Articolo Normativa

Decreto Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca 19/7/2019 n. 677

Proroga del termine di conclusione dei lavori relativi agli interventi, di cui al Fondo ex protezione civile, annualita' 2014-2015


Proroga del termine di conclusione dei lavori relativi agli interventi, di cui al Fondo ex protezione civile, annualita' 2014-2015

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l'art. 5, comma 3;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c);
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita';
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale si e' disposto che a partire dall'anno 2014 la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160 nel quale si e' stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-bis del citato decreto-legge n. 269 del 2003;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile 14 settembre 2005 recante «Norme tecniche per le costruzioni»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008 recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19 maggio 2010, n. 3879, 2 marzo 2011 n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualita' 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 (di seguito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalita' di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nonche' ripartite su base regionale le risorse relative alle annualita' 2014 e 2015;
Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015 che istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione composta da due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e da due rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e presieduta dal direttore per gli interventi in materia di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine di garantire l'istruttoria sulle istanze presentate dalle regioni competenti e di individuare gli interventi ammessi al finanziamento;
Visto l'art. 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, con il quale e' stato stabilito che le regioni dovevano trasmettere alla Direzione generale degli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale il piano degli interventi entro il 30 novembre 2015;
Visto altresi', l'art. 6 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuati gli interventi sulla base dei piani predisposti dalle regioni, previa istruttoria della Commissione di cui all'art. 1 del medesimo decreto, e sono definiti i termini per la progettazione e per l'aggiudicazione dei lavori, nonche' le modalita' di rendicontazione e di eventuale revoca del finanziamento in caso di inadempienza;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943, con il quale sono stati approvati gli interventi rientranti nella programmazione 2014-2015, cosi' come individuati dalle singole regioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43, con il quale sono stati autorizzati ulteriori interventi sempre a valere sulla programmazione 2014-2015;
Dato atto che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 prevede che la durata dei lavori autorizzati non puo' eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;
Dato atto che l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43 conferma il medesimo termine di due anni dall'aggiudicazione dei lavori per il completamento degli stessi;
Considerato che l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e l'art. 4, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43 prevedono che il mancato rispetto del termine di durata dei lavori costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento;
Dato atto che, a seguito delle ordinarie attivita' di monitoraggio degli interventi autorizzati con i sopracitati decreti ministeriali, e' emerso che alcuni enti locali, pur essendo in avanzato stato di esecuzione, non riescono a rispettare la predetta data dei due anni per il completamento dei lavori di edilizia scolastica;
Ritenuto necessario garantire l'interesse pubblico al completamento degli interventi di adeguamento alla normativa antisismica al fine di assicurare la sicurezza delle scuole e degli ambienti di apprendimento, anche alla luce delle gravi conseguenze in capo agli enti locali derivanti da una revoca del finanziamento;

Decreta:

Art. 1
Proroga del termine di durata dei lavori

1. Il termine per il completamento dei lavori, autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43, e attualmente in corso di esecuzione, e' fissato in un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' causa di revoca del finanziamento concesso.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sorry. No data so far.