gli obblighi di cui al comma 722, non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, della medesima legge 18 giugno 2015, n. 95, qualora esse non adempiano agli obblighi di acquisizione e di comunicazione all’Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati nell’articolo 5, comma 3, della citata legge n. 95 del 2015, esistenti alla data del 30 giugno 2014.
724. All’articolo 23-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: « con personalita’ giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale » sono sostituite dalle seguenti: « pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati ».
725. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell’Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione europea. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalita’ e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea.
726. Il comma 725 si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020.
727. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b), dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gioco con vincita in denaro a distanza e intrattenimento e gioco a distanza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni:
a) 200.000 diritti per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d) del presente comma, nonche’ nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 1.800 per ogni diritto, con un’offerta minima di 10.000 diritti;
b) 50.000 diritti per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d) del presente comma, nonche’ nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 18.000 per ogni diritto, con un’offerta minima di 2.500 diritti;
c) 35.000 diritti per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui e’ possibile collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore a euro 11.000 per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti;
d) 2.500 diritti per l’esercizio di sale in cui e’ possibile collocare gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti;
e) 40 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d’asta non inferiore ad euro 2.500.000 per ogni diritto.
728. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l’utilizzo e l’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere a) e b), sono riservati: a) al Ministero della salute e all’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, per finalita’ di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; b) all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le finalita’ di pubblicazione dei report nel proprio sito internet e di documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari; c) alla suddetta Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle Forze dell’ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed per esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessari al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti.
729. Le concessioni di cui al comma 727 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al 50 per cento della base d’asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.
730. Possono partecipare alle selezioni di cui al comma 727 i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.
731. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e
fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre
2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle
somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nell’8,50
per cento sino al 31 dicembre 2020 e nell’8,60 per cento, a decorrere
dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui
alla lettera b). Le aliquote previste dal presente comma
sostituiscono quelle previste dall’articolo 9, comma 6, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
732. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay out) e’ fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in misura non inferiore all’83 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
733. A decorrere dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle vincite previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e’ fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedente il valore di euro 200.
734. A decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e’ fissato al 20 per cento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’ modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.
735. L’articolo 26 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, e’ abrogato.
736. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
« 7-bis. Per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2020, le esenzioni dal pagamento dell’aliquota previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7 si applicano unicamente alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc di gas in mare.
7-ter. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, al
netto delle produzioni di cui al comma 2, per ciascuna concessione
con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in
terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc
di gas in mare, nonche’ per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020
al 2022 per ciascuna concessione di coltivazione di olio in
terraferma e in mare, il valore dell’aliquota di prodotto
corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare e’ interamente versato all’entrata del bilancio dello Stato con le modalita’ di cui al comma 10, primo periodo ».
737. Il comma 736 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
738. A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) e’ disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
739. L’imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all’Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
740. Il presupposto dell’imposta e’ il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unita’ abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
741. Ai fini dell’imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l’unita’ immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche’ accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione e’ soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e’ comunque utilizzato;
b) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unita’ pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unita’ ad uso abitativo;
c) sono altresi’ considerate abitazioni principali:
1) le unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresi’, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche’ dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l’unita’ immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di piu’ unita’ immobiliari, la predetta agevolazione puo’ essere applicata ad una sola unita’ immobiliare;
d) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilita’ effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennita’ di espropriazione per pubblica utilita’. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le societa’ agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante l’esercizio di attivita’ dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio e’ fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
742. Il soggetto attivo dell’imposta e’ il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L’imposta non si applica agli immobili di cui il comune e’ proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.
743. I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili,
intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli
stessi. E’ soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario
della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che
costituisce altresi’ il diritto di abitazione in capo al genitore
affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il
soggetto passivo e’ il concessionario. Per gli immobili, anche da
costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria, il soggetto passivo e’ il locatario a decorrere dalla
data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza
di piu’ soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile,
ognuno e’ titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e
nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi
soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
744. E’ riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attivita’ di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita’ a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
745. La base imponibile dell’imposta e’ costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e’ costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore e’ determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore e’ determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e’ obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore e’ costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilita’, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e’ costituita dal valore dell’area, la quale e’ considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e’ comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonche’ per quelli non coltivati, il valore e’ costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
747. La base imponibile e’ ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilita’ o inabitabilita’ e’ accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta’ di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilita’ o inabitabilita’ del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
c) per le unita’ immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonche’ dimori abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita’ abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
748. L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e’ pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo’ aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.
749. Dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche’ per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unita’ immobiliare e’ adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita’ degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
750. L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e’ pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento.
751. Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e’ pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finche’ permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU.
752. L’aliquota di base per i terreni agricoli e’ pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base e’ pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e’ riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
754. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base e’ pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
755. A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita’ di variazione in aumento.
756. A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo’ essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e’ idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita’ di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.
758. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le societa’ agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta’ collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
759. Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonche’ gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunita’ montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purche’ compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta’ della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e’ prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita’ non commerciali delle attivita’ previste nella medesima lettera i); si applicano, altresi’, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche’ il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e’ ridotta al 75 per cento.
761. L’imposta e’ dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si e’ protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si e’ protratto per piu’ della meta’ dei giorni di cui il mese stesso e’ composto e’ computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
762. In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta
al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16
giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta’
del contribuente provvedere al versamento dell’imposta
complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata e’ pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere e’ pari alla meta’ di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e’ eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
763. Il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), e’ effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale e’ scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell’imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
764. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.
765. Il versamento del tributo e’ effettuato esclusivamente secondo
le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, con le modalita’ stabilite con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in
quanto compatibili, nonche’ attraverso la piattaforma di cui
all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalita’
previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il
Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite
le modalita’ attuative del periodo precedente relativamente
all’utilizzo della piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto
sono determinate le modalita’ per assicurare la fruibilita’ immediata
delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse
informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e
l’applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta’ comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l’assenza di oneri per il bilancio dello Stato.
766. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo’ essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operativita’ dell’applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilita’ degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell’imposta. L’applicazione si avvale anche delle informazioni dell’Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalita’ disciplinate nello stesso decreto.
767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e’ tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.
768. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell’imposta e’ effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalita’ approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresi’ disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello e’ approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.
771. Il contributo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e’ rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d’imposta 2020 e successivi ed e’ calcolato sulla quota di gettito dell’IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo e’ versato a cura della struttura di gestione di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell’IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalita’ stabilite mediante provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
772. L’IMU relativa agli immobili strumentali e’ deducibile ai fini
della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante
dall’esercizio di arti e professioni. La medesima imposta e’
indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all’IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all’IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilita’ ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
774. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
775. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune puo’ applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facolta’ del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
776. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
777. Ferme restando le facolta’ di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalita’ ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso;
e) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
778. Il comune designa il funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attivita’ organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita’, nonche’ la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta stessa.
779. Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purche’ entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020.
780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l’articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l’articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonche’ i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresi’ abrogate le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge.
781. I comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell’IMU e della TASI.
782. Restano ferme le disposizioni recate dall’articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche’ dall’articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell’IMU.
783. Ai fini del riparto del Fondo di solidarieta’ comunale resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall’applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresi’ fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarieta’ comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano come definiti in attuazione del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
784. Fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle citta’ metropolitane, ai comuni, alle comunita’ montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati « enti ».
785. In caso di affidamento, da parte degli enti, dell’attivita’ di riscossione delle proprie entrate all’agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792.
786. Al comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: « spontaneo » e’ soppressa e dopo le parole: « resi disponibili dagli enti impositori » sono aggiunte le seguenti: « o attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalita’ previste dallo stesso codice »;
b) al terzo periodo, la parola: « spontaneo » e’ soppressa e le parole da: « esclusivamente » a: « dagli enti impositori » sono sostituite dalle seguenti: « con le stesse modalita’ di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, »;
c) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I versamenti effettuati al soggetto di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell’ente affidatario ».
787. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 765, relative alla nuova imposta municipale propria, e di cui al comma 844, concernente il canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati.
788. All’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono escluse le attivita’ di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3) ».
789. I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814.
790. Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari
dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione
dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l’accesso ai conti
correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate
oggetto degli affidamenti, nonche’ l’accesso agli ulteriori canali di
pagamento disponibili. Il tesoriere dell’ente provvede giornalmente
ad accreditare sul conto di tesoreria dell’ente le somme versate sui
conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli
affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto
affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese
all’ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura
delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate
nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’ente. Decorsi
trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in
mancanza di motivato diniego da parte dell’ente, provvede ad
accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i
successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai
conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto
affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
791. Al fine di facilitare le attivita’ di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati:
a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell’Anagrafe tributaria , ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate;
b) a tal fine, l’ente consente, sotto la propria responsabilita’, ai soggetti affidatari l’utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalita’ di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonche’ del pubblico registro automobilistico. (3)
792. Le attivita’ di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all’articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonche’ il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresi’ recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonche’ l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procedera’ alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente e’ riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall’ente, relativo all’accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonche’ in caso di definitivita’ dell’atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste e’ affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L’esecuzione e’ sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione e’ ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento. Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, le modalita’ di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell’ente. Le modalita’ di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonche’ ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche’ in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;
d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo’ essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell’ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all’affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l’informativa di cui alla medesima lettera c);
e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facolta’ e le modalita’ previsti dalle disposizioni che disciplinano l’attivita’ di riscossione coattiva;
f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l’esclusione di quanto previsto all’articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
g) ai fini dell’espropriazione forzata l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalita’ determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;
h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l’espropriazione forzata e’ preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all’agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all’articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all’ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).
793. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell’ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o piu’ funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonche’ quelle gia’ attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell’ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneita’, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni gia’ conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell’idoneita’ all’esercizio delle funzioni e’ subordinato all’aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione puo’ essere revocata con provvedimento motivato.
794. L’atto di cui al comma 792 non e’ suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando e’ stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all’intero debito dovuto, anche derivante da piu’ annualita’. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potra’ essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l’importo di cui al primo periodo.
795. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l’atto di cui al comma 792 e’ divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto e’ scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all’articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni e’ ridotto a sessanta giorni.
796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficolta’ e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate
mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
797. L’ente, con deliberazione adottata a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo’ ulteriormente regolamentare condizioni e modalita’ di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.
798. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa puo’ essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell’ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.
799. Ricevuta la richiesta di rateazione, l’ente creditore o il soggetto affidatario puo’ iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive gia’ avviate alla data di concessione della rateazione.
800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non puo’ piu’ essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto e’ immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
801. Le rate mensili nelle quali il pagamento e’ stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni,
gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si
applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutivita’ dell’atto di cui
al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora
conteggiati al tasso di interesse legale che puo’ essere maggiorato
di non oltre due punti percentuali dall’ente con apposita
deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutivita’ dell’atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell’adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonche’ ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.
805. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita’ di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa’ da essi partecipate.
806. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni in ordine ai seguenti punti:
a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validita’, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonche’ alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all’avvio delle procedure di cancellazione dall’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell’ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonche’ delle informazioni sintetiche relative all’oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attivita’ affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
c) definizione di criteri relativi all’affidamento e alle modalita’ di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalita’, definire livelli imprescindibili di qualita’, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonche’ linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.
807. Per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:
a) 2.500.000 euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita’ di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita’ di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita’ di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita’ di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
808. I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 e quelli iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2020.
809. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.
810. I conservatori sono altresi’ tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l’elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
811. I competenti uffici dell’Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attivita’ di cui all’articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
812. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 o l’atto di cui al comma 792 sono esenti, o continuano ad essere esenti, dalla registrazione e non devono essere inviate all’Agenzia delle entrate.
813. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l’imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati, l’imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di 50 euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
814. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-septies dell’articolo 4 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
b) il comma 225 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
c) il comma 28-sexies dell’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) l’articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
e) le lettere gg-sexies) e gg-septies) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
815. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attivita’ svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d’azienda e’ stato trasferito ai sensi dell’articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », e’ istituito dai comuni, dalle province e dalle citta’ metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicita’ e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e’ comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
817. Il canone e’ disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilita’ di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
819. Il presupposto del canone e’:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

820. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
821. Il canone e’ disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
 a) le procedure per il rilascio delle concessioni per
l’occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni
all’installazione degli impianti pubblicitari;
b) l’individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell’ambito comunale, nonche’ il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se gia’ adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalita’ di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennita’ pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare del canone o dell’indennita’ di cui alla lettera g) del presente comma, ne’ superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformita’ dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonche’ all’immediata copertura della pubblicita’ in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicita’ e’ stata effettuata.
823. Il canone e’ dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, e’ obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone e’ determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalita’, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della citta’ metropolitana in cui e’ effettuata l’occupazione. Il canone puo’ essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gia’ posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si da’ l’accesso, per la profondita’ di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili puo’ essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita’.
825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone e’ determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicita’ effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone e’ dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso e’ obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l’intero anno solare e’ la seguente:
 
| Classificazione dei comuni |Tariffa standard |

 +===============================+=================+
 
 |Comuni con oltre 500.000 | |
 |abitanti |euro 70,00 |
 
 +-------------------------------+-----------------+
 
 |Comuni con oltre 100.000 fino a| |
 |500.000 abitanti |euro 60,00 |
 
 +-------------------------------+-----------------+
 
 |Comuni con oltre 30.000 fino a | |
 |100.000 abitanti |euro 50,00 |
 
 +-------------------------------+-----------------+
 
 |Comuni con oltre 10.000 fino a | |
 |30.000 abitanti |euro 40,00 |
 
 +-------------------------------+-----------------+
 
|Comuni fino a 10.000 abitanti |euro 30,00 |

 +-------------------------------+-----------------+
 
827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare e’ la seguente:
 
| Classificazione dei comuni |Tariffa standard |

 +===============================+=================+
 
 |Comuni con oltre 500.000 | |
 |abitanti |euro 2 |
 
 +-------------------------------+-----------------+
 
 |Comuni con oltre 100.000 fino a| |
 |500.000 abitanti |euro 1,30 |
 
 +-------------------------------+-----------------+
 
 |Comuni con oltre 30.000 fino a | |
 |100.000 abitanti |euro 1,20 |
 
 +-------------------------------+-----------------+
 
 |Comuni con oltre 10.000 fino a | |
 |30.000 abitanti |euro 0,70 |
 
 +-------------------------------+-----------------+
 
|Comuni fino a 10.000 abitanti |euro 0,60 |

 +-------------------------------+-----------------+
 
828. I comuni capoluogo di provincia e di citta’ metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le citta’ metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.
829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 e’ ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacita’ dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacita’, la tariffa standard di cui al primo periodo e’ aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita’.
830. E’ soggetta al canone l’utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell’articolo 517 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 e’ ridotta di almeno il 50 per cento.
831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilita’, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e’ dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:
 
| Classificazione dei comuni | Tariffa |

 +===============================+===============+
 
|Comuni fino a 20.000 abitanti |euro 1,50 |

 +-------------------------------+---------------+
 
|Comuni oltre 20.000 abitanti |euro 1 |

 +-------------------------------+---------------+
 
In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non puo’ essere inferiore a euro 800. Il canone e’ comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze e’ quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle citta’ metropolitane, il canone e’ determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:
a) eccedenti i mille metri quadrati;
b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali
e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell’ente, quest’ultimo puo’ prevedere la riduzione o l’esenzione dal canone;
c) con spettacoli viaggianti; d) per l’esercizio dell’attivita’ edilizia.
833. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni,
province, citta’ metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalita’ specifiche di assistenza, previdenza, sanita’, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche’ i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purche’ di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che e’ stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per
l’attivita’ agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
h) i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all’attivita’ esercitata dall’impresa di trasporto;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
l) le insegne di esercizio di attivita’ commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attivita’ cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprieta’ dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
q) i mezzi pubblicitari inerenti all’attivita’ commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attivita’ stessa, nonche’ i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purche’ attinenti all’attivita’ in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
834. Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all’atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.
835. Il versamento del canone e’ effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
836. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 e’ soppresso l’obbligo dell’istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l’obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali e’ sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalita’ sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le citta’ metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
839. Il canone di cui al comma 837 e’ dovuto al comune o alla citta’ metropolitana dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
840. Il canone di cui al comma 837 e’ determinato dal comune o dalla citta’ metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
841. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare e’ la seguente:
 
| Classificazione dei comuni |Tariffa standard |

 +===============================+=================+
 
 |Comuni con oltre 500.000 | |
 |abitanti |euro 70,00 |
 
 +-------------------------------+-----------------+
 
 |Comuni con oltre 100.000 fino a| |
 |500.000 abitanti |euro 60,00 |
 
 +-------------------------------+-----------------+
 
 |Comuni con oltre 30.000 fino a | |
 |100.000 abitanti |euro 50,00 |
 
 +-------------------------------+-----------------+
 
 |Comuni con oltre 10.000 fino a | |
 |30.000 abitanti |euro 40,00 |
 
 +-------------------------------+-----------------+
 
|Comuni fino a 10.000 abitanti |euro 30,00 |

 +-------------------------------+-----------------+
 
842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare e’ la seguente:
 
| Classificazione dei comuni |Tariffa standard |

 +===============================+=================+
 
 |Comuni con oltre 500.000 | |
 |abitanti |euro 2 |
 
 +-------------------------------+-----------------+
 
 |Comuni da oltre 100.000 fino a | |
 |500.000 abitanti |euro 1,30 |
 
 +-------------------------------+-----------------+
 
 |Comuni da oltre 30.000 fino a | |
 |100.000 abitanti |euro 1,20 |
 
 +-------------------------------+-----------------+
 
 |Comuni da oltre 10.000 fino a | |
 |30.000 abitanti |euro 0,70 |
 
 +-------------------------------+-----------------+
 
|Comuni fino a 10.000 abitanti |euro 0,60 |

 +-------------------------------+-----------------+
 
843. I comuni e le citta’ metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale e’ applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l’anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell’adeguamento al tasso di inflazione programmato.
844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalita’ previste dal medesimo codice.
845. Ai fini del calcolo dell’indennita’ e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h), in quanto compatibile.
846. Gli enti possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell’imposta comunale sulla pubblicita’ e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d’accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalita’ di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche piu’ favorevoli per l’ente affidante.
847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita’ in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
848. La dotazione del Fondo di solidarieta’ comunale di cui al comma 448 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell’articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e’ incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
849. Al comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, dopo la lettera d-ter) e’ aggiunta la seguente:
« d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200
milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni
di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a
specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di
solidarieta’ comunale, da individuare con i decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I
comuni beneficiari nonche’ i criteri e le modalita’ di riparto delle
risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per
l’anno 2020 i comuni beneficiari nonche’ i criteri e le modalita’ di
riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020
previa intesa in sede di Conferenza Statocitta’ ed autonomie locali
».
850. A decorrere dall’anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarieta’ comunale di cui al comma 448 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e’ ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783.
851. Al comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
« a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all’anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall’anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all’anno 2015 derivante dall’applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».
852. Al fine di sostenere le attivita’ della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna nell’assistenza medico-specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore, e’ assegnata alla medesima Fondazione un contributo pari a 500.000 euro per l’anno 2020.
853. All’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: « predetto valore soglia » sono sostituite dalle seguenti: « valore soglia prossimo al valore medio, nonche’ un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unita’ possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unita’ in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale »;
b) al quarto periodo, le parole: « di cui al primo periodo » sono sostituite dalla seguente: « superiore »;
c) al quinto periodo, dopo le parole: « al valore soglia » e’ aggiunta la seguente: « superiore ».
854. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 859, le parole: « A partire dall’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall’anno 2021 »;
b) al comma 861, le parole: « Limitatamente all’esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell’ente con le modalita’ fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facolta’ effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all’esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+ » sono soppresse;
c) al comma 868, le parole: « A decorrere dal 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 2021 ».
855. All’articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: « Entro il 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1° luglio 2020 ».
856. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
857. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2020-2022, sono determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
858. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e’ incrementato di 15.189.498 euro per l’anno 2020, di 46.011.123 euro per l’anno 2021, di 31.454.444 euro per l’anno 2022, di 201.599.290 euro per l’anno 2023, di 215.491.923 euro per l’anno 2024, di 167.952.895 euro per l’anno 2025, di 378.644.496 euro per l’anno 2026, di 336.492.531 euro per l’anno 2027, di 176.504.373 euro per l’anno 2028, di 176.312.770 euro per l’anno 2029, di 176.037.560 euro per l’anno 2030, di 175.510.748 euro per l’anno 2031, di 177.283.937 euro per l’anno 2032, di 177.257.125 euro per l’anno 2033 e di 177.236.989 euro annui a decorrere dall’anno 2034.
859. Per l’ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria e’ autorizzata l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
860. I commi 1 e 2 dell’articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono abrogati.
861. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e’ rifinanziato per 5 milioni di euro nell’anno 2021, 15 milioni di euro nell’anno 2022, 25 milioni di euro nell’anno 2023, 26 milioni di euro nell’anno 2024, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
862. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e’ incrementata di 1 milione di euro per l’anno 2020 da ripartire in parti uguali a favore delle finalita’ di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4.
863. In considerazione del venir meno della necessita’ di accantonamento dell’importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15:
a) le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l’anno 2020;
b) le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l’anno 2020.
864. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ ridotto di 213 milioni di euro nell’anno 2020, di 3 milioni di euro nell’anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed e’ incrementato di 10 milioni di euro nell’anno 2030 e di 25 milioni di euro nell’anno 2031.
865. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ ridotto di 203 milioni di euro per l’anno 2020 e di 16 milioni di euro per l’anno 2021 ed e’ incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
866. Le disposizioni recate dai commi da 867 a 873 di attuazione dell’Accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Presidente della regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
867. Con l’Accordo di cui al comma 866 sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017, n. 103 del 23 maggio 2018, n. 6 dell’11 gennaio 2019, nonche’ la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 194 del 5 marzo 2019, fatta salva la definizione dei costi relativi all’insularita’ nell’ambito di apposito tavolo.
868. Il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna e’
stabilito nell’ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per
l’anno 2018, di 536 milioni di euro per l’anno 2019 e di 383 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2020. I predetti contributi, come
determinati a decorrere dall’anno 2020, sono versati all’erario con
imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell’entrata del
bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza
di tali versamenti all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30
aprile, il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a
qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi
dell’Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.
869. E’ fatta salva la facolta’ da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito, non superiore alle annualita’ considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, il contributo di cui al comma 868 per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo di cui al comma 868 puo’ essere altresi’ incrementato, per un periodo limitato alle annualita’ considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, di una percentuale non superiore al 10 per cento; contributi di importi superiori sono concordati con la regione.
870. In applicazione del punto 5 dell’Accordo firmato il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Presidente della regione Sardegna, e’ attribuito alla regione un trasferimento di euro 7 milioni per l’anno 2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81 milioni per l’anno 2025.
871. In applicazione del punto 6 dell’Accordo del 7 novembre 2019 lo Stato riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprieta’ regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonche’ per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, per il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario e per l’integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici da trasferire in quote pari a euro 33,8 milioni per l’anno 2020, euro 114 milioni per l’anno 2021, euro 91 milioni per l’anno 2022, euro 97 milioni per l’anno 2023, euro 94 milioni per l’anno 2024, euro 105 milioni per l’anno 2025, euro 49 milioni per l’anno 2026, euro 117 milioni per l’anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l’anno 2032 ed euro 200 milioni per l’anno 2033. Tali somme sono trasferite alla regione, nella misura del 20 per cento, a titolo di acconto a seguito dell’attestazione da parte del Presidente della regione dell’avvio dei lavori ovvero della sottoscrizione dei contratti di acquisto e, per la restante quota dell’80 per cento, a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori attestata dal Presidente della regione ovvero della avvenuta consegna degli immobili acquistati, parimenti attestata dal Presidente della regione, nei limiti delle quote annuali, con possibilita’ di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di avanzamento, nel rispetto dell’articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo Stato riconosce alla regione Sardegna l’assegnazione di euro 111 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse da ripartire di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall’articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito dell’attestazione dell’avvio dei lavori e per la restante quota dell’80 per cento a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori.
872. A decorrere dall’anno 2020 alle province della regione Sardegna e alla citta’ metropolitana di Cagliari e’ attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente e’ determinato in proporzione alla differenza tra il concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, e dei contributi ricevuti ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, e dell’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonche’ degli importi non piu’ dovuti di cui all’articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente e’ versato dal Ministero dell’interno all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
873. All’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
874. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ ridotto di euro 15 milioni per l’anno 2020, euro 114 milioni per l’anno 2021, euro 91 milioni per l’anno 2022, euro 97 milioni per l’anno 2023, euro 94 milioni per l’anno 2024, euro 105 milioni per l’anno 2025, euro 49 milioni per l’anno 2026, euro 117 milioni per l’anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l’anno 2032 ed euro 200 milioni per l’anno 2033. Un ulteriore importo, pari a 18,8 milioni di euro, delle somme iscritte nel conto dei residui sul fondo di cui al periodo precedente per l’anno 2020, e’ versato all’entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno.
875. A decorrere dall’anno 2020 e’ riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle citta’ metropolitane della Regione siciliana un contributo di 80 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente e’ determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, dei contributi ricevuti dalla Regione siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonche’ degli importi non piu’ dovuti di cui all’articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il contributo di cui al periodo precedente e’ versato dal Ministero dell’interno all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
876. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicato al bilancio nell’esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni puo’ essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell’ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell’esigibilita’ dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall’ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l’ente beneficiario.
877. All’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2016- 2019 » sono aggiunte le seguenti: « , e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022 »;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: « ed entro il 20 dicembre 2019 per l’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 ».
878. Il fondo istituito dall’articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e’ esteso ai Paesi non africani d’importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato « Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d’importanza prioritaria per i movimenti migratori ». A tale Fondo e’ assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020, 30 milioni di euro per l’anno 2021 e 40 milioni di euro per l’anno 2022.
879. Ai cittadini di origine italiana di nazionalita’ venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis italiano alla data di entrata in vigore della presente legge e’ concesso il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2020.
880. Al fine di attuare l’articolo 6 del Memorandum firmato tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Lake Chad Basin Commission, e’ cofinanziato lo studio di fattibilita’ del « Progetto Transaqua » per euro 1.500.000 per l’anno 2021 tramite il Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d’importanza prioritaria per i movimenti migratori.
881. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalita’ venezuelana che presentano richiesta del possesso dello status civitatis italiano, e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
882. Il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall’articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e’ incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalita’ stabilite con il decreto di cui al comma 883 e nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma alle seguenti finalita’:
a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47;
b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria;
c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria.
883. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita’ attuative del comma 882, ivi incluse quelle concernenti le modalita’ di richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell’ambito dello stanziamento di cui al comma 882.
884. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno, di cui al comma 40 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e’ riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
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(1) Comma sostituito dall'art. 33 bis, DL 30/12/2019, n. 162, converitto. con modificazioni dalla legge 28/2/2020, n. 8.
(2) Comma aggiunto dall'art. 33 bis, DL 30/12/2019, n. 162, converitto. con modificazioni dalla legge 28/2/2020, n. 8.
(3) Comma modificato dall'art.17 bis, DL 16/7/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 -
Articolo 2 - Stato di previsione dell’entrata
Articolo 3 - Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative
Articolo 4 - Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative
Articolo 5 -
Articolo 6 - Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative
Articolo 7 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative
Articolo 8 - Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Articolo 9 - Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative
Articolo 10 - Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Articolo 11 - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative
Articolo 12 - Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative
Articolo 13 - Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative
Articolo 14 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo e disposizioni relative
Articolo 15 - Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative
Articolo 16 - Totale generale della spesa
Articolo 17 - Quadro generale riassuntivo
Articolo 18 - Disposizioni diverse
Articolo 19 - (Entrata in vigore

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